Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 5 marzo 2018, n. 1341. La disposizione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta

La disposizione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta: in sostanza, il “per”va inteso come “dovuto a”; se ne ricava, a contrario, che se il difetto di sottoscrizione non genera incertezze circa la provenienza dell’offerta da un certo operatore, non vi ? luogo alla sua esclusione; si tratterebbe, infatti di un formalismo inutile e incongruo rispetto alle finalit? di interesse pubblico cui la disciplina della gara ? anzitutto orientata.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 1341
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5597 del 2017, proposto da:
Fratelli De. Ma. di De. Ma. e Ma. s.n. c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Di. Ra., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di Cagliari non costituito in giudizio;
Impresa Sc. Ro., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Pa. Me. e An. Ro., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. de An. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I n. 00477/2017, resa tra le parti, concernente affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei “lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo civico della via Roma in Cagliari”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Impresa Sc. Ro.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato l’8 gennaio 2016, il Comune di Cagliari indiceva una procedura integrata per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei “lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo civico della via Roma” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Alla procedura partecipavano quattro imprese. Alla seduta del 29 dicembre 2016, la Commissione aggiudicatrice, terminato l’esame delle offerte tecniche ed economiche, stilava la graduatoria con al primo posto la ditta Sc. Ro. con il punteggio di 98,32; al secondo posto della graduatoria era collocata la F.lli De. Ma. di De. Ma. e Ma. s.n. c. con il punteggio di 92,83.
2.1. Con determinazione 30 dicembre 2016 prot. 11155 era disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Sc. Ro. “al prezzo di € 572.235,14 + Iva di cui e 520.052,08 per lavori ed € 52.183,06 + Iva per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre a € 96.115,38 + Iva per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 668.350,52 + Iva”.
3. F.lli De. Ma. s.n. c. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l’aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara. Nel giudizio, iscritto al numero di Registro generale 89/2017, si costituivano la ditta Sc. Ro. e il Comune di Cagliari che concludevano per il rigetto del ricorso.
4. Pendente il giudizio, con determinazione 20 febbraio 2017 n. 287, il Dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Cagliari escludeva dalla procedura la ditta Roberto Sc. per violazione del punto 1) del disciplinare di gara che prescriveva la sottoscrizione in ogni pagina del progetto definitivo e degli elaborati formanti l’offerta tecnica e, in conseguenza, revocava il provvedimento di aggiudicazione.
5. La revoca dell’aggiudicazione era impugnata al medesimo Tribunale amministrativo dalla ditta Sc. Ro. nel giudizio iscritto al numero di registro generale 144/2017. Nel giudizio si costituiva il Comune di Cagliari che concludeva per il rigetto del ricorso nonché la F.lli De. Ma. s.n. c. che spiegava ricorso incidentale con il quale sosteneva l’illegittimità degli atti della procedura per la mancata esclusione della ditta Sc. Ro. per ragioni diverse dalla omessa sottoscrizione del progetto definitivo e degli elaborati formanti l’offerta tecnica. Erano, in sostanza, ripetute le ragioni di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione poste a fondamento del ricorso con Rg. n. 89/2017.
6. Il Tribunale amministrativo disponeva, preliminarmente, la riunione dei ricorsi in quanto riguardanti la medesima vicenda sotto il profilo soggettivo e oggettivo; esaminava, poi, il ricorso con Rg. 144/2017 ritenendolo fondato e dichiarando, per gli effetti, l’illegittimità del provvedimento di esclusione della ditta Sc. Ro. dalla procedura (nonché la nullità della clausola del disciplinare nella parte in cui imponeva la sottoscrizione in ogni pagina del progetto definitivo e degli elaborati allegati) e annullandolo. Il ricorso incidentale era respinto, così come il ricorso con Rg. 89/2017, e confermata, in questo modo, l’aggiudicazione della gara a favore della ditta Sc. Ro..
7. F.lli De. Ma. s.n. c. appella la sentenza. Si è costituito in giudizio la ditta Scalese Roberto; il Comune di Cagliari, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Le parti hanno presentato memorie in vista dell’udienza di merito, nonché memorie di replica.
All’udienza del 18 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di appello la F.lli De. Ma. s.n. c. censura la sentenza per aver respinto il motivo del ricorso incidentale (di contenuto identico al primo motivo del ricorso principale rivolto nei confronti del provvedimento di aggiudicazione) che contestava l’ammissione alla procedura della ditta Roberto Scalese nonostante la mancata sottoscrizione dell’offerta presentata.
8.1. Riferiva l’appellante che gli elaborati costituenti l’offerta tecnica, quella economica nonché il piano della sicurezza mancavano di sottoscrizione in calce, avendo i componenti del RTI con capogruppo la ditta Sc. Ro. sottoscritto il solo frontespizio dei diversi documenti; in questo caso, sosteneva l’appellante, non è possibile riferire i documenti all’offerente alla stregua di manifestazione di volontà rivolta alla stipula del contratto.
8.2. La sentenza impugnata ha respinto la censura; premesso che specifica clausola del disciplinare di gara imponeva la sottoscrizione in ogni pagina degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come pure di tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica, dai singoli soggetti componenti il gruppo di progettazione, ciascuno per la propria parte di competenza, la sentenza ha dichiarato la nullità della clausola per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui consente l’esclusione solo in caso di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti”, tra le quali non figura la sottoscrizione dell’offerta nei termini severi imposti dal disciplinare di gara.
8.2.1. D’altra parte, continua la sentenza, funzione della sottoscrizione è di garantire la provenienza dell’offerta da tutti i soggetti (impresa e progettisti) che si vincolano nei confronti della stazione appaltante all’esecuzione della prestazione, onde non può dubitarsi della serietà dell’impegno quando, oltre alla sottoscrizione nel suo frontespizio, l’offerta risulta regolarmente inserita nella relativa busta, con la domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti riferibili all’impresa e al gruppo di progettazione interessato.
9. L’appellante contesta la decisione con richiami alla giurisprudenza, dalla quale trae che nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell’offerta si realizza solo con la firma in calce alla dichiarazione del concorrente e che non può esservi equipollenza tra la firma in calce e quella apposta sul mero frontespizio poiché solamente la prima esprime la consapevole assunzione di paternità di un testo (e la responsabilità in ordine al suo contenuto); la giurisprudenza contrasta anche l’assunto della sentenza appellata che l’inserimento dell’offerta nella relativa busta confermi la sua riconducibilità all’operatore economico che l’ha depositata.
10. Il motivo di appello è infondato e va respinto.

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