Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 234. Esame di avvocato e la facoltà di consultazione di codici commentati non implica la facoltà di trascrizione delle massime ivi reperibili

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13. Tale condotta, per vero, vulnera irreversibilmente l’originalità della prova, posto che l’omissione della specificazione circa l’effettiva origine delle frasi riportate nell’elaborato è idonea a spacciare come proprie del candidato affermazioni di contro frutto di argomentazioni giurisprudenziali: altrimenti detto, si è in presenza di un’indebita e decettiva appropriazione di riflessioni altrui, dunque di una condotta tesa a far credere propria un’elaborazione giuridica in realtà frutto dello sforzo concettuale di terzi.
14. Non giova all’appellante osservare che è consentito, in sede di esame, consultare codici commentati con la giurisprudenza e che, dunque, nella specie non vi sarebbe una copiatura da materiale vietato: come correttamente sostenuto in prime cure, la facoltà di consultazione di codici commentati non implica la facoltà di trascrizione delle massime ivi reperibili, che fungono da ausilio alle traiettorie argomentative del candidato e possono sì essere riportate nell’elaborato, ma solo dietro debita indicazione della relativa provenienza attraverso l’uso di virgolette o di segni grafici equivalenti (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3405; Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2653; v. anche, sia pure incidenter tantum, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 613).
15. In definitiva, la facoltà di consultazione delle massime non implica la facoltà di appropriazione concettuale delle stesse, che, ove compiuta, rende “non originale” l’elaborato e, dunque, mina alla radice l’effettività della prova, che non può che essere annullata in quanto non integralmente propria del candidato, bensì, anche solo in parte, tratta con modalità decettive da altro “lavoro assunto a parametro di confronto”.
16. Il ricorso, pertanto, deve respingersi.
17. Possono compensarsi le spese di lite in considerazione del concreto apporto defensionale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

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