Convalida del fermo e l’apprezzamento del pericolo di fuga

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2935.

Convalida del fermo e l’apprezzamento del pericolo di fuga.

In tema di convalida del fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga – in quanto valutazione prognostica, “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia – è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali.

Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2935. Convalida del fermo e l’apprezzamento del pericolo di fuga

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Gip – Arresto – Convalida fermo – Apprezzamento negativo del pericolo di fuga – Si deve fondare su elementi specifici – Devono essere dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete – Discrezionalità vincolata del giudice – Onere motivazionale assolto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria D – Consigliere

Dott. COSCIONI Giusepp – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/07/2021 del GIP del TRIBUNALE DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/07/2021 il G.i.p del Tribunale di Torino non convalidava il fermo di (OMISSIS) intervenuto in data 22/07/2021 e rigettava la domanda cautelare proposta nei suoi confronti per il reato allo stesso contestato ai sensi dell’articolo 648 c.p., perche’ al fine di trarne un ingiusto profitto riceveva una bicicletta Mobike appartenente a servizio di bike sharing, provento di precedente furto in danno della societa’ titolare del mezzo e del servizio, attesa la presenza di forzatura dei sistemi di sicurezza della bicicletta in questione.
2. Ha proposto ricorso avverso il provvedimento del G.i.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e
inosservanza di norme processuali ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) per aver il G.i.p. ritenuto insussistente il pericolo di fuga ex articolo 384 c.p.p., richiamando in tal senso la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale il vaglio al quale e’ tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e, quindi, alla sussistenza ex ante delle condizioni legittimanti la privazione della liberta’ personale; tali elementi erano certamente sussistenti attesa la condizione di irregolarita’ sul territorio nazionale del (OMISSIS), l’assenza di documenti di identita’, la mancanza di una dimora abituale e i numerosi precedenti di polizia allo stesso riferibili.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, attesa l’evidente incoerenza del ragionamento derivante dal ritenere che una persona priva di fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale possa essere facilmente reperibile per il solo fatto di essere stata notata in diverse occasioni a stazionare e bivaccare in alcune zone di Torino; ne’ puo’ essere ritenuta circostanza rilevante, al fine di escludere il pericolo di fuga, l’essere stato il (OMISSIS) foto-segnalato in diverse occasioni o il non essere mai stato colto in flagranza di reato. Si e’, inoltre, contestato che la legittimita’ del fermo possa essere desunta o meno in considerazione del titolo di reato in ordine al quale si indaga, con conseguente l’illogicita’ dell’ordinanza impugnata; profili di contraddittorieta’ emergono, invece, dall’aver sostenuto che non vi fossero elementi per fondare un giudizio positivo in ordine al pericolo di fuga pur essendo stati rispettate le forme e i termini di legge per il fermo, in presenza di tutti i presupposti che lo legittimavano.
3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23 ha chiesto che il ricorso venga rigettato, richiamando recente giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica discrezionalmente vincolata a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante possibilita’ che l’indagato se lasciato in liberta’ si sottragga alla pretesa di giustizia, e’ insindacabile in sede di legittimita’ ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza ricorrenti nel caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, atteso l’evidente collegamento tra gli stessi e la correlazione tra le questioni proposte. Di fatto, con le argomentazioni introdotte, non si denuncia se non formalmente la violazione di legge e di norme processuali e la ricorrenza di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, ma si censura la motivazione del provvedimento impugnato.
La motivazione del provvedimento tuttavia, nel suo sviluppo ed iter logico privo di incongruenze ed aporie, si caratterizza per la sua evidente ragionevolezza, ampiamente motivata nel ritenere non sussistente il pericolo di fuga. Vale, in tal senso, il principio di diritto, richiamato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l’indagato se lasciato in liberta’ possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, e’ insindacabile in sede di legittimita’ ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, PMT/ Ferrara, Rv. 281861-01).
2. L’insieme delle circostanze considerate ed emerse al momento del fermo, le caratteristiche di vita e di comportamento riferibili al fermato anche in precedenza, il contesto in cui e’ maturata la condotta oggetto di imputazione e l’atteggiamento tenuto al momento del controllo – proprio in relazione al fatto oggetto di contestazione, inevitabile cornice di riferimento per la realizzazione della valutazione sul pericolo di fuga, caratterizzata appunto da discrezionalita’ vincolata – sono state compiutamente considerate dal G.i.p. con motivazione che per il suo sviluppo argomentativo e logico deve essere ritenuta insindacabile in questa sede. Ne’ appare illogico il richiamo al reato contestato e alle caratteristiche del fatto posto in essere, atteso che la giurisprudenza di legittimita’ ha ripetutamente sottolineato che ai fini della convalida del fermo il pericolo di fuga non puo’ essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacita’ di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (da ultimo in tal senso Sez.2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02; Sez.3, n. 39542 del 11/07/2013, Brianza, Rv. 256975-01; Sez.1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01; Sez.3, n, 4089 del 18/12/2003, Failla, Rv. 228486-01). La motivazione, logicamente articolata dal G.i.p., ha preso in considerazione elementi specifici riferibili al fatto contestato al (OMISSIS) e ne ha chiarito rilevanza e portata individualizzante, proprio per escludere la ricorrenza del pericolo di fuga, in una considerazione congiunta ed estremamente significativa riferibile alle qualita’ personali e di vita, oltre che alla condotta materialmente posta in essere dallo stesso anche al momento del controllo. Risulta, dunque, rispettata la regola di giudizio secondo la quale l’effettiva considerazione della sussistenza di pericolo di fuga si deve fondare su elementi specifici, dotati di capacita’ di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete (Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01).
Le circostanze allegate quanto al fermo del (OMISSIS) sono state ritenute ragionevolmente non sufficienti dal G.i.p. di Torino, con un percorso motivazionale articolato, logico, privo di aporie ed ispirato a canone di ragionevolezza. Ne’ appare fondata l’osservazione con la quale si e’ sostenuta la contraddittorieta’ della motivazione nell’aver richiamato la corretta introduzione della procedura volta ad ottenere la convalida del fermo. E’ evidente come, con la considerazione contestata dal ricorrente, il G.i.p. abbia voluto dar atto della valida introduzione della fase procedimentale in questione, nel rispetto dei termini di legge e in presenza di reato per il quale e’ possibile giungere a fermo, pur evidenziando una non corretta considerazione degli elementi dai quali desumere l’effettiva ricorrenza di un pericolo di fuga. La motivazione, anche su questo punto, appare logicamente motivata e ragionevolmente esplicativa quanto alla materiale valutazione di una serie di indici concreti ed indicativi sul punto.
3. Il ricorso deve essere in conclusione essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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