Il commercialista che “stabilisce” il valore di un’azienda, di un immobile o i beni di una società non può “tarare” il suo compenso sul valore della pratica, anche se la prestazione è andata oltre il semplice conteggio
Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3599
Data udienza 12 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6970/2012 proposto da:
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore Prof. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2017 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Livorno del 16 febbraio 2012, il quale ha accolto l’opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) s.r.l., relativa a credito vantato per prestazioni professionali di dottore commercialista.
Il tribunale ha ritenuto che la mancata parziale ammissione in sede di verifica e’ stata motivata solo con l’applicazione dell’articolo 31, comma 1, lettera e), restando dunque estranea al giudizio ogni questione attinente alla pattuizione del compenso, non affrontata in sede di verifica dello stato passivo; e che la prestazione svolta, consistita nella redazione di quattro relazioni L. Fall., ex articoli 160 e 161, debba essere ricondotta al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 31, comma 1, lettera a), vigente all’epoca dei fatti, trattandosi di relazioni predisposte non solo a fini valutativi, ma per fornire indicazioni sulla fattibilita’ del piano, quale motivato parere, laddove nelle lettere b), c), d) rientrano le mere stime o valutazioni di aziende o patrimoni non utilizzabili nei confronti dei terzi.
Resiste l’intimato con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Le parti hanno depositato le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, la parte ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1994, articolo 31, comma 1, lettera a), perche’ detta disciplina non poteva contemplare le prestazioni professionali L. Fall., ex articolo 67, comma 3, previste dalla L. Fall., nuovi articoli 160 e 161, introdotti dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (come ha invece disposto la nuova tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2010, n. 169): ma, anche nel regime precedente, le relazioni giurate di cui alla L. Fall., articoli 160 e 161, non potevano rientrare nella categoria delle relazioni di cui alla lettera a), dovendosi parimenti ricondurre alla lettera e).
segue pagina successiva in calce all’articolo
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