Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 gennaio 2022| n. 3160.

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante.

In tema di abuso d’ufficio, il vantaggio rilevante ex articolo 323 del Cp deve essere effettivo, anche se non attuale ma destinato a concretizzarsi soltanto in futuro e/o nel concorso di ulteriori condizioni e non può essere soltanto astrattamente ipotizzabile; mentre l’elemento soggettivo del reato è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e dalla intenzionalità dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l’obiettivo perseguito dall’agente pubblico e non soltanto genericamente incluso nella sua sfera di volontà (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, «se non altro perché il fatto non costituisce reato», la sentenza di condanna pronunciata a carico del responsabile del servizio urbanistico di un comune e del responsabile unico del procedimento, ai quali si era addebitato di avere omesso di adottare le determinazioni di competenza al fine di provvedere alla demolizione d’ufficio di alcuni manufatti abusivi, e del sindaco del comune, a sua volta chiamato a rispondere di avere omesso di esercitare il potere-dovere di controllo e di direttiva su quei funzionari, affinché provvedessero a quanto dovuto; la Corte ha evidenziato, per un verso, che gli immobili da demolire consistevano in agglomerati di tufo, legno e lamiere, tali da conferire loro l’aspetto di «baracche fatiscenti», senza che emergesse che gli stessi fossero effettivamente utilizzati dai loro proprietari, in qualunque modo, o, addirittura, che fossero in concreto suscettibili di una qualsiasi forma di godimento, così da poterne qualificare la perdurante disponibilità come un’utilità “economicamente apprezzabile”; e, sotto il profilo del dolo, come mancasse qualsivoglia elemento dimostrativo dei contatti tra gli imputati e i proprietari nonché di una ragione specifica e concreta per cui questi ultimi potessero prestarsi a piegare le loro funzioni istituzionali a vantaggio di quelli, tenuto anche conto della rilevata inapprezzabile consistenza economica di quei manufatti e della indimostrata utilità, effettiva o potenziale, di essi per i loro proprietari).

Sentenza|27 gennaio 2022| n. 3160. Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

Data udienza 10 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati contro la Pubblica amministrazione – Abusi edilizi – Mancata demolizioni di manufatti – Immobili – Natura – Baracche fatiscenti non abitate – Elemento del vantaggio per i proprietari – Non sussiste – Reati di abuso d’ufficio – Non integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Potenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza, perche’ il fatto non sussiste o non costituisce reato;
lette le richieste del difensore del ricorrente (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta’ del 7 dicembre 2018, che ha condannato i ricorrenti per il delitto di abuso d’ufficio, per avere, (OMISSIS) e (OMISSIS), omesso di adottare le determinazioni di competenza, nelle rispettive qualita’ di responsabile del servizio urbanistico del Comune di (OMISSIS) e di responsabile unico del procedimento, al Fine di provvedere alla demolizione d’ufficio di alcuni manufatti abusivi di proprieta’ di tali (OMISSIS) ed (OMISSIS); (OMISSIS), invece, per avere, nella sua qualita’ di sindaco di quel comune, omesso di esercitare il potere-dovere di controllo e di direttiva su quei funzionari, affinche’ provvedessero a quanto dovuto.
2. (OMISSIS) propone due doglianze.
2.1. La prima consiste nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in punto di ingiustizia del vantaggio per i titolari di quegli immobili e, comunque, di sussistenza del dolo intenzionale di vantaggio nei loro confronti.
I giudici di merito hanno ravvisato detto vantaggio nella protrazione del godimento di tali immobili da parte dei titolari ed hanno desunto il dolo dalla manifesta violazione di legge. Non hanno, tuttavia, considerato, per un verso, che si trattava di baracche di modeste dimensioni nonche’ prive di qualsiasi valore economico e possibilita’ di utilizzo; e, per l’altro, che, per la configurabilita’ dell’abuso d’ufficio, il vantaggio altrui deve rappresentare la finalita’ diretta della condotta del pubblico agente, mancando, invece, nello specifico qualsiasi indice sintomatico in tal senso.
2.2. Con il secondo motivo, invece, l’imputato deduce l’intervenuta prescrizione del reato gia’ in data anteriore alla sentenza impugnata, non potendo ad esso applicarsi le sospensioni del decorso del relativo termine intervenute nel giudizio di appello prima della regolare costituzione del contraddittorio nei suoi confronti in tale grado di giudizio.
3. (OMISSIS), in distinti motivi, lamenta la violazione dell’articolo 323 c.p., in relazione alla lettura della normativa extrapenale di riferimento compiuta dalla Corte distrettuale.
3.1. Tanto sarebbe avvenuto, anzitutto, per quel che riguarda la fonte dell’obbligo d’intervento per il sindaco, individuata dai giudici di merito nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50, (Testo unico degli enti locali), il quale, tuttavia, contiene soltanto principi generali e non norme specificamente precettive, come invece richiede la norma incriminatrice, nei termini in cui novellata dalla L. n. 120 del 2020.
Inoltre, l’articolo 109, stesso Testo unico, conferisce al sindaco il potere di revoca degli incarichi dirigenziali, ma lo delinea in termini ampiamente discrezionali, percio’ sottraendosi i relativi comportamenti alla sfera di applicazione del “nuovo” articolo 323 c.p..
3.2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile altresi’ il citato articolo 50, comma 5, per tal via ravvisando anche un potere-dovere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di eliminare una situazione di pericolo per il territorio, l’igiene e la salute pubblici.
Tale affermazione sarebbe tuttavia censurabile per una pluralita’ di ragioni, ovvero: in primo luogo, perche’ la violazione di tale disposizione esula dall’imputazione, con conseguente difetto di correlazione tra accusa e sentenza; inoltre, perche’ risulta del tutto indimostrata l’esistenza di una situazione di fatto legittimante l’esercizio del potere di ordinanza.

 

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

 

3.3. Non ha quale suo destinatario il sindaco, poi, la normativa in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31: talche’ non se ne puo’ addebitare al ricorrente l’eventuale violazione.
3.4. Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione della norma incriminatrice e la manifesta illogicita’ della motivazione in punto di dolo, desunto in modo acritico ed insufficiente dalla sola illegittimita’ della condotta, correlata, in particolare, alla particolare esperienza del ricorrente quale pubblico amministratore.
4. Il ricorso di (OMISSIS) si articola in tre motivi.
4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza, nella parte in cui egli e’ stato ritenuto responsabile unico del procedimento per la demolizione d’ufficio dei manufatti in questione, essendogli stati conferiti, invece, soltanto poteri istruttori per la fase dell’intimazione a tal fine rivolta ai proprietari. Di tanto si trarrebbe logica conferma dal fatto che, dopo tali ordinanze, egli e’ stato trasferito ad altro ufficio, nonche’ dall’avvenuta nomina di un diverso tecnico comunale quale responsabile per la successiva fase strumentale alla demolizione officiosa.
4.2. I medesimi vizi egli deduce, con il secondo motivo, sotto un duplice profilo.
4.2.1. I giudici di merito gli rimproverano: a) di aver omesso di sollecitare il proprio superiore (OMISSIS) a provvedere, secondo quanto di sua competenza, a disporre l’esecuzione della demolizione; b) di aver omesso di “invocare, caldeggiare e suggerire” al sindaco ogni iniziativa rientrante nelle sue competenze.
Ma – obietta il ricorrente – non vi e’ alcuna norma specifica di legge, che in effetti neppure la Corte d’appello indica, la quale attribuisca al funzionario comunale siffatti poteri-doveri di sollecitazione; ne’ un termine perentorio per provvedere alla demolizione dei manufatti abusivi e’ previsto, per l’amministrazione comunale, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, percio’ rientrando tale incombente nell’a’mbito della attivita’ discrezionale dei competenti organi pubblici.

 

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

 

4.2.2. In secondo luogo, anche (OMISSIS) rappresenta l’insussistenza di alcun vantaggio patrimoniale per i titolari degli immobili, in ragione del difetto assoluto di prova del relativo uso o godimento da parte di costoro, potendosi percio’ escludere che, dalla condotta degli imputati, sia derivato ai predetti un beneficio economicamente apprezzabile.
4.3. Il terzo motivo denuncia l’inadeguatezza della motivazione in punto di dolo, per ragioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti: ovvero insufficienza, a tal fine, della mera illegittimita’ della condotta, quantunque manifesta, ed assenza di qualsiasi indice ulteriore di possibile cointeressenza tra gli imputati ed i titolari degli immobili.
4.4. La difesa di (OMISSIS) ha depositato conclusioni scritte, ribadendo le argomentazioni gia’ rassegnate con il ricorso e deducendo, altresi’, l’intervenuta prescrizione del reato nelle more.
5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza, perche’ il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata e’ insuperabilmente carente nell’individuazione di due profili essenziali per la configurabilita’ del reato: il vantaggio per i terzi che si assumono beneficiari dell’illegittima azione amministrativa ed il dolo intenzionale a tal fine dei pubblici ufficiali.
Trattandosi di elementi costitutivi dell’ipotizzata fattispecie delittuosa, la loro mancanza esclude la possibilita’ di ravvisare la stessa nella condotta degli imputati: di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata senza rinvio per tutti costoro, indipendentemente dalla proposizione dello specifico motivo; e, per altro verso, rimangono assorbite e superate le ulteriori doglianze da ognuno rassegnate e specificamente relative alle rispettive posizioni.
2. Quanto al primo aspetto, quello, cioe’, del vantaggio che sarebbe derivato dall’inerzia degli imputati per i proprietari degli immobili non demoliti, la sentenza lo individua nel perdurante godimento dei medesimi, ritenuto “economicamente apprezzabile”, in quanto si trattava di strutture situate nel centro del paese (pag. 18, sent.).
V’e’ pero’ che, per affermazione della medesima Corte d’appello (pag. 12), tali edifici consistevano in agglomerati di tufo, legno e lamiere, tali da conferire loro l’aspetto di “baracche fatiscenti”; ne’ dalla sentenza emerge che gli stessi fossero effettivamente utilizzati dai loro proprietari, in qualunque modo, o, addirittura, che fossero in concreto suscettibili di una qualsiasi forma di godimento, cosi’ da poterne qualificare la perdurante disponibilita’ come un’utilita’ “economicamente apprezzabile”.
Il vantaggio rilevante ex articolo 323 c.p., infatti, dev’essere effettivo anche se non attuale ma destinato a concretizzarsi soltanto in futuro e/o nel concorso di ulteriori condizioni – e non puo’ essere soltanto astrattamente ipotizzabile.
Nello specifico, dunque, mancando qualsiasi dimostrazione del fatto che si trattasse di immobili utilizzati, utilizzabili o, comunque, muniti di un apprezzabile valore venale (considerando anche l’ordine di demolizione su di essi pendente), e’ per lo meno dubbio che la loro mancata demolizione possa aver sortito alcun vantaggio concreto per i loro privati titolari. La contraria affermazione contenuta in sentenza, dunque, si rivela una petizione di principio.

 

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

 

3. Ma la descritta situazione di fatto si riverbera, con ancora maggiore incisivita’, sulla configurabilita’ del necessario dolo intenzionale di vantaggio.
Se, cioe’, alla inapprezzabile consistenza economica di quei manufatti ed alla indimostrata utilita’, effettiva o potenziale, di essi per i loro proprietari, si aggiunge l’omessa indicazione in sentenza di qualsiasi contatto tra costoro e gli imputati, nonche’ di una ragione specifica e concreta per cui questi ultimi potessero prestarsi a piegare le loro funzioni istituzionali a vantaggio di quelli, rimane priva di adeguato sostegno logico l’affermazione per cui gli imputati medesimi abbiano agito con l’intenzione, anche soltanto in via concorrente, di avvantaggiare quei privati.
Mette conto rammentare, in proposito, che, in tema di abuso d’ufficio, l’elemento soggettivo e’ integrato dalla coscienza e volonta’ della condotta e dalla intenzionalita’ dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale od il danno ingiusto devono costituire l’obiettivo perseguito dall’agente pubblico e non soltanto genericamente incluso nella sua sfera di volonta’ (tra le tante, Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264).
Nulla, invece, nella ricostruzione della Corte distrettuale, autorizza a ritenere che tale sia stata la direzione della condotta degli imputati.
Non certo possono farlo gli elementi a tal fine individuati in sentenza, ovvero la macroscopicita’ della violazione e la specifica esperienza professionale degli imputati. La loro valenza indiziante, infatti, rimane neutralizzata dall’indiscusso dato della pendenza del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione, che avrebbe trasformato tutta la piu’ ampia area in cui ricadevano quei manufatti e che rende ampiamente plausibile, sul piano logico, l’ipotesi di un’inerzia, quand’anche illegittima, tuttavia determinata dalla previsione di un futuro intervento demolitivo in attuazione di quel piano e non dallo scopo di favorire i proprietari di quelle inutili “baracche fatiscenti”.
4. La decisione impugnata dev’essere dunque annullata, se non altro perche’ il fatto non costituisce reato, in ragione dell’insuperabile mancanza di dimostrazione del relativo elemento psicologico, che rende superfluo il rinvio degli atti al giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non costituisce reato.

 

Abuso d’ufficio ed il vantaggio rilevante

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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