[….segue pagina antecedente]
Ciò premesso, la sussistenza – seppur per le mere vie di fatto, essendo evidente che la cessione di cui si è detto ha reciso i legami giuridici tra le due società – di una stretta intesa commerciale tra le due imprese sarebbe innanzitutto desumibile dal fatto che “il consigliere d’amministrazione della Ce. Pr.Sig. Gi. Ma., detiene una partecipazione societaria in In. dell’1,44%”.
Né varrebbe, ad escludere tale intesa, il fatto che si tratti di partecipazione esigua (pari all’1,44%), per tale non idonea a configurare un’influenza sulle scelte societarie: nel caso di specie, infatti, l’argomento viene disatteso dal giudice di prime cure sul rilievo che, non essendo CPA s.r.l. una società per azioni bensì una s.r.l. con appena quattro soci, la partecipazione del Marengo “che peraltro è stato socio ed amministratore della In. fino al 5.2.2015 […] nella medesima In. non può non assumere rilievo in ordine alla riconducibilità delle due aziende ad un unico centro decisionale”.
Ulteriore argomento sintomatico della riconducibilità delle due offerte ad un medesimo centro decisionale sarebbe poi costituito dal collegamento tra il sito web della In. s.r.l. e quello della CPA s.r.l.
Invero, “il sito web della In. rimanda, per quanto riguarda i servizi di assicurazione per gli enti pubblici al sito della Ce. Pr. Amministrativi, in modo che premendo sull’icona «Programma Enti Pubblici» del sito della In. l’utente è reindirizzato automaticamente alla corrispondente pagina del sito internet della Ce. Pr. As. «Gestione in outsourcing dei sinistri sotto franchigia per Enti Pubblici in autoassicurazione»“.
Ulteriori collegamenti automatici tra i due siti web riguarderebbero poi altre aree di attività della In. (“programma spese mediche”, “programma rami RCG e rami elementari” “programma RCG e Grandi Aziende” e “programma Parchi Auto”), venendosi così ad integrare degli “ulteriori indici sintomatici e congruenti di una cointeressenza commerciale e di uno legame assai stretto tra le due aziende, incompatibile con una (normale) dinamica concorrenziale, quale è quella che dovrebbe esistere tra imprese che partecipano ad una gara per l’aggiudicazione di servizi”.
Al riguardo, rileva il primo giudice, poiché le due imprese svolgono attività commerciale nell’ambito del medesimo settore assicurativo, una connessione del tipo di quella di cui si è detto contraddirebbe la logica di un’ordinaria dinamica competitiva, essendo piuttosto sintomatica di un collegamento riconducibile a quelli vietati dal citato art. 80.
Al riguardo, il Collegio ritiene doversi fare sostanziale applicazione del principio ricordato nel precedente di Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496, seppur riferito all’analogo principio già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006).
Come noto, la disposizione in parola era stata introdotta dal legislatore nazionale (articolo 3, comma 1 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166) al fine di conformarsi ai rilievi sollevati dalla Corte di giustizia UE con la sentenza 19 maggio 2009, in causa C-538/07.
La Corte aveva stigmatizzato la previsione di cui all’articolo 10, comma 1-bis della l. 11 febbraio 1004, n. 109, censurando il divieto di sostanziale partecipazione contestuale da parte di imprese per le quali sussistesse un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., senza lasciare alle imprese coinvolte la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non aveva in realtà influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply