Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2018, n. 749. In tema di responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c.

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Cio’ premesso, come affermato da Cass. n. 12347 del 2016, va ribadito che l’articolo 2087 c.c., non configura una forma di responsabilita’ oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilita’ datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrita’ e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attivita’ lavorativa viene prestata, onde in tanto puo’ essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite “di mezzi”, in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate piu’ attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’articolo 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalita’ (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l’articolo 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle “misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilita’ datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si e’ cagionato, cioe’ quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si e’ effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).

3. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte d’Appello ha affermato che: il non proibire l’iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturita’, e dunque in eta’ adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica.

La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno (avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche.

Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso della lavoratrice, in quanto non adeguatamente censurato nella sua ratio decidendi come sopra evidenziata, atteso che l’articolo 2087 c.c., (come del resto il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7) puo’ mettere capo ad una responsabilita’ del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore solo allorche’, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosita’ ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attivita’ che il lavoratore e’ chiamato a svolgere (Cass. n. 11427 del 2000), e perche’ non puo’ farsi discendere dall’articolo 2087 c.c., un obbligo dell’imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili. Inoltre la mera verificazione del danno non e’ di per se’ sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalita’ dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo.

4. Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta violazione dell’articolo 112, omessa pronuncia ed extrapetizione.

In primo grado, si affermava che si era trattato di caso fortuito. Su tale punto nell’appello si era dedotto che l’istituto non aveva sollevato tale eccezione e che vi era vizio di ultrapetizione.

5. Il motivo e’ inammissibile. Come affermato da questa Corte, in caso di denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del vizio di pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimita’ e’ investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purche’ ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (Cass., n. 80908 del 2014), circostanza non verificatisi nel caso in esame, atteso che non e’ riprodotto nella presente censura il passo della sentenza di primo grado rispetto a cui sarebbe intervenuta la deduzione che si espone formulata in appello.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della societa’ (OMISSIS) che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

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