Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2018, n. 749. In tema di responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c.

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2. La (OMISSIS) era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno della classe V C del Liceo Classico di (OMISSIS) mentre durante l’orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell’esame di maturita’.

3. La Corte d’Appello ha affermato che sussisteva la responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosita’ ricollegato alla natura dell’attivita’ lavorativa del dipendente.

Nella specie, cio’ non si era verificato atteso che il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell’alunno era abnorme e non prevedibile. Dunque, non vi era stato aggravamento del rischio insito nell’attivita’ lavorativa. Il giudice di secondo grado richiama Cass. n. 11427 del 2000.

4. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la (OMISSIS) prospettando tre motivi di impugnazione.

5. Resiste la societa’ (OMISSIS) p.a. con controricorso, in cui deduce l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c., e nel merito l’infondatezza dello stesso, esponendo tra l’altro, in relazione alla chiamata in garanzia, che con la (OMISSIS), ante iudicium, era intervenuto atto di transazione e quietanza con la corresponsione della somma di Euro 20.000,00 per il danno asseritamente conseguito all’incidente dedotto.

6. Il Ministero e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente nell’atto di impugnazione, e’ dedotta: la violazione dell’articolo 2087 c.c., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi; la violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, illogicita’ rispetto alle risultanze istruttorie.

Nel richiamare la previsione legislativa di cui all’articolo 2087 c.c., e in particolare la previsione del vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle norme di tutela, la ricorrente deduce che l’introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell’ingresso della docente, in quanto incideva sul fattore rischio in ragione dell’alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilita’ dell’istituto.

Non vi era caso fortuito. Punto decisivo era la circostanza che l’Istituto, autorizzando l’ingresso e l’utilizzo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidita’, non fossero in tale stato.

2. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

La lavoratrice ha agito in giudizio ai sensi dell’articolo 2087 c.c..

Occorre premettere che in tema di responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., ai fini del superamento della presunzione di cui all’articolo 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivita’ svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarita’ dell’attivita’ e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrita’ del lavoratore, vigilando altresi’ sulla loro osservanza (cfr., Cass. n. 14468 del 2017).

A sua volta, il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalita’ materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex articolo 1218 c.c. (cfr., Cass., n. 10319 del 2017).

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