Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772. È legittimo, e possono partecipare alla gara, i raggruppamenti di tipo verticale di imprese, se la stazione appaltante ha individuato, tra gli atti di gara, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”

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Nel costituirsi in giudizio, sia il Comune di (omissis) che l’ARO LE/10 eccepivano l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 264 del 18 maggio 2017, il Tribunale adito respingeva l’istanza cautelare delle ricorrenti, per difetto dei presupposti di legge (in particolare, sotto il profilo del fumus boni iuris).
Con successiva ordinanza 8 giugno 2017, n. 2349, la V Sezione del Consiglio di Stato a sua volta respingeva l’appello cautelare proposto dalle ricorrenti, “Ritenuto che dalle sopravvenienze procedimentali evidenziate dalla difesa dell’appellante alla camera di consiglio non emergano elementi di pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile necessari per accedere alla tutela cautelare, in considerazione dell’imminente celebrazione del merito in primo grado (27 giugno 2017)”.
Con sentenza 9 agosto 2017, n. 1384, il Tribunale amministrativo della Puglia respingeva il ricorso, alla luce del fatto che, non essendo rinvenibile nella lex specialis di gara (anche complessivamente considerata) alcuna espressa suddivisione tra prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non poteva che farsi luogo, nella suddetta gara d’appalto, a raggruppamenti di imprese di tipo “orizzontale”, “in cui tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale richiesti e necessari per l’esecuzione delle prestazioni da appaltare, ivi inclusa l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”.
L’esclusione dalla gara era quindi da ritenersi giustificata, atteso che, nel caso di specie, da un lato, le ricorrenti avevano inammissibilmente inteso dar vita ad un Rti di tipo “verticale”, dall’altro era emerso che una delle mandanti non risultava iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA) per la Categoria n. 5 – “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, Classe “F”.
Avverso tale decisione le ricorrenti interponevano appello, articolato nel seguente, complesso motivo di gravame: “Errores in iudicando. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis. Violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di gerarchia delle fonti. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione del principio di buona fede. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 48 e 83, D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità di trattamento. Sviamento”.
Il Comune di (omissis) e l’ARO LE/10 si costituivano in giudizio, rilevando l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Con decreto monocratico 25 agosto 2017, n. 3409, emesso inaudita altera parte, veniva respinta l’istanza cautelare proposta dalle appellanti. Quindi, all’udienza del 7 settembre 2017, su accordo delle parti, veniva disposto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, differendo la discussione della causa alla pubblica udienza del 16 novembre 2017.
Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive, e all’udienza del 16 novembre 2017, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con unico motivo di appello, le imprese facenti parte del costituendo Rti si dolgono della decisione del giudice di rime cure, a loro avviso erronea sotto diversi profili.
1) In primo luogo, denunciano la discrasia tra bando e disciplinare di gara, con riguardo ai requisiti di partecipazione a quest’ultima, rilevando come secondo il primo sarebbe indifferente che i requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3), sub. 1, siano posseduti dalla sola capogruppo mandataria, ovvero dal raggruppamento nel suo complesso.
Viceversa, secondo il disciplinare di gara, l’impresa capogruppo mandataria “deve essere iscritta alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguirà direttamente” e “le imprese mandanti devono essere iscritte alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno direttamente”.

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