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Né possono trovare applicazione, per difetto di presupposti, i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al cd. “raggruppamento sovrabbondante”: quest’ultimo, infatti, è costituito da “imprese in grado, già singolarmente, di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione” (ex multis, Cons. Stato, V, 8 febbraio 2017, n. 560), laddove una appellanti non era invece in possesso del requisito “soggettivo di idoneità professionale” di iscrizione all’ANGA per le tutte le classi necessarie, in relazione ai servizi appaltati.
Sotto quest’ultimo profilo (quarto argomento di doglianza), le appellanti eccepiscono inoltre che erroneamente il primo giudice avrebbe qualificato l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito di ordine generale e/o soggettivo, anziché ricondurlo tra quelli di carattere tecnico (ipotesi, quest’ultima, che a loro avviso troverebbe conforto nella previsione di cui al punto III.2.3 del bando).
Neppure tale rilievo ha fondamento. Va infatti confermato il precedente di Cons Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825, che conferma l’assunto per cui “i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione”, sul presupposto che “è solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara”.
A tale orientamento si è recentemente conformata la stessa ANAC, che nell’adunanza del 27 luglio 2017 “ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione”, con ciò superando quanto in precedenza argomentato nelle deliberazioni richiamate dalle appellanti.
Del pari inconferente ed infondato è il rilievo (quinto profilo di appello) per cui il disciplinare di gara farebbe riferimento esclusivamente al “servizio base” e non anche a quelli “opzionali”, con la conseguenza che i requisiti di partecipazione dovrebbero più correttamente essere rapportati, per le imprese mandanti, esclusivamente alla parte dei servizi base che sono chiamate ad espletare: per quanti già detto in precedenza, infatti, non solo i servizi cd. “opzionali” erano a tutti gli effetti parte integrante dell’oggetto dell’appalto (essendo integralmente computati, unitamente ai “servizi base”, al fine di determinarne il valore complessivo della base d’asta), ma l’argomento (invero, piuttosto generico e non sviluppato) di per sé nulla aggiunge a confutazione del ragionamento svolto dal primo giudice.
Sotto un sesto profilo di gravame, le appellanti deducono che “se la finalità [?] della richiesta iscrizione nella categoria 5, classe F, fosse quella di provvedere alla raccolta e trasporto di rifiuti (asseritamente) speciali, quali le “pile e batterie”, è agevole osservare che tale servizio ben potrebbe essere espletato anche dalla mandante Im. del Fi., posto che nella classificazione dei rifiuti le “pile e batterie” rientrano tra quelli (assimilati) urbani e, come tali, effettuabili sulla scorta delle categorie e classi possedute dall’operatore economico”.
L’argomento di parte appellante non è fondato, alla luce degli atti di causa, essendo fondato sulla impropria estrapolazione di un passaggio della nota del RUP 22 marzo 2017, prot. n. 6113, avente nell’originale mera natura esemplificativa: “L’iscrizione all’ANGA nella categoria 5 classe F “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” (ad es. pile e batterie), infatti, caratterizza un’attività che deve essere svolta all’interno del normale ed ordinario servizio di raccolta e gestione dei Centri Comunali di raccolta (CCR)”.
Per l’effetto, del tutto scorrettamente le appellanti limitano i “rifiuti speciali” alle sole due categorie citate in via esemplificativa dalla Stazione appaltante: risulta per contro condivisibile il rilievo dell’appellato Comune di (omissis), per cui “è noto che per espletare il servizio di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” è necessaria l’iscrizione alla “Categoria 5” dell’ANGA, appunto così rubricata; mentre nella Categoria 1 (“raccolta e trasporto di rifiuti urbani”) v’è soltanto un cenno a “batterie e accumulatori” nella Sottocategoria D2 (cfr. Allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016)”.
A ciò comunque aggiungasi – e l’argomento pare decisivo – che la Categoria 1 posseduta dalla mandante Im. del Fi., non consentirebbe comunque di espletare il servizio di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti speciali pericolosi urbani, come invece richiesto ai fini dell’appalto in questione.
Quindi, quale settimo profilo di doglianza, le appellanti deducono che ad ogni buon fine “dal tenore testuale dell’art. 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006 emerge che “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto” e non di partecipazione alla gara”. A sostegno di tale assunto, vengono richiamati i pareri dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13 del 14 febbraio 2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 221 del 22 dicembre 2015, nonché la più recente delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017, dai quali dovrebbe desumersi che, ove la lex specialis contempli una specifica classe di iscrizione all’ANGA, i singoli operatori economici componenti un’Ati potrebbero – al fine di raggiungere il requisito prescritto – procedere al cumulo delle rispettive classi di iscrizione all’Albo, principio del resto coerente con un quadro normativo orientato a favorire la partecipazione alle gare pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.
Anche tale profilo di censura non può trovare accoglimento, alla luce del già richiamato precedente della Sezione, n. 1825 del 2017, per cui l’iscrizione di cui trattasi integra “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità”.
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