Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 234. Esame di avvocato e la facoltà di consultazione di codici commentati non implica la facoltà di trascrizione delle massime ivi reperibili

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3.2. Comunque, ha proseguito il Tribunale, poiché consolidata giurisprudenza ravvisa un’ipotesi di “plagio anche qualora l’opera sia redatta utilizzando espressioni c.d. di “mascheramento della contraffazione” dello stesso testo, ossia quando “l’opera posteriore rileva i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale con differenze di mero dettaglio, volte al mascheramento della contraffazione” (Cass., Sez. I civile, 27 ottobre 2005 n. 20295)”, “la fattispecie ben è sussumibile nella previsione di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede l’annullamento degli elaborati qualora si accerti che “il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione””.
3.3. Del resto, ha concluso il Tribunale, “il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati”, che il sig. Cr. ha riportato come se fossero propri, è sì consentito ma “a condizione che i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati e siano indicati gli estremi della decisione citata”, accorgimento nella specie non operato.
4. Il sig. Cr. ha interposto appello, lamentando che il sito “www.formazionegiuridica.org” avrebbe reso disponibile la pubblicazione in tesi da lui copiata solo diversi giorni dopo la redazione dell’elaborato; peraltro, la citazione di una massima giurisprudenziale senza virgolette potrebbe influire sulla votazione, ma giammai determinare l’annullamento della prova.
5. L’Amministrazione si è costituita con memoria, per vero afferente a tutt’altra vicenda (si fa riferimento al fatto che il T.a.r. Salerno avrebbe accolto il ricorso di un candidato ritenendo non dimostrata la copiatura del parere di diritto civile, di contro evidente secondo l’Amministrazione).
6. L’istanza cautelare svolta dal ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 5248 del 25 novembre 2015, ove si è sostenuto che “nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole dell’appello, atteso che le trascrizioni di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati ammessi non appaiono idonee a dimostrare la copiatura del tema e quindi a giustificare la non ammissione alle prove orali, occorrendo verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema”: conseguentemente si è ordinato “la rinnovazione del giudizio in ordine alla prova costituita dal parere di diritto penale”.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017, in cui nessuno è comparso per l’appellante, non merita accoglimento.
9. Il Collegio ritiene, re melius perpensa, che il percorso motivazionale svolto dai Giudici di prime cure meriti condivisione.
10. In disparte la questione dell’assunta posteriorità della pubblicazione su internet del brano riprodotto dall’appellante nel parere di diritto penale (che, per vero, non può dirsi ad ogni effetto provata dal deposito della pagina internet in questione, alla luce del carattere non fidefaciente dell’indicazione della data ivi riportata), il Collegio osserva che la trascrizione di massime giurisprudenziali senza alcun segno grafico idoneo a indicarne la fonte legittima di per sé l’esclusione del candidato.
11. Invero, la giurisprudenza ha più volte affermato che le disposizioni che regolano l’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato sono inter alia volte a “garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell’esame e nell’interesse della par condicio degli altri partecipanti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3399 e 3405 del 2011; Sez. VI, n. 6102 del 2008; Sez. IV, n. 902 del 2005; n. 616 del 2004; n. 785 del 2004; n. 878 del 2004)”: pertanto, “la violazione della disciplina in esame sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga ? un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6102 del 2008; Sez. IV, n. 902 del 2005)” e, “comportando di per sé solo la non ammissione alla prova orale, esonera la commissione giudicatrice dalla valutazione e dall’attribuzione di punteggi agli altri scritti del candidato riconosciuto colpevole di plagio, discendendo dalla lettera dell’art. 23 cit. l’annullamento non solo dell’elaborato oggetto di plagio ma di tutta la prova (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 3399 e 3405 del 2011; sez. IV, n. 530 del 2008)” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5663).
12. Nel caso di specie, il sig. Cr. risulta avere trasposto nel proprio elaborato passaggi di una pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione senza alcuna indicazione della relativa fonte.

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