Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 febbraio 2018, n. 867. Perchè sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato

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3.) Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2018 – nel corso della quale la difesa erariale ha chiesto “….la concessione di un termine a difesa per replicare ai motivi aggiunti…” – la causa è stata introitata in decisione.
3.1.) Il ricorso ed i motivi aggiunti sono sia improcedibili che inammissibili e devono essere respinti nella loro globalità.
3.2.) Tanto consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’istanza di differimento della camera di consiglio avanzata oralmente dalla difesa erariale in considerazione del ridotto lasso temporale trascorso dalla data (17 -19 gennaio 2018) cui risale la notificazione dei motivi aggiunti.
3.3) L’appello avverso la pronuncia, resa in executivis, del T.a.r. per la Campania – Sezione 7^ – n. 891 del 18 febbraio 2016 si palesa improcedibile, stante la sopravvenienza di circostanze di fatto che insuperabilmente ostano, in attuazione del giudicato, alla reintegrazione della ricorrente nella posizione pregressa, avuto riguardo, in particolare, all’insediamento – nelle more del giudizio – della dott.ssa Ma. Lu. Pa. nel sospirato incarico di Direttore della Casa Circondariale “G. Sa.” di Napoli-(omissis) all’esito della disposta procedura comparativa.
3.4) Secondo il già menzionato insegnamento dell’Adunanza plenaria (9 giugno 2016, n. 11), infatti, “la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova [, peraltro,] un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà – fattuale o giuridica – tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, c.p.a.”.
3.5.) E’ a sua volta da dichiarare inammissibile il ricorso per motivi aggiunti (corredato da domanda risarcitoria fondata sul ritardo nella esecuzione del giudicato) proposto dalla signora Ab. avverso gli atti sopravvenuti, venendosi a configurare la violazione dell’art. 104 c.p.a., laddove sancisce il divieto di nova in appello, oggetto ineluttabilmente di trasgressione quando, come nel caso di specie, si muovono censure avverso atti non originariamente impugnati (in thema: ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3093).
3.6.) L’inammissibilità di tale gravame integrativo si deve anche al fatto che oggetto dei rilievi di parte sono atti costitutivi di una sequenza procedimentale – quella che ha condotto al conferimento degli incarichi all’esito della procedura comparativa – autonoma ed avulsa dal giudicato per cui è causa.
Tale nuovo e distinto esercizio della funzione pubblica, sarebbe, in astratto, contestabile ma esclusivamente con la ordinaria azione di impugnazione per vizi di legittimità da proporsi innanzi al giudice competente in primo grado
Come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 541 del 2018; ivi i richiami a Cons. Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2; Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11), perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi definito.
Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato.
3.7.) Parimenti inammissibile risulta – per le ragioni dianzi esposte oltre che per la sua formulazione generica e disgiunta da ogni dimostrazione circa gli elementi costitutivi dell’affermata responsabilità – la domanda risarcitoria articolata per la prima volta coi motivi aggiunti in appello.
Questo Consiglio di Sato ha infatti precisato che “La domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione del giudicato postula sempre che il danneggiato istante provi sia il nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e il comportamento dell’amministrazione, sia il quantum” (cfr. sez. V, 14 giugno 2017, n. 2898).
3.8.) L’appello va quindi dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile, per le ragioni sopra evidenziate.
3.9.) In considerazione della novità della questione controversa, ricorrono le condizioni, ex artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., per dichiarare integralmente compensate fra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
3.10.) Ai fini della liquidazione del contributo unificato deve considerarsi soccombente, anche per questo grado di giudizio, la signora Te. Ab..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 2912/2016), lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

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