Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 marzo 2017, n. 1228

L’articolo 84, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, nonché l’articolo 282, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 non possono essere intesi nel senso di determinare l’illegittimità della nomina di membri esterni in tutti i casi in cui siano comunque presenti all’interno della compagine organizzativa dell’ente professionisti in astratto idonei allo svolgimento dell’incarico. Infatti, da un punto di vista sistematico, la nozione di “carenza in organico di adeguate professionalità” va riferita anche al dato “oggettivo” della possibilità in concreto di avvalersi di tali professionalità, alla luce del complesso delle circostanze organizzative e delle ulteriori peculiarità della procedura le quali possono incidere (in modo favorevole o sfavorevole) sulla possibilità di avvalersi in modo proficuo delle professionalità interne all’ente. Così è legittima,  o quanto meno, affetta da “illegittimità non invalidante” ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990 (e quindi non soggetta ad annullamento), la richiesta (e successiva nomina), pur inconsueta nel modus operandi, del Rup agli ordini professionali e alle università dei nominativi utili alla formazione della Commissione in una data anteriore rispetto a quella in cui la disponibilità era stata richiesta ai funzionari dell’ente di appartenenza purché l’individuazione dei membri esterni sia avvenuta dopo aver riscontrato l’indisponibilità di professionalità interne

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 20 marzo 2017, n. 1228

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5743 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

Comune di (omissis), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. De. Si., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

contro

Ge. Se. Pu. Ge. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ro. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

S.A. s.r.l. non costituita in giudizio

nei confronti di

Co. La. Au. de. Tr. L.A. in proprio e in qualità di mandataria di un Costituendo R.T.I., R.T.I.-Pa. Ec. s.r.l. in qualità di mandante non costituiti in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 5848 del 2016, proposto dalla Co. La. Au. de. Tr. – L.A. in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo R.T.I. con la Pa. Ec. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Cl. e Pa. Cr., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…)

contro

Ge. Se. Pu. Ge. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ro. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

nei confronti di

Comune di (omissis), Centrale Unica di Committenza per i comuni di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (Città Metropolitana di Roma Capitale) non costituiti in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 5849 del 2016, proposto dalla Co. La. Au. in proprio e quale mandataria di un costituendo R.T.I. con la Pa. Ec. s.r.l. in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Cl. e Pa. Cr., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…)

contro

Di. Ec. s.r.l., non costituita in giudizio

nei confronti di

Comune di (omissis), Centrale Unica di Committenza dei Comuni di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis);

Impresa Sa. Gi. & C. s.r.l.;

AV. s.p.a., Sa. s.r.l., Sa. s.r.l., Ar. Soc. Coop.Soc., Ciclat – Trasporti Am. soc. coop. non costituiti in giudizio;

Ge. Se. Pu. Ge. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ro. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2016, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. .De. Si., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

contro

Di. Ec. s.r.l. non costituita in giudizio

nei confronti di

Co. La. Au. de. Tr. L.A. in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI con la Pa. Ec. s.r.l., Centrale Unica di committenza dei Comuni (Città Metropolitana di Roma Capitale), Impresa Sa. Gi. & C s.r.l., Av. s.p.a., Sa. s.r.l., Sa. s.r.l., Ar. Società Cooperativa Sociale non costituiti in giudizio;

Ge. Se. Pu. Ge. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ro. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)

per la riforma

– quanto al ricorso n. 5708 del 2016: del dispositivo di sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n. 6656/2016 e della sentenza n. 8375/2016;

– quanto al ricorso n. 5743 del 2016:del dispositivo di sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n. 6655/2016 e della sentenza n. 8367/2016;

– quanto al ricorso n. 5848 del 2016: del dispositivo di sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n. 6655/2016 e della sentenza n. 8367/2016;

– quanto al ricorso n. 5849 del 2016: del dispositivo di sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n. 6656/2016 e della sentenza n. 8375/2016

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ge. Se. Pu. Ge. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Fr. A. Ca., su delega dell’avvocato To. e l’avvocato An. Cl.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Il Comune di (omissis) (appellante nell’ambito dei ricorsi numm. 5708/2016 e 5743/2016) riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 3313/2016 la GE. s.p.a. (gestore uscente), in qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “l’affidamento del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per la gestione dell’isola ecologica” per la durata di anni sette, indetta dal Comune di (omissis) con bando pubblicato in data 12 giugno 2015, posizionatasi al terzo posto della graduatoria stilata all’esito della procedura de qua – impugnava gli atti conclusivi della procedura, chiedendone l’annullamento.

In particolare, la GE. lamentava l’illegittimità della procedura di gara per violazione del comma 8 dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2006, nonché per eccesso di potere in ragione, tra l’altro, del rilievo che, per comporre la commissione di gara, “non risulta che sia stata effettuata alcuna valutazione sulla presunta ed accertata carenza in organico di adeguate professionalità”.

Gli esiti della procedura venivano altresì impugnati in giudizio (ricorso n. 3387/2016) dalla sesta classificata Di. Ec., la quale deduceva in via principale che gli ulteriori cinque concorrenti alla gara avrebbero dovuto essere esclusi per non essersi limitati ad indicare, nell’offerta economica, “unicamente il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (al netto di Iva e oneri della sicurezza non ribassabili)”, riportando anche il “prezzo ribassato” e un “diverso ribasso percentuale per i servizi con corrispettivo a misura”.

In via subordinata, affermava il proprio interesse strumentale alla rinnovazione della gara e a tal fine chiedeva che gli atti di gara venissero annullati per violazione del comma 8 dell’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Con le sentenze in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto entrambi i ricorsi e ha conseguentemente annullato i provvedimenti impugnati.

Le sentenze del Tribunale amministrativo del Lazio numm. 6656/2016 e 6655/2016 sono state impugnate in appello dal Comune di (omissis) con i ricorsi numm. 5708/2016 e 5743/2016.

Con i ricorsi in questione il Comune appellante ha dedotto un unico motivo di censura, rubricato ‘Presunta violazione dell’articolo 84, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 282, commi 1 e 2 del d.P.R. 207 del 2010’.

Le medesime sentenze del Tribunale amministrativo del Lazio numm. 6656/2016 e 6655/2016 sono state impugnate in appello dall’aggiudicataria Co. La. Au. de. Tr. (L.A.) con i ricorsi numm. 5848/2016 e 5849/2016.

Con i ricorsi in questione la Cooperativa appellante ha articolato i seguenti motivi di censura:

1) Error in procedendo – Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva di GE. – Difetto di istruttoria e di motivazione;

2) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 282, comma 1 del d.P.R. 207 del 2010 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Con quattro distinte ordinanze cautelari (numm. 5049/2016, 5065/2016, 5068/2016 e 5070/2016,), rese all’esito della camera di consiglio del 10 novembre 2016, questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti delle decisioni impugnate.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2017 i ricorsi in questione sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Collegio i ricorsi in appello numm. 5708/2016 e 5743/2016 proposti dal Comune di (omissis) (il quale aveva indetto una gara per l’affidamento del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per la gestione dell’isola ecologica) avverso le sentenze con cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalla terza e dalla sesta classificata e, per l’effetto, ha annullato gli atti della gara.

Giungono altresì alla decisione del Collegio i ricorsi in appello numm. 5743/2016 e 5848/2016 proposti avverso le medesime sentenze dalla Co. La. Au. de. Tr. (L.A.), inizialmente aggiudicataria dell’appalto per cui è causa.

2. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei quattro ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo.

Inoltre,

– i ricorsi numm. 5708/2016 (appellante: Comune di (omissis)) e 5849/2016 (appellante: Co. La. Au. Traffico – L.A.) devono essere necessariamente riuniti ai sensi dell’articolo 96 del cod. proc. amm., avendo ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (la n. 6656/2016);

– i ricorsi numm. 5743/2016 (appellante: Comune di (omissis)) e 5849/2016 (appellante: Co. La. Au. Traffico – L.A.) devono essere necessariamente riuniti ai sensi dell’articolo 96 Cod. proc. amm., avendo ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (la n. 6655/2016);

3. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame puntuale dei motivi con cui la Cooperativa L.A. ha lamentato (peraltro, in modo non implausibile) la mancata declaratoria di inammissibilità del primo ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo al gestore uscente GE..

Ciò in quanto, per le ragioni che seguono, il ricorso doveva comunque essere respinto nel merito.

4. Con le sentenze in epigrafe il Tribunale amministrativo ha stimato assorbente la ritenuta violazione dell’articolo 84, comma 8, del Codice dei contratti pubblici del 2006(nonché dell’articolo 282, comma 1, del relativo regolamento) il quale consent(iva) di scegliere i commissari diversi dal presidente fra professionisti diversi da quelli interni all’ente soltanto “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità”.

Secondo la sentenza, al fine di rendere legittima l’individuazione dei commissari esterni non sarebbe risultata sufficiente l’indisponibilità manifestata dai funzionari dell’ente a fronte dell’interpello del responsabile unico del procedimento, risultando comunque la presenza in organico di professionisti idonei all’espletamento dell’incarico.

Inoltre il primo giudice ritiene che il responsabile unico del procedimento abbia violato l’articolo 282, comma 1,d.P.R. n. 207 del 2010 per non aver attestato in modo formale l’accertata carenza in organico di adeguate professionalità.

5. La sentenza è in parte qua meritevole di riforma per avere il responsabile unico del procedimento posto in essere atti formali nel loro complesso idonei a soddisfare, sotto il profilo sostanziale, le finalità sottese alle disposizioni da ultimo richiamate.

In particolare risulta in atti che, con nota 9 ottobre 2015, il responsabile unico ebbe a richiedere ai funzionari dell’amministrazione potenzialmente individuabili quali membri della Commissione.

Non avendo individuato soggetti che potessero assolvere all’incarico, il R.U.P. si era quindi risolto ad individuare i membri diversi dal presidente fra professionalità esterne (come espressamente consentito dal più volte richiamato comma 8 dell’articolo 84, cit.).

5.1. E’ vero che (secondo un iter procedurale invero non del tutto lineare) il responsabile unico aveva richiesto ai competenti ordini professionali e alle università nominativi utili alla formazione della Commissione giudicatrice in una data (4 settembre 2015) anteriore rispetto a quella in cui la disponibilità era stata richiesta ai funzionari dell’ente di appartenenza.

D’altra parte, tale inconsueto modus procedendi non aveva viziato l’iter di nomina, perché risulta comunque in atti che il RUP aveva proceduto a individuare membri esterni soltanto dopo aver riscontrato l’indisponibilità di professionalità interne (l’atto di nomina della commissione è del 5 novembre 2015).

Nemmeno può ritenersi – contrariamente a quanto assume la sentenza – che il RUP avesse violato la previsione dell’articolo 282, comma 1,d.P.R. n. 207 del 2010 (il quale impone(va) al responsabile unico di attestare la carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità prima di poter procedere alla nomina di membri esterni).

Sotto tale aspetto non può che rilevarsi (conformemente a precedenti della Sezione) che, secondo le risultanze in atti, la ricerca di adeguate professionalità all’interno dell’ente fosse stata svolta e che non avesse dato i risultati auspicati (di tanto si dava puntualmente atto nell’ambito della richiamata determinazione in data 5 novembre 2015, di nomina della Commissione).

Risultava dunque soddisfatta nella sostanza la logica – per così dire – ‘sequenzialé che caratterizza le richiamate disposizioni e che consent(iva) alla stazione appaltante di ricorrere alle professionalità esterne soltanto laddove la ricerca di idonee professionalità interne non avesse dato i risultati sperati (in termini analoghi: Cons. Stato, V, 2 agosto 2016, n. 3482).

Pertanto, quand’anche si ritenesse che la mancata formale attestazione delle attività compiute da parte del responsabile del procedimento concretasse una divergenza dalle pertinenti regole procedurali, nondimeno la discrasia si qualificherebbe come ‘illegittimità non invalidanté ai sensi dell’articolo 21-octiesl. n. 241 del 1990 e non potrebbe condurre all’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

5.2. Si osserva inoltre che, secondo quanto rappresentato dal Comune appellato con deduzioni del tutto plausibili, nonostante il R.U.P. avesse rivolto l’istanza di individuazione quali membri della Commissione ai (cinque) tecnici direttivi astrattamente idonei, non poteva comunque affermarsi che nell’ambito del Comune di (omissis) fossero individuabili professionalità idonee a svolgere in modo adeguato le richieste valutazioni tecnico discrezionali nell’ambito del particolare settore dei servizi di igiene urbana.

Tale circostanza viene confermata dall’atto in data 27 ottobre 2015 con cui il dirigente del Settore LL.PP. e Am. del Comune, nell’ambito della procedura per l’individuazione del supporto tecnico al R.U.P., rilevava “la scarsa disponibilità organica all’interno del settore LL.PP. e Am., in quanto il carico di procedure è tale da non consentire a nessuna unità qui incardinata di potere procedere all’esecuzione degli adempimenti e alle pratiche connesse alla realizzazione dell’opera in oggetto, le quali oltre all’ingente quantità di procedimenti amministrativi contabili, comporta valutazioni di carattere altamente complesso”.

Infatti le disposizioni della cui applicazione qui si discute (i.e.: l’articolo 84, comma 1,d.lgs. n. 163 del 2006, nonché l’articolo 282, comma 1,d.P.R. n. 207 del 2010) non possono essere intese nel senso di determinare l’illegittimità della nomina di membri esterni in tutti i casi in cui siano comunque presenti all’interno della compagine organizzativa dell’ente professionisti in astratto idonei allo svolgimento dell’incarico.

Infatti, da un punto di vista sistematico, la “carenza in organico di adeguate professionalità” non può essere riferita al solo dato – per così dire ‘soggettivò – della presenza in organico di professionisti in astratto idonei allo svolgimento dell’incarico. Al contrario, la nozione va riferita al dato – per così dire ‘oggettivò – della possibilità in concreto di avvalersi di tali professionalità, alla luce del complesso delle circostanze organizzative e delle ulteriori peculiarità della procedura le quali possono incidere (in modo favorevole o sfavorevole) sulla possibilità di avvalersi in modo proficuo delle professionalità interne all’ente.

Se si propendesse per la tesi opposta, la conseguenza (invero irragionevole) sarebbe nel senso di determinare l’illegittimità dell’atto di nomina (e, di conseguenza, dell’intera serie procedimentale) quale puro e semplice effetto dell’astratta possibilità di avvalersi di professionalità interne, anche laddove tale possibilità risulti in concreto impossibile o estremamente difficile o onerosa da realizzare.

5.3. Si osserva inoltre che non può essere condiviso l’argomento (già profuso in primo grado dalla GE. e qui puntualmente riproposto ai sensi dell’articolo 101, comma 2,Cod. proc. amm.) secondo cui la nomina della commissione sarebbe stata comunque contro l’articolo 10 del Regolamento sulle norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi approvato dal Comune di (omissis) nella sua qualità di centrale unica di committenza anche per i comuni di (omissis), (omissis) e (omissis) (disposizione, questa, che non contemplava la nomina di commissioni esterne).

Al riguardo basti osservare che la richiamata disposizione regolamentare solo disciplina le modalità con cui la centrale di committenza individua i membri delle commissioni interne laddove ciò sia normativamente ammesso. Alla disposizione non può essere dato il significato (evidentemente, contra legem) di precludere nell’ambito territoriale di riferimento la possibilità – e in alcuni casi la doverosità – di far ricorso a commissari esterni al ricorrere delle condizioni di cui al più volte richiamato articolo 84 d.lgs. n. 163 del 2006.

5.4. Non può essere poi condiviso l’argomento secondo cui il R.U.P. avrebbe omesso di dare atto e motivare l’indisponibilità di adeguate professionalità anche nell’ambito degli altri comuni convenzionati (invero, tutti di minori dimensioni).

Al riguardo ci si limita ad osservare che la GE. non allega alcun elemento atto ad inferire il carattere sostanziale della lamentata violazione motivazionale, non allegando in particolare l’effettiva sussistenza negli organici degli altri comuni convenzionati (lo si ripete, tutti di minori dimensioni) di professionalità adeguate ai fini di cui all’articolo 84 d.lgs. n. 163 del 2006.

5.5. Concludendo sul punto, le sentenze in epigrafe devono essere riformate per avere il primo giudice erroneamente disposto l’annullamento degli atti di gara (a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice) per la ritenuta violazione dell’articolo 84, comma 8,d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’articolo 282, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso già articolati in primo grado dalla GE. e qui riproposti ai sensi del comma 2 dell’articolo 101 cod. proc. amm., essi non possono trovare accoglimento.

6.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che non può trovare accoglimento il motivo con cui la GE. ha lamentato la mancata verbalizzazione delle modalità di custodia dei plichi contenenti le offerte delle imprese in gara.

Al riguardo non può che essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui, al fine di determinare l’annullamento degli atti di gara non è sufficiente avanzare in modo generico dubbi in ordine alla corretta conservazione dei plichi, essendo al contrario necessario allegare puntuali elementi i quali depongano nel senso della loro non corretta conservazione.

E’ stato condivisibilmente affermato al riguardo che ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre un vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può fondarsi su deduzioni generiche e prive di riscontri fattuali, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8).

6.2. Per motivi analoghi a quelli appena esposti neppure può essere condiviso l’argomento con cui si è lamentata la genericità della dicitura utilizzata dalla stazione appaltante in ordine alla verifica della regolarità della documentazione allegata dai partecipanti (per ognuno di essi era stata utilizzata la formula, contestata dalla GE., di “documentazione completa e regolare”).

Si osserva al riguardo:

– che anche in questo caso la ricorrente in primo grado non ha allegato puntuali elementi atti a dimostrare la non veridicità di quanto attestato dalla stazione appaltante, limitandosi piuttosto a contestarne la correttezza con formula genericamente dubitativa;

– che, allo stesso modo, risultano formulate in modo generico e indimostrato le deduzioni in ordine alle dichiarazioni di subappalto rese dai concorrenti e in ordine alle dichiarazioni di segretazione di specifiche componenti progettuali (deduzioni che non si fondano su alcuna concreta allegazione in ordine a possibili violazioni di legge);

– che non depone nel senso invocato dall’appellante la circostanza per cui una delle imprese in gara risultasse “ammessa con riserva, previa segnalazione e controllo presso il servizio precontenzioso dell’ANAC”. Al contrario, tale indicazione depone nel senso che la verifica da parte della stazione appaltante sulle posizioni dei singoli concorrenti era stata effettuata in modo puntuale e analitico.

6.3. Allo stesso modo non può trovare accoglimento il motivo (qui riproposto dalla GE. ai sensi del comma 2 dell’articolo 101 del cod. proc. amm.) secondo cui gli atti della Commissione sarebbero illegittimi per essersi la stessa limitata ad attribuire punteggi numerici finali, senza dare atto in sede di verbale delle modalità con cui erano stati determinati i criteri e sub-criteri di valutazione.

Si osserva al riguardo che la lex specialis della procedura fissava in realtà specifici criteri e articolati sub-criteri di valutazione per l’esame dei diversi aspetti delle offerte tecniche.

Risulta anche in atti (in tal senso il verbale n. 10) che la Commissione di gara abbia puntualmente dato applicazione dei criteri in parola, attraverso un iter procedurale e logico agevolmente ricostruibile.

Deve pertanto trovare qui puntuale conferma il consolidato orientamento secondo cui nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (in tal senso -ex multis -: Cons. Stato, III, 8 novembre 2016, n. 4650; id., III, 3 ottobre 2016, n. 4561; id., V, 20 settembre 2016, n. 3911).

7. Si osserva da ultimo che non risulta nella presente sede puntualmente riproposto il motivo (già articolato in primo grado dalla sesta classificata Di. Ec. s.r.l. e respinto dal T.A.R.) relativo alla mancata esclusione dei concorrenti primi cinque graduati per non essersi limitati ad indicare, in sede di offerta economica, il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, bensì il prezzo ribassato, nonché un diverso ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (al netto di IVA e oneri per la sicurezza).

Sul punto in questione risulta quindi formato il giudicato.

8. Per le ragioni dinanzi esposte i ricorsi in epigrafe, previa riunione, devono essere accolti. Conseguentemente, devono essere respinti i ricorsi di primo grado recanti i numm. 3387/2016 e 3313/2016.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione li accoglie e, per l’effetto, respinge i ricorsi di primo grado numm. 3387/2016 e 3313/2016.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Valerio Perotti –

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