Carabinieri trattamento economico ed indennità di missione

Consiglio di Stato, Sentenza|7 gennaio 2022| n. 139.

Carabinieri trattamento economico ed indennità di missione.

L’indennità di missione di cui al r. d. n° 941 del 1926 ascrive chiaramente all’indennità in parola un carattere omnicomprensivo: non diversa esegesi, invero, può conseguire all’unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata (“compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario.

Sentenza|7 gennaio 2022| n. 139. Carabinieri trattamento economico ed indennità di missione

Data udienza 7 dicembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Carabinieri – Trattamento economico – Indennità di missione – Natura – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2015, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Gi. Ad., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ca., Gi. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. in Roma, viale (…);
Gi. Am., ed altri, non costituiti in giudizio;
Lu. Bu., ed altrii, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ca., Gi. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. in Roma, viale (…);
Francesco Filippo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ca., Gi. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 02303/2015, resa tra le parti, concernente accertamento diritto alla corresponsione dell’indennità di missione senza detrazione di somma corrispondente alla daily allowance (per diem)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gi. Ad. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar Lazio I – bis n° 2300 del 9 febbraio 2015) è stato accolto parzialmente il ricorso proposto da appartenenti all’arma dei carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
Infatti con la sentenza appellata è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Il ricorso è stato invece respinto nella parte in cui aveva ad oggetto il riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alla circostanza che l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006) e che tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione.
2. L’amministrazione appellante richiama il disposto dell’art. 3, 1° comma della l. 3 agosto 2009, n. 108 secondo il quale: “con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
Richiama altresì l’art. 39 del d. l. n° 273 del 2005, secondo cui “l’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Osserva pertanto che gli emolumenti a tal uopo erogati, in ogni caso, non possono essere cumulati con quelli eventualmente corrisposti “allo stesso titolo” ovvero per la medesima finalità dall’organismo internazionale.
Ritiene che, siccome nel caso di specie è indiscusso che gli appellati, nel corso della loro permanenza in Kosovo, si siano potuti avvalere di vitto e alloggio gratuiti presso il reggimento MSU di Pristina, non si comprende quali costi avrebbe dovuto compensare la “daily allowance” (per diem) la cui corresponsione è prevista principalmente per affrontare le spese vive di vitto e alloggio.
3. L’appello è fondato.
Il collegio si richiama ai principi già espressi da Consiglio di Stato IV n° 934 del 6 febbraio 2020.
L’indennità di missione di cui al r. d. n° 941 del 1926 ascrive chiaramente all’indennità in parola un carattere omnicomprensivo: non diversa esegesi, invero, può conseguire all’unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata (“compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 5368; Sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6734; Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6387).
Siffatto carattere ex lege omnicomprensivo osta alla contestuale percezione di un’altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell’interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi (quelli che si incontrano nella prestazione dell’attività lavorativa all’estero).
Non può dunque essere condiviso quanto affermato da parte appellata, secondo cui le due indennità avrebbero presupposti diversi:
– il “per diem” riconosciuto dall’Unione Europea, infatti, avrebbe natura di ristoro e/ o rimborso forfettario di peculiari spese vive di natura personale per la permanenza nel teatro operativo (vitto e alloggio) forfettizzate;
– l’indennità di missione (nazionale) avrebbe invece valenza indennitaria del disagio sopportato per lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio.
Né il riconoscimento di un’unica indennità comporta violazione del diritto europeo o violazione del principio di uguaglianza, perché l’indennità di missione non può essere inferiore alla “daily allowance” riconosciuta in ambito europeo, ove ne sussistano i presupposti.
Per le esposte ragioni, pertanto, l’appello deve essere accolto: in parziale riforma della sentenza impugnata, dunque, va disposto l’integrale rigetto del ricorso di primo grado.
Il collegio ritiene infine che non sussistano gli estremi per rimettere l’appello all’esame dell’adunanza plenaria, come invece richiesto da parte appellata, considerando che la presente decisione è conforme a quella già assunta con sentenza del Consiglio di Stato IV n° 934 del 6 febbraio 2020.
La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di Euro 6.000/00 (Seimila/00) oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato in quanto dovuto e versato ed esclusa la solidarietà passiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere
Marco Morgantini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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