Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1048. Il termine, dettato dall’articolo 83 del Dpr 1124/1965 per esercitare il diritto di revisione della rendita Inail

segue pagina antecedente
[…]

3. I motivi di ricorso principale sono infondati ed e’, invece, fondato l’articolato motivo di ricorso incidentale. Tutti i motivi proposti devono essere trattati in unico contesto perche’ fondati sull’interpretazione della disciplina dei postumi derivanti da infortunio sul lavoro contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, e sull’ambito di applicazione della stessa fattispecie, in relazione all’ipotesi in cui – dopo la costituzione della rendita per infortunio ed oltre il termine decennale – si determini un aggravamento delle condizioni accertate al momento della costituzione per concause pacificamente dipendenti dal medesimo infortunio. Sulla ricostruzione della vicenda dal punto di vista dell’accertamento del nesso causale tra infortunio e stato clinico dell’infortunato a seguito dell’amputazione dell’arto, infatti, non vi e’ alcun contrasto tra le parti.

4. Vengono, dunque, in rilievo in questa sede le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che disciplinano il meccanismo di adeguamento della rendita gia’ costituita allo stato di inabilita’ dell’assicurato e che vanno individuate negli articoli 83 (per gli infortuni), 137 (per le malattie professionali), articolo 146 (per asbestosi e silicosi) e, da ultimo ratione temporis, il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, commi 4 e 7.

5. Nel caso in esame le parti hanno richiamato – con finalita’ opposte – il primo ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, comma 7, che, rispettivamente, prevedono: “La misura della rendita di inabilita’ puo’ essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche’, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo’ anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”, nonche’: “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo’ essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio”.

6. L’interpretazione di queste disposizioni, relative alla proiezione temporale del pregiudizio alla salute derivato dall’infortunio, non e’ mai stata agevole cosi’ come problematico si e’ rivelato anche il loro rapporto con i contenuti dell’articolo 38 Cost., comma 2, secondo cui al lavoratore infortunato devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza altre condizioni.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, la legge ordinaria ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato ma dotato di una certa elasticita’. Questa Corte di legittimita’ ha, in proposito, affermato che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 83, non e’ di prescrizione ne’ di decadenza, ma delimita soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto e’ ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purche’ l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (da ultimo vd. Cass. n. 3870/2011; 17860/2014).

7. Al contrario del miglioramento, che puo’ anche derivare da cause extra lavorative, l’articolo 83 cit., impone che l’aggravamento dipenda, in via esclusiva, dal danno generato dall’infortunio indennizzato, con necessita’ di procedere all’accertamento di tale dipendenza sui piano causale escludendo la rilevanza delle eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo assicurato e cio’ non comporta dubbi di costituzionalita’ per disparita’ delle discipline come accertato da Corte costituzionale n. 17/1995.

Tale aggravamento deve quindi verificarsi nei limiti di tempo chiaramente scanditi dalla norma ed a prescindere dal momento in cui viene richiesto l’accertamento per revisione purche’ tale richiesta rispetti i termini di prescrizione fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112.

Inoltre, il sistema non distingue la posizione dell’assicurato da quella dell’Inali, quanto alla facolta’ di richiedere l’accertamento di revisione ed alla operativita’ dei limiti temporali di cui al comma settimo e si fonda sull’implicita operativita’ di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall’infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel settimo comma.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, infine, contempla oltre all’ipotesi di revisione di rendita gia’ costituita, alle condizioni sopra riferite, (comma 1) anche la revisione di postumi non indennizzabili (comma 8) e da cio’ la dottrina trae argomenti significativi di carattere sistematico per affermare che in realta’ oggetto della revisione e’ sia il materiale accertamento del grado di riduzione della integrita’ psicofisica che il relativo provvedimento di determinazione della misura della rendita.

8. La giurisprudenza di merito si e’ spesso misurata con il rigore del modello disegnato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, con riferimento alla limitazione temporale derivante dalla presunzione assoluta dettata dalla regola di stabilizzazione dei postumi, ed ha piu’ volte – nell’arco di oltre un quarantennio ravvisato dubbi sulla legittimita’ costituzionale delle disposizioni in esame in relazione agli articoli 3 e 38 Cost., a testimonianza di una avvertita criticita’ del sistema di bilanciamento scelto dalla legge ordinaria per realizzare le finalita’ indicate dalla Costituzione; tali dubbi, tuttavia, sono sempre stati respinti dal giudice delle leggi.

Dalla giurisprudenza costituzionale e soprattutto dalla linea evolutiva della stessa, comunque, si traggono elementi ricostruttivi essenziali al fine di garantire che l’applicazione del modello di revisione della valutazione dei postumi da infortunio o malattia professionali non tradisca il bilanciamento dei contrapposti interessi delineato dalla Corte costituzionale e giudicato conforme a Costituzione.

9. In particolare, con la sentenza n. 80/1971, la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la conformita’ a costituzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, in relazione all’articolo 38 Cost., su fattispecie in cui il superamento del termine decennale del verificarsi dell’aggravamento dipendente dall’infortunio impediva la revisione, dopo aver chiarito che il termine di dieci anni dalla data di costituzione della rendita per inabilita’ permanente, implicitamente previsto dall’articolo 83, commi sesto e settimo, non risulta posto a pena di decadenza, ne’ comporta l’estinzione per prescrizione del diritto alla revisione di tale termine, ha affermato la “portata dilatoria, per cio’ che quel diritto, in sede di seconda revisione, non puo’ essere esercitato se non dopo la sua scadenza. Ma nel contempo, segna il momento finale del periodo durante il quale l’aggravamento delle condizioni dell’assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendita…” e che, pur essendo l’articolo 38 Cost., comma 2, immediatamente operante nell’ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalita’ sulle leggi ordinarie, come affermato da Corte cost. n. 22 del 1969, la stessa “disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. E’ il sistema delle assicurazioni nel suo complesso, infatti, che e’ chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale. Per cui questo non appare violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi e’ disciplinato l’esercizio”. Nello stesso senso si veda pure Corte cost. n. 32/1977.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *