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La stazione appaltante provvedeva quindi a comunicare l’aggiudicazione della gara a CPA s.r.l. ed agli altri concorrenti.
A seguito di accesso agli atti, Co. s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio avverso la determinazione del 27 luglio 2017, recante approvazione dei lavori della commissione ed aggiudicazione della gara a CPA s.r.l., nonché tutti gli atti ad essa presupposti: deduceva, a fondamento delle proprie doglianze, un unico motivo di gravame, concernente la mancata esclusione di CPA ed In. s.r.l. per violazione dell’art. 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Eccepiva inoltre la presunta violazione e/o falsa applicazione del punto 9, penultimo alinea della lettera di invito, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Ad avviso della ricorrente, l’ammissione delle società CPA s.r.l. ed In. s.r.l. sarebbe stata illegittima, sussistendo tra le due società una relazione giuridica e di fatto tale da ricondurre le due offerte ad un unico centro decisionale.
A sostegno dei propri rilievi, Co. indicava i seguenti elementi:
– nel 2013 In. s.r.l. aveva costituito la società Ce. Pr.In. s.r.l., della quale possedeva la totalità delle partecipazioni, che successivamente mutava denominazione sociale in Ce. Pr. As.;
– il sito web di CPA s.r.l. ancor oggi reca l’indicazione dell’origine dell’azienda fondata da In., laddove il sito di quest’ultima rimanderebbe, per quanto riguarda i servizi assicurativi, alla pagina web di CPA s.r.l.;
– un consigliere di amministrazione di CPA s.r.l., tal Ma. Gi., che peraltro avrebbe sottoscritto tutta la documentazione di gara per CPA s.r.l., deterrebbe una partecipazione dell’1,44% in In.;
Avverso tale gravame si costituivano in giudizio sia Fe. dello St. It. s.p.a. che In. s.r.l. e Ce. Pr. As. s.r.l., eccependone l’infondatezza.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Tribunale adito, ritenendo vi fossero i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. tratteneva l ricorso in decisione.
Con sentenza 16 ottobre 2017, n. 103498, il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati, nella parte in cui non avevano escluso dalla gara le società Ce. Pr. As. s.r.l e In. s.r.l.
Sempre nella stessa data il Tribunale, decidendo sul separato ricorso iscritto al numero di registro generale 8323 del 2017, avente ad oggetto l’impugnazione dell’aggiudicazione della gara in favore di CPA s.r.l. e fondato sulle medesime ragioni di cui al precedente, pronunciava la sentenza n. 10349 con la quale, in accoglimento del gravame, annullava la predetta aggiudicazione e dichiarava l’inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con conseguente subentro nello stesso della parte ricorrente, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Avverso tali decisioni CPA s.r.l. interponeva due separati appelli, iscritti rispettivamente al numero di registro generale 7524 del 2017 (avverso la sentenza n. 10349 del 2017) e 7534 del 2017 (avverso la sentenza n. 10348 del 2017), deducendone l’illegittimità.
In entrambi i casi deduceva un unico, articolato motivo di gravame, avente ad oggetto “Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 80, c. 5, lettera m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione del punto 9, penultimo alinea della lettera di invito. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Nel costituirsi in giudizio, l’appellata Co. s.r.l. eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
Da parte sua, Ferrovie dello Stato s.p.a., parimenti costituitasi in appello, evidenziava la necessità di una sollecita definizione del contenzioso, stanti le ricadute sui contratti dell’intero sistema assicurativo del Gruppo.
Infin, si costituiva in giudizio anche In. s.r.l., instando per l’accoglimento dell’appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale, fondato sul seguente unico motivo di legittimità: “Error in judicando. Violazione art. 57, direttiva U.E. n. 24/2014. Violazione
art. 80, d.lgs. n. 50/2016. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto ed erroneità della motivazione. Illogicità e contraddittorietà. Omessa pronuncia”.
Con decreti presidenziali n. 4700 e n. 4701 del 27 ottobre 2017, venivano accolte le istanze cautelari proposte, in via d’urgenza, da CPA s.r.l. in entrambi i giudizi d’appello.
Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive, e alla camera di consiglio del 5 dicembre 2017, dopo la rituale discussione, avvisate le parti sulla possibilità di definire la vertenza con sentenza in forma semplificata, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente ad ogni considerazione sul merito del gravame, ritiene il Collegio che gli appelli vadano riuniti, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, gli appelli proposti da CPA s.r.l. appaiono fondati.
Oggetto del contendere è l’esistenza o meno, tra le partecipanti alla gara CPA s.r.l. ed In. s.r.l., di una comunione d’azienda o – comunque – una stretta intesa commerciale, idonea ad integrare una relazione giuridica e di fatto tra le stesse per cui le rispettive offerte sarebbero in realtà riconducibili, al di là delle forme, ad un unico centro decisionale.
Il che comporterebbe una violazione del principio sancito all’art. 80, comma 5 lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: […] m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.
Ad avviso del primo giudice, nel caso di specie si sarebbe effettivamente in presenza di una relazione quale quella contemplata dalla norma in esame, poiché “In punto di fatto, le parti convengono sulla circostanza che in data 13.5.2013 la In., dopo aver fondato la Ce. Pr.In. s.r.l., ha ceduto alla Centro Perizie s.r.l. (interamente partecipata dal Gruppo Mu. S.p.a.) la partecipazione nella suddetta società, che in seguito (con deliberazione del 23.4.2015) ha assunto la denominazione di Ce. Pr. As. C.P.A.”, situazione che per le ricorrenti darebbe atto di un “collegamento” di In. con la Ce. Pr. As..

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