Cooperativa edilizia ed il recesso parziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41515.

Cooperativa edilizia ed il recesso parziale.

In una cooperativa edilizia, il recesso parziale, attuato da coloro cui sono stati già assegnati alcuni appartamenti, mentre la società è ancora impegnata nella costruzione e/o nell’assegnazione di altri alloggi, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la società cooperativa, in quanto il nesso di interdipendenza funzionale che collega lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente considerate può dirsi raggiunto solo se tutte le assegnazioni siano esaurite e non potendosi legittimare ciascun socio a perseguire esclusivamente il proprio interesse personale, senza alcun riguardo per quello degli altri.

Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41515. Cooperativa edilizia ed il recesso parziale

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: SOCIETA’ – SOCIETA’ – SOCIETA’ COOPERATIVE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. RUSSO Rita – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 26296/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) a mutualita’ prevalente s.c.a.r.l., nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del medesimo difensore, in virtu’ di provvedimento di autorizzazione e nomina del G.D. del 15-16 novembre 2017 e di procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 7942/20176, pubblicata il 6 ottobre 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

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RILEVATO

Che:
1. Con sentenza del 6 ottobre 2006, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma n. 20226 del 16 ottobre 2008 che aveva respinto l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 3.559,00, per spese correnti della societa’ cooperativa, per la sua amministrazione e per ripiano di vari debiti, giusta Delib. Assemblea 4 novembre 2004, Delib. Assemblea 13 gennaio 2005 e Delib. Assemblea 16 maggio 2005.
2. La Corte di appello ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame sul difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) per avere cessato la qualita’ di socia a far data dal 31 luglio 2002, come risultante dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2002 e dall’atto notarile di assegnazione dell’alloggio del 31 luglio 2002, n. rep. 173.929, racc. 29212, rilevando che il recesso dei soci ai quali erano stati assegnati alcuni degli appartamenti realizzati, quando ancora la societa’ era impegnata nella costruzione, si poneva in evidente contrasto con lo scopo mutualistico della societa’ cooperativa.
3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame, secondo cui il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla quietanza liberatoria rilasciata dal rappresentante della societa’ cooperativa in sede di assegnazione, affermando che tale dichiarazione era contenuta in un atto relativo al rapporto di scambio e non a quello societario e i suoi effetti erano riferiti, quindi, al primo rapporto e alle quote sociale maturate sino alla data di assegnazione.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
5. Il Fallimento (OMISSIS) a mutualita’ prevalente s.c.a.r.l. ha depositato controricorso.

 

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CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2511, 2518 e 2526 c.c., applicabili ratione temporis; degli articoli 234, 1343, 1344, 1418, 1421, 2395 c.c. e dell’articolo 9 dello Statuto della Cooperativa (OMISSIS) anteriore alle modifiche apportate in data 24 marzo 2005, vigente all’epoca del recesso della ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiche’ la Corte di appello di Roma aveva dichiarato d’ufficio l’illegittimita’ del recesso esercitato dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto sociale, in quanto non aveva considerato che il principio di parita’ di trattamento, che non si identifica con lo scopo mutualistico sebbene indubbiamente ispirato alla mutualita’, non e’ una norma imperativa ed inderogabile posta a tutela dello scopo mutualistico, ma e’ una regola di buon governo delle cooperative la cui violazione, che comporta pregiudizio a carico di alcuni soci e vantaggi a favore di altri, consentiva di promuovere un’azione di responsabilita’ nei confronti degli organi sociali cui quella violazione fosse imputabile e null’altro.
1.1 Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2 E’ inammissibile perche’ la ricorrente ha ribadito le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale, limitandosi a sovrapporre alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi, ed ha richiamato, nella illustrazione dei motivi, le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di censura, senza specificazione dei vizi e delle numerose norme che ha assunto essere state violate o erroneamente applicate.
Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).
1.3 Il motivo e’ pure infondato.

 

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1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento, e, successivamente, in proprieta’ individuale ai soci, vanno tenuti distinti i rapporti relativi alla peculiarita’ dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi – i cui obblighi sono collegati all’assegnazione dell’alloggio, e lo seguono, essendo destinati a gravare, nell’ipotesi di uscita del socio assegnatario dalla cooperativa, su quello che subentra al primo nell’assegnazione dell’alloggio – dai rapporti attinenti all’attivita’ sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualita’ di socio, e che permane sino a quando persiste detta qualita’, e cioe’ fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio. Ne consegue che i costi ed oneri aggiuntivi che determinano la richiesta di contribuzione ai soci, risultanti da delibere societarie legittimamente adottate, sono a carico dei soci indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuta assegnazione degli alloggi (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15550; Cass., 10 luglio 2009, n. 16304).
1.4.1 Ancora questa Corte ha affermato che il recesso parziale, ossia attuato solo da coloro cui siano stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa e’ ancora impegnata nella costruzione e/o nell’assegnazione di altri alloggi, indipendentemente dalla presenza di clausole statutarie ostative, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la societa’ cooperativa. Mutualita’ vuol dire reciprocita’ e quindi, se riferita ad un organismo societario, implica che ciascun socio dia il proprio apporto – in denaro o prestazioni – a vantaggio diretto degli altri. Conseguentemente, in una cooperativa edilizia, che non deve fornire utili d’impresa ma solo un alloggio ai soci, in corrispettivo delle quote da costoro versate, tale scopo non puo’ compiutamente realizzarsi se non con l’assegnazione di un immobile a tutti i soci, o almeno a tutti quelli che si trovino utilmente collocati in graduatorie prestabilite secondo i criteri indicati dallo statuto. Puo’ tale realizzazione aversi in una sola volta, mediante l’assegnazione simultanea di tutti gli appartamenti che si dovevano costruire, oppure essere scaglionata nel tempo, mediante assegnazioni di singoli lotti: cio’ che deve essere tenuto comunque per fermo e’ il nesso di interdipendenza funzionale che collega lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente e non individualmente considerate, nel senso che come lo scopo non puo’ dirsi raggiunto se tutte le assegnazioni non siano esaurite, cosi’ ciascuna di queste non si giustifica senza la soddisfazione di quello. Ritenere il contrario, significherebbe legittimare ogni socio a perseguire esclusivamente il proprio personale interesse, senza alcun riguardo per quello degli altri (Cass., 28 marzo 1990, n. 2524).

 

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1.4.2 La Corte, nella sentenza richiamata n. 2524 del 1990, ha pure precisato che le annotazioni sul libro soci del recesso del socio, anche a non volerle considerare “atti dovuti” da parte dell’organo di amministrazione, lasciano del tutto impregiudicato il problema della legittimita’ del recesso, da risolvere non secondo l’irrilevante opinione di tale organo, ma in base alla legge e allo statuto sociale
1.5 Dai principi sopra richiamati possono ricavarsi alcuni corollari:
– i soci, assegnatari degli alloggi, sono vincolati all’osservanza delle delibere degli organi societari, che stabiliscono l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualita’ di socio;
– nessuna rilevanza assume, a giustificazione del rifiuto di pagamento di somme, collegate ai rapporti attinenti all’attivita’ sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, la circostanza di avere gia’ ottenuto da tempo l’assegnazione in proprieta’ dell’alloggio e di avere totalmente versato il prezzo dell’appartamento;
– il recesso parziale, attuato da coloro cui sono stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa e’ ancora impegnata nella costruzione e/o nell’assegnazione di altri alloggi, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la societa’ cooperativa;
– l’accettazione del recesso da parte dell’organo di amministrazione e la relativa annotazione sul libro soci del recesso del socio lasciano del tutto impregiudicato il problema della legittimita’ del recesso, che deve essere risolto in base alla legge e allo statuto sociale.

 

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1.6 Cio’ posto, l’articolo 2526 c.c. (Recesso del socio) nel testo applicabile, anteriore alla riforma di cui al n. 6/2003, dispone: “La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo e’ ammesso dalla legge o dall’atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata alla societa’ e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori”.
L’articolo 2523 c.c. (Trasferibilita’ delle quote e delle azioni), recita: “Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori. L’atto costitutivo puo’ vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa’, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere alla societa’”.
L’articolo 9 dello Statuto della societa’ cooperativa prevede: “oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso e’ consentito al socio che non si trovi piu’ in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali”; “spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e di provvedere in conseguenza nell’interesse della societa’”.
1.7 La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali e normativi richiamati, considerando da un lato che il recesso della ricorrente non era riconducibile alle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo Statuto e, dall’altro, che il recesso parziale della ricorrente, esercitato in data 31 luglio 2002, mentre la cooperativa era ancora impegnata nell’assegnazione di altri alloggi, si poneva in contrasto con lo scopo mutualistico.
Ne’ la Delib. di adesione al recesso del 31 luglio 2002, rilevava ai fini della valutazione della legittimita’ del recesso, dovendo prevalere la legge e lo Statuto, oltre che lo scopo mutualistico proprio delle societa’ cooperative edilizie aventi come oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento, e, successivamente, in proprieta’ individuale ai soci.
Del resto, la stessa previsione statutaria (articolo 9) che attribuisce al Consiglio di amministrazione il compito di “constatare” la ricorrenza dei motivi legittimanti il recesso – che dunque sono quelli previsti dalla legge e dall’atto costitutivo – non puo’ essere intesa come esercizio di una autonoma facolta’ discrezionale determinativa che esorbiti dai limiti propri dell’organo amministrativo.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 112, 115 c.p.c., degli articoli 2511, 2518 e 2526 c.c., applicabili ratione temporis; dell’articolo 1362 c.c. e dell’articolo 9 dello statuto della Cooperativa (OMISSIS) anteriore alle modifiche apportate in data 24 marzo 2005, vigente all’epoca del recesso della ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poiche’ il giudice di appello avrebbe dovuto unicamente verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (OMISSIS) del 31 luglio 2002, con la quale era stato deliberato il recesso dalla stessa Cooperativa della ricorrente, avendo quest’ultima eccepito la carenza di legittimazione passiva proprio in virtu’ di tale delibera; e non valutare autonomamente la sussistenza di altri e diversi motivi di illegittimita’ del recesso ignorando che l’oggetto del giudizio era un’opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme e che non vi era dubbio che la Cooperativa (OMISSIS) non aveva mai contestato l’esistenza della Delib. 31 luglio 2002, mai impugnata da alcuno.

 

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3. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio la illegittimita’ (rectius: la nullita’) del recesso dalla compagine sociale esercitato dalla ricorrente con l’atto di assegnazione e risultante dalla Delib. 31 luglio 2002 del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (OMISSIS), in quanto contrario allo scopo mutualistico ed al principio di parita’ di trattamento, senza tuttavia previamente sottoporre al contraddittorio delle parti la relativa questione, rimettendo la causa sul ruolo o concedendo alle parti termine per il deposito di memorie.
3.1 I motivi secondo e quarto, che vanno trattati unitariamente perche’ connessi, sono infondati.
3.2 Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza impugnata che la ricorrente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva per avere esercitato il recesso dalla cooperativa a far data dal 31 luglio 2002 e che la societa’ cooperativa si era costituita, contestando i motivi di opposizione e deducendo che la (OMISSIS) era tenuta al pagamento di tutti gli oneri, spese e costi derivanti dal completamento del programma sociale della (OMISSIS), essendo immanente la qualita’ di socia nonostante l’intervenuta assegnazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con cio’ contestando, per l’appunto, la legittimita’ del recesso.

 

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3.3 Non sussiste, quindi, il vizio di ultra o extra petizione, che ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli e’ libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto cio’ attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge” (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).
3.4 Deve pure osservarsi che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, che ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via”, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che – pur rilevabili d’ufficio – siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno gia’ parte del “thema decidendum” (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29098).
3.5 Nel caso in esame e’ appena il caso di dire che il tema della legittimita’ del recesso e’ stato introdotto proprio dalla ricorrente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed e’ stato oggetto di contestazione da parte della societa’ cooperativa, oltre che questione esaminata e valutata dai giudici di merito.

 

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4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., degli articoli 2511, 2518 e 2526 c.c., applicabili ratione temporis; dell’articolo 2384 c.c.; dell’articolo 2730 c.c. e dell’articolo 9 dello statuto della Cooperativa (OMISSIS) anteriore alle modifiche apportate in data 24 marzo 2005, vigente all’epoca del recesso della ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiche’ il giudice di appello ha omesso di esaminare, ai fini della valutazione della legittimita’ del recesso, esercitato dalla ricorrente, la Delib. Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (OMISSIS) 31 luglio 2002, di adesione al recesso, nonche’ ulteriore documentazione che, se fosse stata esaminata, avrebbe sicuramente determinato un esito diverso della controversia.
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
4.2 La deduzione del vizio di omesso esame si appalesa aspecifica, poiche’ non si confronta con il contenuto della sentenza che, lungi dal non esaminare la censura, la riporta fedelmente e la rigetta in termini chiari e argomentati, evidenziando che la Delib. Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2002, sulla base delle argomentazioni in precedenza spiegate, era irrilevante ai fini della valutazione della legittimita’ del recesso.
5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112 e 115 c.p.c., degli articoli 2511, 2518 e 2526 c.c., applicabili ratione temporis; dell’articolo 1362 c.c. e dell’articolo 9 dello statuto della Cooperativa (OMISSIS) anteriore alle modifiche apportate in data 24 marzo 2005, vigente all’epoca del recesso della ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poiche’ il giudice di appello aveva dichiarato l’illegittimita’ del recesso dalla compagine sociale esercitato dalla ricorrente perche’ in contrasto con lo scopo mutualistico e con il principio di parita’ di trattamento, senza dichiarare la susseguente nullita’ ed inefficacia della Delib. Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (OMISSIS) 31 luglio 2002, con la quale era stato deliberato il recesso della ricorrente dalla stessa Cooperativa, che pertanto doveva ancora considerarsi valida ed efficace.
6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2739 c.c. e dell’articolo 223 sexies disp. att. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nell’ipotesi che la dichiarazione di illegittimita’ del recesso pronunciata dalla Corte di appello comporti anche la conseguente nullita’ della Delib. 31 luglio 2002 del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in quanto contraria allo scopo mutualistico ed al principio di parita’ di trattamento, poiche’ la medesima Corte di appello aveva dichiarato d’ufficio la nullita’ della Delib. 31 luglio 2002, senza tenere conto di quanto disposto dalla norma transitoria di cui al suddetto articolo 223 sexies disp. att. c.c., che espressamente stabilisce che “Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis c.c., si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data dell’lgennaio 2004, salvo che l’azione sia stata gia’ proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento e la dichiarazione di nullita’ delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004”.

 

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6.1 Il quinto e il sesto motivo, che vanno trattati unitariamente perche’ riguardanti entrambi la Delib. Consiglio di amministrazione 31 luglio 2002, sono inammissibili, perche’ non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che, come gia’ detto, ha ritenuto la Delibera citata del tutto irrilevante, affermando che il recesso dei soci, ai quali erano stati assegnati alcuni degli appartamenti realizzati, mentre la cooperativa e’ ancora impegnata nella costruzione e/o nell’assegnazione degli altri alloggi, indipendentemente dalla presenza o meno di clausole statutarie ostative, si poneva in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizzava e distingueva la societa’ cooperativa.
Peraltro, cosi’ statuendo la Corte di merito non si e’ discostata dall’orientamento piu’ volte espresso da questa Corte di legittimita’, secondo cui: a) le annotazioni sul libro soci del recesso del socio, anche a non volerle considerare “atti dovuti” da parte dell’organo di amministrazione, lasciano del tutto impregiudicato il problema della legittimita’ del recesso, da risolvere non secondo l’irrilevante opinione di tale organo, ma in base alla legge e allo statuto sociale (Cass., 28 marzo 1990, n. 2524); b) la Delib. Consiglio di Amministrazione che, fuoriuscendo dai limiti del potere di gestione, modifichi i diritti attribuiti ai soci dalla legge e dallo statuto sociale, e’ inefficace, e tale puo’ essere considerata senza necessita’ di impugnazione (Cass., 16 aprile 2003, n. 6016).
7. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1199 c.c. e degli articoli 2 e 3 dell’atto di assegnazione dell’alloggio a rogito del notaio, n. rep. 173.929 e racc. 29212 del 31 luglio 2002; degli articoli 2514, 2541, applicabili ratione temporis, e articolo 2697 c.c. e articolo 645 c.p.c., in quanto la Corte di appello aveva dato una errata interpretazione alla quietanza liberatoria rilasciata dalla Cooperativa (OMISSIS) nell’atto di assegnazione e non aveva considerato che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova circa la causale delle spese addebitate alla ricorrente era a carico della Cooperativa (OMISSIS), creditore opposto, attore in senso sostanziale.

 

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7.1 Il motivo e’ inammissibile.
La Corte territoriale ha affermato che la quietanza liberatoria rilasciata dal rappresentante della Cooperativa in sede di assegnazione si riferiva al rapporto di scambio, mentre le somme oggetto del decreto ingiuntivo riguardavano il rapporto sociale, ovvero, per come si legge a pag. 2 della sentenza impugnata, spese correnti della cooperativa, la sua amministrazione e il ripiano di vari debiti. La censura, sebbene denunci formalmente una violazione di legge, propone esclusivamente una (peraltro nuova) questione di merito – cioe’ una diversa interpretazione della quietanza rispetto a quella motivatamente espressa dalla sentenza impugnata – insindacabile in sede di legittimita’.
8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Fallimento controricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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