Clausola di deroga della competenza territoriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41670.

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell’art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a procedimento d’ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).

Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41670. Clausola di deroga della competenza territoriale

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza civile – Foro convenzionale esclusivo – Deroga alla competenza contenuta nel contratto concluso tra la società e il socio – Effetti vincolanti per il socio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13131/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– resistente –
per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6415/2021, depositata il 15 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Clausola di deroga della competenza territoriale

RILEVATO

che:
il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla (OMISSIS) S.r.l. per il pagamento della somma di Euro 108.469,68, in accoglimento della preliminare eccezione dell’opponente ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia, in favore del Tribunale di Latina, foro generale ex articolo 18 c.p.c., conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo;
avverso tale sentenza la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione propone ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo;
l’intimata resiste depositando memoria;
dovendo il procedimento essere trattato ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
il P.M. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza.

 

Clausola di deroga della competenza territoriale

CONSIDERATO

che:
la somma ingiunta e’ stata chiesta a titolo di corrispettivo di fornitura di merci nonche’ di penale contrattuale per recesso anticipato, in relazione ad un contratto di affiliazione (franchising) con annessa fornitura di merci, stipulato tra la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.a.s., societa’ cancellata dal registro delle imprese e di cui la ingiunta era socia accomandataria illimitatamente responsabile;
l’ingiunzione e’ stata chiesta al Tribunale di Roma in virtu’ di una clausola di tale contratto (articolo 17, lettera D, delle condizioni generali) che stabiliva la competenza esclusiva del Foro di Roma per tutte le controversie ad esso relative;
l’opponente, a fondamento dell’eccezione di incompetenza, in favore del giudice del luogo di propria residenza, ne eccepi’ l’inefficacia in quanto non specificamente approvata per iscritto;
il tribunale – premesso che all’ammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza non ostava la mancata indicazione di tutti i fori alternativi, dal momento che quello contestato era foro convenzionale esclusivo – ha ritenuto l’eccezione nel merito fondata, sebbene per una ragione diversa da quella dedotta (smentita in punto di fatto), ma nondimeno rilevabile d’ufficio, e cioe’ per la estraneita’ dell’ingiunta al contratto e per la conseguente inopponibilita’ ad essa della clausola;
a fondamento del proposto regolamento l’istante deduce “violazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., nonche’ violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 c.c. e articolo 2318 c.c., comma 2, conseguenti anche a erronea e omessa valutazione del materiale istruttorio, in violazione dell’articolo 116 c.p.c.”;
lamenta che:
– sulla questione, rilevata d’ufficio, della inopponibilita’ della clausola contrattuale perche’ inter alios il tribunale non aveva sollecitato il preventivo contraddittorio;
– il rilievo di incompetenza era comunque erroneo atteso che l’intero contratto era stato sottoscritto dalla (OMISSIS), non solo quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.a.s, ma anche in proprio, essendosi la stessa costituita garante in favore della (OMISSIS);
– erroneamente, e peraltro con motivazione perplessa, il tribunale ha ritenuto non ostare all’ammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza il fatto che l’opponente si fosse limitata ad allegare il criterio di collegamento del luogo di residenza, senza procedere al vaglio di tutti i possibili fori alternativi di cui agli articoli 18 e 20 c.p.c.;
– era comunque erroneo anche l’assunto che l’ingiunzione fosse stata chiesta nei confronti della (OMISSIS) in proprio, dal momento che ad essa la domanda era stata diretta anche quale socia accomandataria e, quindi, ai sensi dell’articolo 2318 c.c., comma 2, amministratrice della (OMISSIS) s.a.s.;
ritenuto che:
e’ infondata la doglianza, di rilievo logico preliminare, riferita alla valutazione di ammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza;
correttamente, sebbene con motivazione non perspicua, il tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato vaglio del possibile radicamento della competenza nel foro adito in base ai fori alternativi, essendo, quella contestata, competenza stabilita convenzionalmente come esclusiva;
la decisione e’ sul punto conforme a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui in tema d’incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all’operativita’ di un foro convenzionale esclusivo, non sussiste l’onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali il giudice d’ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l’operativita’ del foro convenzionale, dovra’ individuare il giudice competente (v. Cass. 16/09/2016, n. 18271; 21/07/2015, n. 15278; 09/04/2008, n. 9316; 08/02/2005, n. 2543; 27/04/2004, n. 8030; 01/08/2001, n. 10449; 16/10/2001, n. 12645; 22/11/2001, n. 14852; 02/04/1998, n. 3407);
non sussiste nemmeno la nullita’ dedotta per asserita violazione del c.d. divieto della terza via (articolo 101 c.p.c., comma 2), essendo, quella rilevata d’ufficio, questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali gia’ oggetto di dibattito processuale;
va in proposito ribadito che la nullita’ della sentenza fondata su questione rilevata d’ufficio e non sottoposta alle parti e’ predicabile solo quando la questione sia di fatto, o mista (fatto-diritto), e purche’ la parte dimostri che “la violazione di quel dovere ha vulnerato la facolta’ di chiedere prove” o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini; il rilievo, dunque, e la decisione solipsistica di una questione di puro diritto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) non determina un “vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando o in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. Sez. U. 30/09/2009, n. 20935 e succ. conff., tra le quali Cass. 04/07/2018, n. 17473; 18/06/2018, n. 16049; 20/07/2017, n. 18003; 23/05/2017, n. 12977; 30/09/2016, n. 19552; 16/02/2016, n. 2984; 21/10/2015, n. 21453; 12/04/2013, n. 8936; 23/08/2011, n. 17495);
il ricorso merita invece accoglimento la’ dove deduce la giuridica insostenibilita’ della affermata inopponibilita’ alla (OMISSIS) della clausola derogatoria della competenza, ancorche’ cio’ debba dirsi per ragione non coincidente con quella esposta in ricorso – il che pero’ non ne preclude il rilievo sia perche’ afferente alla qualificazione giuridica della fattispecie e come tale quindi rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimita’, sia perche’, quand’anche implicasse valutazioni in fatto in relazione ad elementi acquisiti al processo, ben la cassazione, in sede di regolamento, potrebbe compierli nella esplicazione della funzione regolatoria di cui e’ investita, senza alcun vincolo di qualificazione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (v. ex multis Cass. 28/04/2007, n. 18040);
la ragione cui si allude e’ quella espressa dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, poiche’ ai sensi dell’articolo 2267 c.c., i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla societa’, la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto concluso dalla societa’ e’ vincolante sia per la medesima che per il singolo socio (Cass. 22/02/2000, n. 1962; 09/06/2015, n. 11950);
ne’ al riguardo varrebbe obiettare che l’ingiunzione era diretta nei confronti della (OMISSIS) in proprio e non quale socia illimitatamente responsabile atteso che: a) non e’ dubbio in causa che la pretesa creditoria sia stata azionata nei confronti della predetta in ragione di quella qualita’ e della illimitata responsabilita’ che essa comporta per i debiti contratti in nome e per conto della societa’; b) nessun rilievo puo’ dunque assumere la circostanza che poi la specificazione di tale qualita’ mancasse nella identificazione del soggetto destinatario del decreto ingiuntivo, dal momento che tale specificazione attiene, appunto, solo alla ragione del coinvolgimento della predetta nella controversia (e come tale rimane comunque desumibile dalla causa petendi) ma non vale certo a configurare un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica che quella qualifica riveste (cfr. Cass. 07/01/2021, n. 51);
puo’ soggiungersi peraltro che alla stessa conclusione dovrebbe comunque giungersi per l’effetto successorio determinatosi a seguito della cancellazione della s.a.s., espressamente attestata in sentenza, che comporta il subingresso dell’ex socio nel rapporto pendente e la sua sicura soggezione, dunque, anche alla clausola derogatoria della competenza;
il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio in ordine alla controversia sulla fondatezza del credito azionato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 sulla base del detto D.M., articolo 5, comma 5, secondo cui “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considerera’ di valore indeterminabile”;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dallo stesso articolo 5, comma 1, e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto stesso articolo 5, comma 5, (v. in tal senso, ex aliis, Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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