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1.5) Con separato ricorso in primo grado n. r. 5493/2015, l’interessata ha gravato in via autonoma il su menzionato decreto del 16.10.2015 deducendone la nullità per violazione e/o elusione del giudicato.
1.6) Con sentenza n. 891 del 18 febbraio 2016 il T.A.R. campano, riuniti il ricorso per ottemperanza originario e il nuovo ricorso, li ha rigettati, ritenendo che l’atto gravato “…risulta avere una portata satisfattiva dell’interesse della ricorrente e attuativa del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 2405/2015”.
1.7) Al riguardo la sentenza ha osservato che:
– “…la possibilità di conformare l’agire della pubblica amministrazione in ottemperanza, appunto, del giudicato amministrativo, si incrocia con il limite della non prescrivibilità di un contenuto “impossibile” (o “non più possibile”) di tale attività provvedimentale (cfr. sull’effetto del tempo sull’esito del giudizio di ottemperanza Cass., sez. un. 5.10.2015 n. 19787; 31 marzo 2015, n. 6494; sez. un., 26 aprile 2013, n. 10060; sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2289) e in ogni caso si realizza nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione, a tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività penitenziaria”;
– “L’attuazione del giudicato nel caso di specie richiede dunque che alla ricorrente sia riconosciuto il bene della vita leso (ovvero l’interesse a compiere per intero il proprio mandato di direttore illegittimamente interrotto) con il limite che non sia pregiudicato l’interesse pubblico alla corretta organizzazione carceraria o che l’inevitabile passaggio del tempo non renda più praticabile l’inserimento del dirigente in un assetto organizzativo ormai mutato; sotto questa prospettiva deve essere valorizzato l’interesse dell’amministrazione alla continuità operativa e all’espletamento di mandati dirigenziali senza soluzione di continuità”;
– “Nel caso di specie il provvedimento adottato risulta possedere dunque valore satisfattivo e non costituisce elusione del giudicato in quanto, visto il lasso di tempo trascorso e il processo riorganizzativo in atto, la posizione della ricorrente è stata reintegrata pienamente nel rispetto delle scelte organizzative dell’amministrazione penitenziaria”;
– “Per le stesse ragioni il provvedimento impugnato risulta dunque legittimo, assistito da congrua motivazione e immune dai vizi contestati”.
2.) Con appello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato il 1° aprile 2016 e depositato il 14 aprile 2016, è stata impugnata la sentenza n. 891 del 2016 deducendosi, con un solo complesso motivo:
Error in procedendo et in iudicando – Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 10 e 26 del d.lgs. n. 63/2006 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e s.m.i. – Nullità del provvedimento per violazione o elusione di giudicato – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 comma 4, 7, 8. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 – Incompetenza – Eccesso di potere per incompetenza, sviamento, travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, lesione delle garanzie partecipative, contraddittorietà manifesta, perplessità, irragionevolezza e illogicità manifesta, incongruenza, ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità e di buon andamento dell’Amministrazione – Omessa ponderazione della situazione – Omessa pronuncia e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su censure rilevanti e decisive
In relazione alla chiara portata conformativa della sentenza ottemperanda, che implicava la reintegrazione nell’incarico dirigenziale per la frazione temporale residua, come già chiarito con la sentenza di ottemperanza n. 4802 del 12 ottobre 2015, l’atto gravato viola o elude il giudicato e quindi è radicalmente nullo.
Né può ritenersi che il riconoscimento ai soli effetti giuridici del periodo 22 maggio 2012 – 22 maggio 2015 come prestato nell’incarico possa risultare satisfattivo dell’interesse allo svolgimento delle relative attribuzioni, non ostandovi peraltro alcuna specifica ed effettiva ragione organizzativa.
2.1) Nel giudizio di appello si è costituito il Ministero della giustizia che, con memoria difensiva depositata in data 19 maggio 2016, ha dedotto a sua volta l’infondatezza del gravame, sul rilievo della piena satisfattività del riconoscimento giuridico del servizio come prestato nell’incarico di direttore della casa circondariale, dell’eguale rilevanza dell’incarico dirigenziale in atto svolto, nonché dell’incidenza del processo di riorganizzazione in atto sulla concreta possibilità di assegnare la ricorrente alla direzione della Casa Circondariale di (omissis).
2.2) Con ordinanza n. 416 del 1° febbraio 2017 il Collegio ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire chiarimenti documentati:
a) sullo stato attuale del processo di riorganizzazione degli istituti di prevenzione e pena avuto particolare riguardo alla situazione della Casa Circondariale “G. Sa.” di Napoli-(omissis);
b) sulle attuali modalità di svolgimento dell’incarico dirigenziale concernente la suddetta Casa Circondariale, e sul relativo titolo.
2.3) In esecuzione dell’incombente, in data 7 marzo 2017, è pervenuta in Segreteria relazione del Direttore generale del personale e delle risorse con allegati.
2.4) Con memoria depositata il 26 aprile 2017, l’interessata ha evidenziato come la relazione si sostanzi in una “…astratta illustrazione del quadro normativo di riferimento e di alcuni provvedimenti generali assunti dall’Amministrazione…”, con riferimento anche ad atti successivi all’ordinanza istruttoria collegiale, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
2.5) Con ordinanza del 30 maggio 2017, il Collegio, preso atto che la suddetta relazione “risulta generica e sostanzialmente elusiva del quesito posto” in specie sub lettera b), ha reiterato la “richiesta di chiarimenti nei sensi innanzi indicati, con espressa avvertenza che, nel caso di ulteriori evasive risposte al quesito, il Collegio trarrà argomenti di convincimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 1, 64, commi 3 e 4, 65, comma 3, c.p.a. nonché 116, comma 2, c.p.c., circa l’assenza di una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta, rilevante in sede di esecuzione del giudicato, secondo i principi elaborati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 11 del 2016)”.
2.6) In data 20 luglio 2017, il Ministero della giustizia, in persona del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale e risorse, ha depositato la relazione richiesta.
2.7) In data 18 gennaio 2018, l’appellante sig.ra Te. Ab. ha depositato motivi aggiunti avverso il decreto D.A.P. del 30.11.2017, col quale le è stato conferito, all’esito di procedura comparativa, l’incarico superiore di direttore dell’Ufficio I – Affari Generali del Provveditorato Generale della Campania siccome collocata al posto n. 5 in graduatoria, lamentandone la nullità per violazione/elusione del giudicato.
2.8) L’appellante, con tale gravame integrativo, ha dedotto che le è stato attribuito un incarico “nuovo e diverso” rispetto a quello sospirato attraverso l’assegnazione di “un punteggio erroneo, senza avere in alcuna considerazione le osservazioni dalla stesse rese nel corso del procedimento e richiesti dall’Amministrazione resistente” nonché gli incarichi apicali ricoperti, risultando i provvedimenti de quibus affetti da assoluto difetto di motivazione e di istruttoria.
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