Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282. La retrocessione del contributo integrativo

La retrocessione del contributo integrativo presuppone l’iscrizione del professionista all’inarcassa con la possibilità di beneficiare delle sue prestazioni, cosa che ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282
Data udienza 4 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20030-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 256/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2016 r.g.n. 498/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbimento dell’incidentale condizionzato;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’ing. (OMISSIS) non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell’anno 2008.

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