In materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti, in base al quale il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell’atto di inquadramento l’interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto, la restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l’interessato aspirava.
Sentenza 1 dicembre 2017, n. 5637
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9664 del 2010, proposto dai signori An. Zu., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Si. Co. e Gi. Di. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vi. Au. e Si. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. En. Au. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 1897/2009, resa tra le parti, concernente una selezione per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario dell’area di comparto Ctg. A- profilo professionale: Ausiliario specializzato del servizio sanitario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’avvocato Ed. De. Ru., su delega dell’avvocato Gi. Di. Ma., e l’avvocato Ar. De. Ve., su delega dichiarata dell’avvocato Vi. Au.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti hanno lavorato in qualità di «ausiliari specializzati» in servizi sanitari presso gli Ospedali Riuniti di Foggia per oltre dieci anni, in virtù di diversi contratti a tempo determinato succedutisi sino al 2004/2005 e stipulati in seguito a selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, in applicazione dell’art. 16 L. n. 56/1987.
2. Successivamente, in ragione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 14 marzo 2006, l’Azienda Ospedaliera, con deliberazione n. 512 del 21 aprile 2006, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti di ausiliario specializzato – categoria A – relativo al 50% dei posti vacanti in organico di cui al comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 20/2005, riservato a coloro che avevano svolto le mansioni di ausiliario per almeno 12 mesi, anche non continuativi, presso la stessa o altra Azienda Sanitaria pubblica nel quinquennio precedente al 30 dicembre 2005.
3. Gli appellanti hanno partecipato alla procedura concorsuale, risultando idonei ma non vincitori, come si evince dalla graduatoria di cui alla delibera n. 186 del 17 aprile 2007.
[…segue pagina successiva]
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