Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1048. Il termine, dettato dall’articolo 83 del Dpr 1124/1965 per esercitare il diritto di revisione della rendita Inail

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E’ solo tale naturale evoluzione, infatti, che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente dipendente dall’infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, comma 7, e non ne consente l’applicazione.

Data l’esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, sotteso alla sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta direttamente correlata all’infortunio, se verificatisi oltre il termine decennale previsto dall’articolo 83 t.u., devono essere valutati attraverso l’applicazione dell’articolo 80, terza ipotesi, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che impone la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile.

13. Tale disposizione assume notevole rilievo sistematico nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per il suo contenuto complessivo che tende ad abbracciare – al fine di connettervi una unica rendita – ogni ipotesi di accertata inabilita’. Infatti, l’articolo 80 cit. prevede, al primo comma, la unificazione di una prima rendita con successiva rendita anche se da malattia, nonche’ di una prima rendita con accertata inabilita’ inferiore al minimo indennizzabile (al secondo comma) ed infine consente pure la riunificazione di due inabilita’ ciascuna inferiore al minimo ma che cumulate lo raggiungono (terzo comma).

14. va, quindi, fissato il principio di diritto secondo cui: il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 83, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilita’ derivante dalla naturale evoluzione dell’originario stato morboso, mentre, allorche’ il maggior grado di inabilita’ dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione generata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’articolo 80 del citato decreto.

15. Inoltre, considerato che nel caso in esame:

a) e’ incontestato che il maggior grado di inabilita’ riscontrato nella persona di (OMISSIS) alla data del primo aprile 2010 e’ derivato dalla medesima lesione prodotta dall’infortunio per cui fu costituita la rendita in data 28 marzo 1995, posto che l’amputazione dell’arto si e’ resa necessaria a seguito dell’insorgere di infezione alla protesi;

b) che tale circostanza assume la valenza di concausa sopravvenuta tale da escludere l’applicabilita’ della previsione del comma settimo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, ed il maggior grado di inabilita’, accertato nei gradi di merito in modo incontestato, va considerato ai fini dell’articolo 80 del medesimo t.u. in modo da riunire la rendita consolidata al concludersi del decennio con le maggiori percentuali di inabilita’ accertate successivamente, va rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sentenza va cassata ed, al fine di fare applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 80, con l’unificazione alla rendita gia’ riconosciuta a (OMISSIS) degli ulteriori maggiori gradi di inabilita’ via via accertati in sede di consulenza tecnica svolta in primo grado, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, alla luce del principio di diritto formulato al punto 13) e dei punti a) e b) sopra specificati, provvedera’ a liquidare la corrispondente prestazione economica ed a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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