Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 1 dicembre 2017, n. 5637. In materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti

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4. Nel frattempo, in virtù dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 15 ottobre 2007, con cui è stata prevista la stabilizzazione del personale precario del comparto sanitario, l’Ospedale ha adottato la deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 28 dicembre 2007, con cui ha definito gli adempimenti necessari alla stabilizzazione del personale relativo alla categoria A con il profilo professionale di ausiliario specializzato dei servizi sanitari.
5. Con deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 7 agosto 2008 è stata approvata l’attuazione del piano triennale di stabilizzazione con la previsione di indire un avviso di selezione interna, per titoli ed esami, per il personale in servizio alla data del 15 ottobre 2007 rientrante nella categoria A; infine, con la determinazione dirigenziale n. 1666 del 7 agosto 2008 è stata indetta tale selezione, con specifica indicazione dei criteri di partecipazione alla stessa.
6. Gli appellanti hanno presentato istanza di partecipazione a tale procedura, ma ne sono stati esclusi con la determinazione dell’Area per le Politiche del Personale n. 2212 del 31 ottobre 2008, in quanto risultati non in possesso «alla data del 15 ottobre 2007 del requisito relativo all’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi, di cui uno presso l’azienda stessa, conseguita nel quinquennio anteriore alla data di adozione della deliberazione di G.R. n. 1657 del 15 ottobre 2007».
7. Pertanto, con atto notificato in data 3 gennaio 2009 gli interessati hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia Bari per l’annullamento, in parte qua, previa sospensiva:
a) della determinazione del Direttore dell’Area per le politiche del personale n. 2212 del 31 ottobre 2008, avente ad oggetto: «Avviso di selezione interna per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario dell’Area del Comparto Ctg. A – profilo professionale: Ausiliario specializzato dei servizi sanitari. Ammissione candidati», che ha escluso i ricorrenti dalla procedura di «stabilizzazione»;
b) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra i quali, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1666 del 7 agosto 2008 (avente ad oggetto: «Avviso di selezione interna, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale precario dell’Area di Comparto Ctg. A- profilo professionale di Ausiliario specializzato dei servizi sanitari»).
8. Con le loro censure, gli interessati:
– hanno impugnato la clausola del bando di selezione interna che, prevedendo il possesso del requisito relativo all’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi, ha determinato l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di stabilizzazione;
– hanno dedotto che sarebbe incostituzionale (per violazione degli artt. 97, 3° comma, e 117, 1° comma della Costituzione – nel testo stabilito dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) la legislazione sul procedimento di stabilizzazione dei precari, ed in particolare l’art. 30 L.R. 10/2007, nella parte in cui vieta alle amministrazioni sanitarie di procedere ad assunzioni di personale inserito in graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci.
9. Con la sentenza n. 1897 del 21 luglio 2009, la Sezione Terza del TAR Puglia Bari ha dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto originario di interesse, rilevando che, anche laddove fosse stata ravvisata la lamentata illegittimità degli atti della procedura concorsuale impugnata, dal loro annullamento non sarebbe derivata alcuna utilità per i ricorrenti, sotto forma di un conseguente loro diritto a veder scorrere la precedente graduatoria in cui erano inseriti come idonei non vincitori, essendo tale decisione rimessa all’ampio potere discrezionale della pubblica amministrazione.
10. Avversa tale sentenza è stato proposto il gravame in epigrafe, con il quale, a mezzo di un unico motivo, parte appellante deduce che i Giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto del fatto che la pretesa dei concorrenti (dichiarati idonei-non vincitori) allo scorrimento della graduatoria – secondo l’orientamento giurisprudenziale citato in ricorso – sarebbe qualificabile come posizione di diritto soggettivo all’assunzione e che, nella specie, l’Amministrazione avrebbe inteso coprire i corrispondenti posti di lavoro, senza tuttavia motivare le ragioni per cui ha preferito provvedervi attraverso la stabilizzazione dei precari, piuttosto che mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato (circostanza che eluderebbe la regola del concorso pubblico per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni).
Per tali ragioni, sussisterebbe l’interesse degli odierni appellanti alla decisione, in quanto l’accoglimento del gravame, con l’annullamento degli atti dell’intera procedura di stabilizzazione attuata dall’Azienda Ospedaliera appellata e l’ampliamento del numero di posti vacanti in organico nella qualifica in esame, porterebbe a far rivalutare la posizione degli stessi, consentendo loro di conseguire l’assunzione in tali posti, mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con la delibera n. 186 del 17 aprile 2007.
11. A seguito della costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali riuniti di Foggia” e dell’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, la causa – espletato lo scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. – è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 novembre 2017.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione con cui l’Amministrazione appellata ha dedotto che non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.

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