Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282. La retrocessione del contributo integrativo

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La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l’ing. (OMISSIS) dipendente pubblico e avendo per quell’anno versato all’INARCASSA il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse essere esclusa in ragione del disposto del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attivita’ non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi all’INARCASSA in ragione del divieto di cui alla L. n. 1046 del 1971, articolo 2.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura. L’ing. (OMISSIS) resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, con cui ripropone le questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ritenute assorbite dalla Corte territoriale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 179 del 1958, articolo 3, L. n. 6 del 1981, articoli 10 e 21, e articoli 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attivita’ autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.
Il motivo e’ fondato.
Va premesso che la L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, ha previsto, per quanto qui interessa, che “sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Questa Corte, al riguardo, ha gia’ affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1.1.1996, si e’ inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attivita’, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attivita’ corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell’attivita’ lavorativa svolta dall’iscritto, la L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talche’ l’obbligazione contributiva dell’iscritto e’ basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e puo’ essere o unica, in quanto corrispondente all’unica attivita’ svolta, oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto e’ assicurato in relazione all’ulteriore attivita’ lavorativa espletata (cosi’ ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne e’ conferma il Decreto Ministeriale n. 281 del 1996, articolo 6 che, nel recare la prima disciplina delle modalita’ e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi gia’ assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
E’ in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui al Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare la L. n. 335 del 1995, cit., articolo 2, comma 26, ha previsto che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”, stabilendo altresi’ che “resta ferma la disposizione di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, articolo 3, comma 1, lettera d) ” (ossia la possibilita’ che tali enti possano deliberare l’inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell’ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un’altra disposizione vigente, essa e’ infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed e’ volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (cosi’ Corte cost. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dal Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai Decreto Legislativo n. 509 del 1994 e Decreto Legislativo n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, puo’ essere agevolmente ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione separata e’ obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo di cui al Testo Unico n. 917 del 1986, articolo 49 (ora 53), comma 1, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalita’ universalistica dell’istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalita’ di funzionamento, che come si e’ detto – collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che puo’ essere unica oppure complementare a seconda l’iscritto svolga o meno un’ulteriore attivita’ lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, gia’ cit.).

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