I legami familiari non sono sufficienti a denotare il pericolo di condizionamento mafioso, se non si colorino di ulteriori connotati, di cui è onere dell’Amministrazione dare conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo, dopo averli puntualmente lumeggiati in sede istruttoria, atti ad attribuire ad essi valore sintomatico di un collegamento che vada oltre il mero e passivo dato genealogico, ma si traduca nella volontaria condivisione di aspetti importanti di vita quotidiana ovvero, nelle ipotesi di maggiore evidenza dell’influenza mafiosa, nella sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali.
Sentenza 15 febbraio 2018, n. 971
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2017, proposto da:
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ol., elettivamente domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, sede di Genova, sezione I -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. “whitelist”)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e udito l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata, il T.A.R. -OMISSIS-ha accolto il ricorso proposto dalla appellata -OMISSIS- avverso il provvedimento prefettizio con il quale è stata disposta la cancellazione della medesima società dalla Sezione I “trasporto di materiale a discarica per conto terzi” dell’Elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio (cd. “white list”).
Il T.A.R., dopo aver favorevolmente esaminato l’istanza cautelare, si pronunciava negli stessi sensi in sede di merito, ravvisando la sussistenza a carico del provvedimento impugnato, in particolare, dei vizi di difetto di motivazione e di presupposti nonché di istruttoria, rilevando che “se per un verso il provvedimento contiene una lunga elencazione di elementi raccolti da altri soggetti pubblici in ordine a fatti ampiamente risalenti (di oltre dieci anni), per un altro e fondamentale verso nello stesso atto manca qualsiasi elemento da cui anche solo desumere lo svolgimento della autonoma e necessaria valutazione che deve essere compiuta da parte di un’autorità di primo piano, quale è la Prefettura, nell’esercizio di un potere di estrema delicatezza, sia per gli obiettivi perseguiti con l’attribuzione di tale potestà che per gli effetti che ne derivano per gli operatori del mercato”.
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