Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182. Accordo di ristrutturazione del debito/compenso del professionista

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3. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 L. Fall., i ricorrenti ascrivono al tribunale di Verona di aver erroneamente escluso la prededuzione in base al mero fatto della successiva dichiarazione di fallimento, quando invece nessun addebito era stato mosso, o sarebbe stato possibile muovere, a essi ricorrenti in relazione alla presunta carenza di fattibilita’ dell’accordo raggiunto e, poi, omologato.

4. Anche il secondo motivo pone una critica fondata.

Giova premettere che in ordine al concordato preventivo questa Corte ha affermato che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attivita’ di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’articolo 111 L. Fall., comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).

La ragione specifica di tale affermazione va rinvenuta nell’essere l’ammissione al concordato in se’ sintomatica della funzionalita’ delle attivita’ di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacche’ la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio (v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).

La spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all’accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l’omologazione, non e’ necessario verificare la definitiva tenuta del “risultato” delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).

Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalita’ di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte. L’utilita’ concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il fallimento, non e’ richiesta, atteso che i concetti – di funzionalita’ e di utilita’ concreta – non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro. In particolare la norma di cui all’articolo 111 L. Fall., comma 2, come e’ stato osservato per il concordato preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalita’ delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.

Cio’ sta a significare che non puo’ escludersi la funzionalita’ della prestazione, per gli effetti di cui all’articolo 111 L. Fall., per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento. Mentre e’ possibile che l’opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilita’ per la massa dei creditori poiche’ prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa.

5. Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato previa fissazione dei suddetti principi di diritto.

L’accordo raggiunto inter partes rende ovviamente non necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ la Corte puo’ decidere la causa anche nel merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata e ordinando in tal senso al curatore di effettuare le opportune variazioni dello stato passivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. l’avv. (OMISSIS), per l’importo di Euro 10.000,00, e gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’importo di Euro 5.000,00 ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento medesimo; compensa le spese dell’intero giudizio.

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