Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772. È legittimo, e possono partecipare alla gara, i raggruppamenti di tipo verticale di imprese, se la stazione appaltante ha individuato, tra gli atti di gara, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”

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Al riguardo, va ricordato che i predetti “servizi opzionali” non erano servizi “secondari”, bensì quelli che l’ARO si riservava di affidare in un successivo momento, ma che erano pur sempre parte integrante dell’oggetto dell’appalto, tanto è vero che venivano integralmente computati, unitamente ai “servizi base”, al fine di determinarne il valore complessivo della base d’asta (come chiarito da nota prot. n. 6606 del 31 marzo 2017 del responsabile unico del procedimento, nel respingere la richiesta di autotutela del RTI appellante).
Per contro, l’art. 8.1 del disciplinare di gara prevedeva espressamente che “Negli atti di gara [?] a dimostrazione del requisito di “ordine generale e di idoneità professionale”, necessario per eseguire tutti i servizi oggetto di affidamento, è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per le seguenti categorie: – 1 classe D o superiore; – 4 classe F o superiore; – 5 classe F o superiore”, laddove è pacifico che una delle imprese mandanti del raggruppamento appellante (precisamente, l’Im. del Fi. s.p.a.) era priva di un requisito di qualificazione necessario per poter eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, ossia dell’iscrizione all’ANGA nella Categoria 5 Classe “F”.
Per l’effetto, essendo possibile solo la costituzione di raggruppamenti di tipo “orizzontale” (e non anche “verticali” o “misti”), correttamente la stazione appaltante procedeva all’esclusione poi impugnata, dal momento che tutte le imprese avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale (nel caso in esame, le richieste iscrizioni all’ANGA) necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Non può trovare innanzitutto accoglimento il primo profilo di censura denunciato dalle appellanti, atteso che nel caso di specie non si ravvisa una contraddizione tra il bando di gara e le disposizioni del disciplinare, ma semplicemente la mancata individuazione – rientrando nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione il procedere o meno ad operare una tale distinzione – di prestazioni “secondarie” tra quelle oggetto dell’appalto, con la conseguenza che tutte dovevano considerarsi di pari importanza per la stazione appaltante, in ragione degli obiettivi di pubblico interesse dalla stessa perseguiti.
Invero, il servizio oggetto di appalto viene descritto dalla lex specialis in modo unitario.
Poiché nessuna disposizione della lex specialis distingueva le prestazioni oggetto di gara in principali e secondarie, non ha pregio il tentativo delle appellanti di voler leggere nella richiamata disposizione del bando di gara un’implicita presupposizione di tale distinzione.
Tale disposizione, del resto, non legittima neppure gli offerenti ad individuare in autonomia la natura primaria o secondaria di determinate prestazioni, tra quelle oggetto di affidamento, ma semplicemente conferma la regola generale secondo cui le imprese associate devono essere iscritte alle classi e categorie coerenti con i servizi dalle stesse svolte.
Collegato al precedente – e del pari infondato – è il secondo profilo di gravame, con cui le appellanti deducono che – in presenza di clausole ambigue della lex specialis di gara – dovrebbe comunque farsi applicazione del principio del favor partecipationis, a tutela dell’affidamento degli interessati in buona fede mediante un’interpretazione delle disposizioni di gara che favorisca la massima partecipazione.
Invero, poiché non si ravvisano, come già visto, profili di ambiguità o contraddizioni nella formulazione delle disposizioni della lex specialis di gara, non sussistono gli stessi presupposti della doglianza in esame.
Del pari infondato è il terzo profilo di impugnazione, atteso che la disposizione del disciplinare di gara ivi invocata certo non contraddice il principio affermato in sentenza, per cui – essendo nel caso di specie tutte le imprese facenti parte del raggruppamento tenute ad eseguire pro quota le prestazioni oggetto dell’appalto – le stesse dovevano conseguentemente essere in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale richiesti e necessari a tal fine.

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