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3.7. Dunque, la complessiva lettura dei richiamati contenuti dispostivi rende condivisibile la soluzione di minor rigore accolta dai giudici di primo grado, se solo si considera che, nei diversi passaggi sopra richiamati, la legge di gara: i) si è limitata a richiedere quale requisito di idoneità professionale la mera “iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, senza ancorarla ad uno specifico oggetto; ii) ha differenziato le prestazioni dell’appalto in principali e secondarie; iii) ha rapportato solo alle prime i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, nonché i criteri di aggiudicazione; iv) ha dunque assegnato rilevanza del tutto secondaria, nel contesto delle prestazioni contrattuali e sotto tutti i profili sin qui segnalati, alle attività di manutenzione dei locali e delle attrezzature.
3.8. Alla luce di tali parametri ermeneutici, deve quindi ritenersi corretta la scelta della stazione appaltante di attribuire maggiore peso, nella valutazione di congruenza tra l’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, alle prestazioni contrattuali principali, essendo detta soluzione coerente con il fatto che l’oggetto dell’appalto è stato definito, sinteticamente, come “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” (punto II.1.1 del bando e art. 3 del capitolato speciale); e che il requisito di idoneità professionale correlato alla iscrizione alla Camera di Commercio è stato richiesto senza riferimento a tutte le prestazioni (sia principale, sia secondarie) previste in appalto (si veda l’art. 12.1 del disciplinare di gara) e, comunque, in aggiunta ad altri e più specifici requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
Risulta dunque ragionevole ritenere che il requisito camerale andasse riferito al solo oggetto del contratto come definito al punto II.1.1 del bando e all’art. 3 del capitolato speciale (“servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”) e che lo stesso dovesse intendersi come attestazione della generica qualificazione professionale-imprenditoriale del concorrente, risultando affidata l’ulteriore specificazione di tale idoneità professionale, in rapporto alla totalità delle prestazioni incluse nell’appalto posto in gara, alla enucleazione di ulteriori e più specifici requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, meglio elencati all’art. 12.1 del disciplinare. D’altra parte, analoga gradazione dei requisiti di idoneità professionale si evince dall’ordine di elencazione contenuto al primo comma dell’art. 83 d.lgs. 50/2016, e nello stesso luogo si rinviene l’avvertenza del legislatore a calibrare detti requisiti in modo attento e proporzionato all’oggetto dell’appalto “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”. Infine, nel senso di una pragmatica conduzione “in concreto” dell’accertamento di congruenza tra il contenuto dell’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, si è espressa anche l’Anac nella delibera n. 284 del 22 marzo 2017, stando alla quale è “competenza della stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”.
3.9. In conclusione, la valutazione di rispondenza contenutistica insita negli atti di ammissione impugnati non appare censurabile nei termini dedotti in appello, essendo stata svolta dalla stazione appaltante attraverso l’accertamento di concreta coerenza della descrizione delle attività imprenditoriali riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato.
3.10. Per quanto esposto, il primo, il terzo e il quarto motivo di appello vanno respinti in quanto infondati, il che consente di prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità sollevate in relazione agli stessi dalle parti resistenti.
4. Con il quinto motivo di appello si deduce che, nell’ambito dell’ATI. Co. Group Italia S.p.a., la società Pu. S.r.l. (mandante del citato raggruppamento) ha dichiarato di non possedere alcuni requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale (la cui titolarità sarebbe stata richiesta dalla lex specialis in capo a tutte le società componenti dell’ATI). Si tratta in particolare: i) del fatturato specifico nel settore della ristorazione realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (lett. B del disciplinare, pag. 20); ii) dei servizi di ristorazione collettiva in ambito sanitario svolti nel triennio (lett. C del disciplinare pag. 21); iii) della certificazione UNI EN ISO 22000: 2005 – Sicurezza alimentare o equivalente (lett. D3 del disciplinare, pag.22).
4.1. Il giudice di primo grado, nel respingere la censura, ha richiamato il disciplinare di gara nella parte in cui prevede (a pag. 22 – ultimo capoverso) che, in caso di raggruppamento di imprese verticale (quale è l’ATI Co.), i requisiti e le certificazioni “devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande… per la parte della prestazione ad essa attribuita”. Su questa premessa ha quindi ritenuto che la mandante Pu. S.r.l., occupandosi solamente di trasporto/distribuzione e non invece di ristorazione, non dovesse possedere i requisiti B, C e D3, essendo questi riferiti all’attività di ristorazione.
4.2. Nel sottoporre a critica tale motivazione, la parte appellante osserva che il disciplinare riferisce i requisiti B, C e D3, alla prestazione principale come definita all’art. 1; aggiunge che l’art. 1 include nella prestazione principale entrambe le attività di “ristorazione” e “distribuzione”; e conclude, pertanto, che anche la Pu. avrebbe dovuto risultare munita dei tre requisiti in oggetto.
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