Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 657. Nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto

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È da domandarsi, allora, il motivo per il quale abbia ritenuto opportuno specificare le c.d. partite di coperture; ritiene il Collegio che l’intento era quello di attribuire alla stazione appaltante un vantaggio ulteriore, un quid pluris, legittimamente sperando, in questo modo, di conseguire un punteggio migliore degli altri concorrenti nella valutazione dell’offerta.
Impone questa interpretazione il criterio dell’interpretazione secondo buona fede per cui, per gli atti unilaterali, è da preferire l’interpretazione che salvaguarda l’interesse del dichiarante a quella che vada a detrimento dei suoi scopi (sul quale, in caso di interpretazione di contratto, cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2008, n. 24652), specie qualora coincida, come nel caso, con l’interesse del destinatario dell’offerta.
10.3. Rileva, infine, il comportamento successivo dell’Impresa che ha tramesso a mezzo PEC alla stazione appaltante il 1 marzo 2016 documentazione relativa all’impegno assunto con la dichiarazione resa in sede di offerta. Il primo documento allegato è una polizza assicurativa emessa dalla Re. Mu. as. s.p.a. che riporta come contraente proprio Impresa To. s.p.a. e nell’oggetto assicurato, oltre all'”opera” anche le “estensioni di garanzia” individuate nell'”involucro”, “impermeabilizzazioni coperture”, “spese di demolizione e sgombero”, ovvero quelle partite di coperture, specificate in sede di dichiarazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il documento non avesse alcun valore in quanto privo della sottoscrizione dell’aggiudicataria.
In sede di appello, il Consorzio ZI. contesta la sentenza sul punto precisando che l’impresa contraente aveva sottoscritto la polizza digitalmente.
Invero, sul documento in atti non consta la firma digitale dell’impresa ma solo quella dell’agente che ha contratto per l’assicurazione. Ad ogni buon conto, ed anche a prescindere dall’efficacia della polizza, quel che rileva, ai fini che interessano, è il comportamento della Impresa To. che, rivolgendosi alla compagnia di assicurazione, ha certamente richiesto l’estensione di garanzia a quei rischi specificati in sede di dichiarazione.
Il comportamento esprime, così, l’intento di estendere i termini della polizza piuttosto che di restringerli.
11. In conclusione, l’Impresa To. s.p.a. si è impegnata a stipulate una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da rovina totale o parziale dell’opera nonché da gravi difetti costruttivi, estesa anche alle ulteriori ragioni di rischio indicate nella dichiarazione (le c.d. partite di copertura: Impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali; Costi di demolizione e sgombero, Facciata continua).
La sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso proposto dalla società Mu. co. s.r.l..
11.1. La statuizione della sentenza di primo grado, relativa al risarcimento del danno a favore dell’A.T.I. Mu. co. s.r.l., è caducata in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di appello, onde non vi è necessità di pronunciare sul secondo motivo di appello che attiene ad essa.
12. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1168/2016, respinge il ricorso proposto dall’A.T.I. Mu. co. s.r.l. (Rg. n. 300/2016)
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore

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