Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 febbraio 2018, n. 867. Perchè sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato

Perchè sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), cosè integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato.

 

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 867
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Te. Ab., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Pa., Si. Sc. e Fr. Ri., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
nei confronti di
An. Fu. e Ma. Lu. Pa., non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania -Sezione 7^ – n. 891 del 18 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione 7^, n. 2406 del 24 aprile 2015.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2018:
per l’annullamento o la declaratoria di nullità del decreto D.A.P. del 30.11.2017, prot. n. 0384177, notificato il 1.12.2017, di conferimento incarico superiore di direttore dell’Ufficio I – Affari Generali del Provveditorato Generale della Campania, alla dr.ssa Ab. nonché del decreto D.A.P. del 16.10.2017, prot. n. 0327150, di avviamento delle procedure per il conferimento degli incarichi superiori.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018 il Cons. Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avv. Ri. e l’avv.to dello Stato Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Te. Ab., dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, già titolare di incarico triennale (22.5.2012 – 22.5.2015) di Direttore della Casa Circondariale “G. Sa.” di Napoli – (omissis), con provvedimento n. 249577 di prot. dell’11 luglio 2014 è stata destinata ad altro incarico dirigenziale presso l’Ufficio personale del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria “nelle more del riordino delle sedi dirigenziali dell’Amministrazione Penitenziaria conseguente al nuovo regolamento del Ministero”, con revoca implicita del precedente incarico.
1.1) Con sentenza n. 2406 del 24 aprile 2015, il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. 7^, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessata, ha annullato il suddetto provvedimento, ritenuto illegittimo per violazione di legge, con riferimento sia all’art. 10 comma 4 del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (in relazione alla carenza dei presupposti per la revoca dell’incarico), sia all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in ragione della sua carente motivazione).
1.2) Il T.a.r. ha disatteso le deduzioni difensive dell’amministrazione, escludendo:
– che tra le parti potesse essere intervenuto un accordo determinativo del contenuto del provvedimento, poiché la eccepita “disponibilità” dell’interessata non risultava consacrata in alcun atto documentale formale e con riferimento a uno specifico oggetto;
– che potesse essere sufficiente il generico richiamo alla “…indicazione del tutto sommaria ed eventuale…” del riordino delle sedi dirigenziali;
– che potessero ammettersi, in quanto integrazione postuma della motivazione, i rilievi critici sull’attività dell’interessata nello svolgimento dell’incarico di direttore della casa circondariale “peraltro controbilanciati da documentazione della ricorrente di segno opposto”.
1.3) Passata in giudicato la sentenza, il T.a.r. partenopeo, con sentenza n. 4802 del 12 ottobre 2015, essa pure non impugnata, ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che “… a fronte dell’inottemperanza degli organi ministeriali, il principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale presuppone che l’istante sia quanto prima reintegrata nel proprio incarico di Direttore della Casa Circondariale di Napoli (omissis) per un periodo pari alla parte non espletata dell’incarico a causa dell’atto illegittimo, ovverosia recuperando il tempo trascorso dal trasferimento effettivo al Provveditorato regionale sino al 22.5.2015, termine in cui l’incarico si sarebbe esaurito naturalmente.”.
1.4) L’amministrazione, con nota del 16 ottobre 2015, in dichiarata esecuzione del giudicato, ha annullato con effetti retroattivi tutti i provvedimenti concernenti il trasferimento della dirigente; conseguentemente ha ricostruito giuridicamente, ad ogni effetto utile, la carriera di quest’ultima, senza però provvedere alla materiale reintegrazione di direttore della casa circondariale, limitandosi a dare atto del riconoscimento del periodo dal 22 maggio 2012 al 21 maggio 2015 come prestato quale direttore della casa circondariale, ma confermandone la destinazione nell’attuale sede di servizio fino al 31 dicembre 2015.

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