Corte di Cassazione, sezion terza penale, sentenza 30 gennaio 2018, n. 4203. In tema di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto

In tema di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., quando la sentenza impugnata e’ anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’, che la Cassazione e’ chiamata ad effettuare di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di legge sostanziale piu’ favorevole per l’imputato ex articolo 2 c.p., comma 4, presuppone che le condizioni di applicabilita’ dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza. Riguardando, la non punibilita’, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di cosi’ modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale, va rilevato che pur in presenza di una contravvenzione ricompresa fra i reati per i quali non sia prevista un pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, superiore a cinque anni, tuttavia la pena pecuniaria nella specie inflitta all’imputato in misura superiore alla media edittale deve ritenersi di per se’ sufficiente ad escludere l’applicabilita’ dell’invocata esimente: invero il riferimento, contenuto nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, all’articolo 133 c.p., senza distinzioni tra gravita’ del fatto e capacita’ a delinquere del reo, e’ di per se’ indice di una valutazione di riprovevolezza incompatibile con un giudizio di particolare tenuita’, configurandosi, percio’, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini difformi. Fondandosi la rilevabilita’ di ufficio della sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del predetto istituto su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata, allorquando in presenza di una contravvenzione punita con pena alternativa, sia stata inflitta l’ammenda in misura superiore al minimo edittale, l’entita’ della sanzione irrogata e’ di per se’ incompatibile con un giudizio di particolare tenuita’

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4203
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 20.3.2015 del Tribunale di Vercelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.3.2015 il Tribunale di Vercelli, per quanto qui interessa, ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 6.000 di ammenda ritenendolo responsabile, nella qualita’ di titolare dell’omonima ditta, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 per aver scaricato, all’interno dei propri terreni, acque reflue di derivazione industriale senza la prescritta autorizzazione.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 con il quale e’ stato introdotto l’articolo 131-bis c.p. in data successiva alla pronuncia resa dal Tribunale consente l’applicabilita’ nel giudizio di legittimita’, trattandosi di norma piu’ favorevole al reo, anche di ufficio della speciale causa di non punibilita’ alla contravvenzione ascritta all’imputato in ragione della particolare tenuita’ dei fatti desumibile dalla modalita’ della condotta, dall’assenza di danno o di pericolo rispetto al bene tutelato, dall’autorizzazione allo scarico successivamente acquisita e dall’insussistenza di elementi relativi alla gravita’ dei fatti evincibili dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si compendia in doglianze del tutto indeterminate in ordine all’applicabilita’ dell’esimente prevista dall’articolo 131-bis c.p. che il ricorrente si limita ad invocare richiamando elementi normativi astratti, vuoti di contenuto con riferimento alla fattispecie criminosa in concreto ascrittagli. La mancanza di specificita’ delle contestazioni svolte, traducendosi nella manifesta carenza di una censura di legittimita’ in relazione al disposto dell’articolo 581 c.p.p., lettera c), rende percio’ il ricorso inammissibile per genericita’ a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c).

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