Contribuenti che avevano procedimenti in corso al 22 ottobre 2015  per omesso versamento ed indebite compensazioni possono avvalersi della causa di non punibilità

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 febbraio 2019, n. 8521.

La massima estrapolata:

I contribuenti che avevano procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore delle modifiche al regime penale tributario, per omesso versamento ed indebite compensazioni, possono avvalersi della causa di non punibilità mediante pagamento integrale dell’imposta solo se il pagamento sia avvenuto per intero entro la prima udienza utile per avanzare tale richiesta e non fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, trascorsa l’udienza successiva all’entrata in vigore della nuova norma, l’imputato non può più invocare la causa di non punibilità.

Sentenza 27 febbraio 2019, n. 8521

Data udienza 21 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 06/10/2017 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata con sentenza del 12/01/2016 del Tribunale di Frosinone per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, a lei ascritto perche’, quale legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”, aveva omesso di versare l’importo di 276.839,00 Euro a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno di imposta 2009.
1.1.Con il primo motivo eccepisce l’errata e/o omessa valutazione delle prove e deduce che, in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione e del pagamento delle prime undici rate, il debito residuo era inferiore alla nuova soglia di punibilita’ innalzata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 8.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce l’errata e/o l’omessa valutazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15.
Deduce che alla data di apertura del dibattimento il debito tributario era in fase di estinzione mediante rateizzazione e che erano state pagate oltre la meta’ delle rate. Sicche’ il Giudice avrebbe dovuto concedere il termine di tre mesi per consentire il pagamento integrale del debito residuo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile.
3. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. Il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter) si consuma con il mancato pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo di imposta dell’anno successivo (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757). Si tratta di reato unisussistente, di natura omissiva e istantanea che si consuma alla inutile scadenza del tempo (lungo) dell’obbligazione tributaria, non un attimo prima, non un attimo dopo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263126).
3.2.Ne consegue che le vicende successive alla perfezione del reato non incidono sulla sua sussistenza per cui, ai fini della sua integrazione, i pagamenti successivi non possono essere presi in considerazione nemmeno ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilita’, ma solo ai fini della applicazione della causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 11.
4. Il secondo motivo e’ anche esso manifestamente infondato.
4.1. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, commi 1 e 2, prevedeva, nella sua originaria stesura, la possibilita’ di diminuire la pena fino a un terzo e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti previsti dal decreto stesso e relative sanzioni amministrative erano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
4.2. L’articolo 13 e’ stato modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 11, che, con effetto dal 1 gennaio 2016, ha introdotto per i soli reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, una speciale (e nuova) causa di non punibilita’ basata, sostanzialmente, sugli stessi presupposti fattuali che legittimavano la sola attenuazione della pena.
4.3.Attualmente l’articolo 13, cit., cosi’ recita: “1. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter e articolo 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso (…) 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 13-bis, e’ dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e’ sospesa. Il Giudice ha facolta’ di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione”.
4.4.Questa Corte si e’ affrettata a precisare l’immediata applicabilita’ della speciale causa di non punibilita’ ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era gia’ stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807; Sez.3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653; Sez 3, n. 30139 del 12/04/2017, Fregolent, Rv. 270464) con il solo limite temporale della prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della norma (in questo senso, condivisibilmente, Sez. 3, n. 30139 del 2017, cit.).
4.5.Nel caso di specie, e’ la stessa ricorrente ad ammettere che alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della nuova norma, quella del 12/01/2016, il debito non era integralmente estinto, bensi’ in fase di estinzione; ne’ risulta, dalla lettura del verbale di udienza del 12/01/2016, che la (OMISSIS) abbia chiesto di fruire del termine di tre mesi previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 3, del 2016 per l’integrale pagamento del debito residuo.
4.6.Ne consegue che l’imputata era gia’ decaduto dalla possibilita’ di beneficiare della speciale causa di non punibilita’, non potendo invocare per la prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado il beneficio del termine se esso non era stato richiesto in tempo utile.
4.Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso (che impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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