Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 novembre 2017, n. 5182. La ratio del rito super accelerato introdotto dall’art. 204 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione

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E d’altra parte, la giurisprudenza di questo Consiglio costantemente afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (cfr., ex multis, sez. V, 1.8.2015 n. 3769; 27.4.2015, n. 2082; sez. III, 21.10.2014, n. 5196; 27.3.2014, n. 1487).
2. Con analoghi canoni valutativi va delibato, in linea di continuità espositiva, il secondo motivo dell’appello principale.
2.1. In punto di fatto, l’ATI COOP. Sol./Vi./Ristora, nella dichiarazione di partecipazione del 4.1.2017 risulta avere indicato il seguente riparto di attività tra le aziende raggruppate: 40% Cooperativa Solidarietà e lavoro Soc. Coop. (mandataria); 20% Vi. S.p.a.; 40% Ri Fo. & Se. S.r.l.. A fronte del rilievo con il quale – nel corso della seduta di gara del 24.1.2017, giusto verbale n. 1 di pari data – la Commissione aveva fatto osservare che l’impresa mandataria (Cooperativa Solidarietà e lavoro Soc. Coop.) non era indicata come partecipante in misura prevalente al raggruppamento, le ditte partecipanti hanno prodotto un patto parasociale (su scrittura privata), datato 4.1.2017 e allegato nella stessa seduta di gara, dal quale è emerso che la reale ripartizione di attività prevedeva, diversamente da quanto inizialmente dichiarato, il 41% a carico della mandataria Cooperativa Solidarietà e lavoro Soc. Coop. e il 39% a carico della mandante Ri. Fo. & Se.S.r.l..
Su queste premesse la parte appellante ha denunciato in primo grado (e reitera in appello) la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 che sanziona con l’esclusione i soggetti che forniscono false informazioni all’amministrazione appaltante.
2.2. Il Collegio è dell’avviso che la discordanza vada apprezzata – in linea con quanto implicitamente ritenuto dalla stazione appaltante – alla stregua di un semplice e fortuita divergenza dichiarativa, come tale evincibile nel raffronto tra la volontà resa manifesta in corso di gara e l’intesa in precedenza intervenuta tra le imprese partecipanti all’ATI e riportata nella documentazione allegata nella seduta del 24.2.2017. D’altra parte, anche in questo caso sfugge l’interesse che avrebbe potuto indurre le imprese partecipanti in ATI ad attuare intenzionalmente la falsificazione e a dichiarare una ripartizione di quote difforme da quella tra di loro concordata e comunque non in linea con le disposizioni del disciplinare. Né la divergenza in questione pare di rilievo tale da compromettere la determinatezza contenutistica della domanda di partecipazione e la sostanza dei dati informativi in essa veicolati, tenuto conto sia della minima entità dello scarto numerico riscontrato; sia della sostanziale invarianza della quota di prestazione imputata alla mandataria, la quale già nella domanda di partecipazione risultava detentrice di una quota non inferiore a quella delle mandanti. Il che ulteriormente convince del carattere del tutto marginale e innocuo della incongruenza formale di cui è questione.
3. Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello principale, sollevano una comune problematica, attinente alla congruenza contenutistica che deve sussistere tra l’iscrizione camerale dell’impresa partecipante alla gara e l’oggetto del contratto d’appalto.
Osserva la ricorrente che il disciplinare di gara include nell’oggetto dell’appalto, quali prestazioni secondarie, la manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio affidati all’OEA, degli impianti tecnologici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina. Richiama inoltre l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui dispone che, nel caso di forniture o servizi, “per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.
A detta della ricorrente, manutenzione e ristorazione costituiscono prestazioni ben distinte e separate, il cui svolgimento richiede professionalità diverse. Di conseguenza, deve ritenersi che l’iscrizione camerale per l’attività di ristorazione non ricomprenda anche la manutenzione, né valga a qualificare “globalmente” il concorrente, abilitandolo a rendere entrambe le prestazioni; sicché, nel caso di ATI orizzontale – quale è quella tra Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (mandataria), Ri. Fo. & Se. S.r.l. e Vi. S.p.a. – ogni azienda partecipante deve possedere i requisiti per svolgere tutte le prestazioni dedotte in appalto. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto dal certificato delle aziende controinteressate Vi. e Se. risulta l’estraneità di “una delle attività oggetto di gara” a quelle descritte dell’oggetto sociale, donde il venir meno della possibilità per le aziende medesime di erogare tale prestazione e di partecipare validamente alla gara.
3.1. Va premesso che nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1.
3.2. Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Da tale ratio – e nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto, l’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953).

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