Il termine, dettato dall’articolo 83 del Dpr 1124/1965 per esercitare il diritto di revisione della rendita Inail si riferisce esclusivamente all’aggravamento all’eventuale aggravamento e alla consequenziale inabilità che deriva dalla naturale evoluzione dell’originaria malattia. Quando invece la maggiore inabilità dipende da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione causata dallo stesso infortunio, si applica la diversa disciplina dettata dall’articolo 80 dello stesso Dpr.
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1048
Data udienza 4 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19219/2012 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 110/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2012 r.g.n. 784/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), in data 21 settembre 2010, chiese al Tribunale Giudice del lavoro di Saluzzo di accertare l’aggravamento (nella misura del 70%) dei postumi conseguenti all’infortunio sui lavoro occorsogli il 23 dicembre 1994, dai quale gli era derivato lo schiacciamento del ginocchio destro con frattura condilo femorale esterno, e la revisione della rendita che era stata costituita dal 28 marzo 1995 sulla base del riconoscimento dell’inabilita’ dell’11%, confermata una prima volta il 30.10.1998.
In sede amministrativa, su domanda di revisione dell’infortunato anteriore alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, l’INAIL – dopo un iniziale diniego – aveva riconosciuto l’aggravamento nella misura del 27% a decorrere dal primo agosto 2007 ma tale valutazione era stata contestata dal (OMISSIS) che, ulteriormente aggravatosi a seguito di diciotto interventi chirurgici e dopo una diagnosi di artrodesi ginocchio destro con sepsi e dolori non piu’ tollerabili, era stato sottoposto ad amputazione della coscia destra nel maggio del 2010.
Il Tribunale di Saluzzo, espletata consulenza tecnica di ufficio, riconosceva una rendita corrispondente al 40 % di inabilita’ a decorrere dal primo febbraio 2007 e sino al 31 dicembre 2007, al 50% dal primo gennaio 2008 al 31 marzo 2010 ed al 70% dal primo aprile 2010, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle prestazioni di legge, oltre interessi.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 110 del 2012, ha accertato la parziale infondatezza dell’appello dell’Inali fondato sulla affermata violazione della regola della stabilizzazione dei postumi contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, ed ha confermato la misura della rendita spettante a fronte di una inabilita’ del 40% sino al 31 dicembre 2007 e di una inabilita’ del 50% dal primo gennaio 2008. Cio’ in quanto l’Istituto, dopo un primo diniego, comunque aveva riconosciuto l’aggravamento a seguito dell’infortunio sul lavoro dal primo agosto 2007, con cio’ implicitamente non ritenendo violata la regola della stabilizzazione dei postumi. La questione controversa era, dunque, limitata alla corretta valutazione dell’aggravamento non disconosciuto dall’Inail ed a tal fine erano fondate le valutazioni del c.t.u. di primo grado. Il successivo aggravamento nella misura del 70% si collocava, invece, al di fuori del decennio previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83.
L’INAIL ricorre per cassazione con due motivi. (OMISSIS) ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo, cui resiste l’Inail con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’INAIL lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e con il secondo motivo, in dipendenza della stessa violazione, denuncia contraddittoria o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In particolare, il ricorrente sostiene che, a prescindere dai profili medico-legali e dalla circostanza che i sanitari dell’Istituto non avevano mai contestato la riferibilita’ dell’amputazione dell’arto alle sequele dell’infortunio, in punto di diritto sarebbe stata violata la regola di stabilizzazione dei postumi attribuendo rilevanza ad aggravamenti intervenuti oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita. Infatti, e’ pacifico che nel caso di specie l’aggravamento dei postumi e’ stato riconosciuto dall’anno 2007 a fronte di una rendita riconosciuta dal 28 marzo 1995.
2. Il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con unica formulazione, denuncia al contempo violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, comma 7, nonche’ vizio di motivazione facendo riferimento al punto della decisione impugnata che, in applicazione della norma citata, avrebbe contraddittoriamente ritenuto rilevante l’aggravamento intercorso nell’anno 2007 ed irrilevante, ai fini della rideterminazione della rendita, l’aggravamento successivo al primo aprile 2010, con cio’ trascurando la circostanza della indiscussa ed accertata connessione causale esistente tra la situazione clinico funzionale patita dall’infortunato e la lesione riportata a seguito dell’infortunio. In via subordinata, e’ prospettata la violazione, da parte del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, degli articoli 3, 32 e 38 Cost., per il vuoto di tutela assicurativa che l’accoglimento del ricorso principale comporterebbe.
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