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[…]
Considerato che:
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per se’, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge;
essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito;
tale atto e’ suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma della L. Fall., articolo 64, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettivita’, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (per tutte Cass. n. 1902913, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04);
la prospettazione della ricorrente, tesa ad affermare integrata la situazione anzidetta per il mero fatto dell’estensione del fondo all’appartamento costituente abitazione familiare, e’ in evidente contrasto col citato orientamento di questa Corte;
invero l’impugnata sentenza ha coerentemente messo in risalto che non poteva apprezzarsi la prova circa l’esistenza della condizione escludente l’inefficacia dell’atto, considerato che i figli della coppia erano al momento gia’ tutti adulti e titolari di proprie attivita’ imprenditoriali, e che l’atto – come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente – non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c.;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
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