La facoltà di consultazione di codici commentati non implica la facoltà di trascrizione delle massime ivi reperibili, che fungono da ausilio alle traiettorie argomentative del candidato e possono sì essere riportate nell’elaborato, ma solo dietro debita indicazione della relativa provenienza attraverso l’uso di virgolette o di segni grafici equivalenti.
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 234
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9027 del 2015, proposto da Fr. Cr., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. St. e Vi. La., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di appello di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Calabria – Sez. staccata di Reggio Calabria, n. 879 del 3 settembre 2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento della prova scritta e la conseguente mancata ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2014/2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato Ur. Ne.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Fr. Cr. ha impugnato avanti il T.a.r. per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria il provvedimento con cui la commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2014/2015, ha annullato la sua prova scritta, con conseguente mancata ammissione alla successiva prova orale, sulla scorta della seguente motivazione: “la Commissione rileva che il parere in materia di diritto penale è per buona parte copiato dal sito web www.formazionegiuridica.org; in particolare, riportando testualmente quanto riportato sui detti siti, il candidato si appropria del contenuto delle sentenze ivi riportate, senza specificare che trattasi di arresti giurisprudenziali. In tale modo, ponendo le condizioni utili ad ingenerare la errata convinzione che il ragionamento appartenga al candidato medesimo”.
2. Il sig. Cr. ha lamentato l’illegittimità di tale decisione, sia perché “il sito pubblicò la risoluzione del parere solo in data 18.12.2014 e, quindi, diversi giorni dopo la prova”, sia perché ciò che gli verrebbe contestato, ossia l’essersi “appropriato di osservazioni dei giudici di legittimità”, non integrerebbe, ai sensi dell’art. 23 del r.d. n. 37 del 1934, un “plagio”, posto che egli non avrebbe”attinto da ragionamenti di altri candidati o da pubblicazioni altrui”, ma semplicemente “omesso di indicare la fonte di origine (sentenza della Suprema Corte) di quanto riportato nell’elaborato”.
3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale ha rigettato il ricorso con sentenza in forma semplificata.
3.1. In particolare il Tribunale ha premesso che “l’elaborato (parere) di diritto penale (busta 157) è risultato recare trascrizioni pressoché integrali rispetto ad un testo pubblicato sul sito web” e che “l’avvenuta pubblicazione del testo oggetto di plagio in data successiva a quella di svolgimento della prova ? non risulta inequivocabilmente comprovato”, non essendo all’uopo sufficiente il deposito di pagina internet di un noto motore di ricerca.
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