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f) in ordine alla pretesa genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, questa Sezione, con riferimento peraltro alla medesima sessione 2013 degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha avuto modo di osservare che vale a denotare l’infondatezza delle censura quanto argomentato a proposito della “idoneità del punteggio numerico ad integrare valida motivazione, costituendo all’evidenza tale doglianza riproposizione della censura relativa all’asserito difetto di motivazione” (cfr. sentenza n. 5726 cit.).
8.2. Nemmeno può essere condiviso quanto argomentato dal giudice di primo grado in ordine alla circostanza dell’apposizione del timbro con voto in calce alla brutta copia in luogo della bella copia. Al riguardo, il Tribunale evidenzia che “per la prima prova di diritto civile il timbro con voto risulta apposto in coda alla brutta copia del relativo elaborato, a differenza di quanto avvenuto per la seconda prova di penale e per la terza riferita all’atto di diritto privato, laddove i timbri con le votazioni venivano apposti al termine della bella copia (cfr. allegato al ricorso); che ciò è sintomatico del fatto che l’esame della prova di diritto civile non sia avvenuto sull’elaborato definitivo proposto dal ricorrente, che doveva essere oggetto di valutazione, bensì su una copia preliminare poi perfezionata e di più ridotte dimensioni”. Questo Consiglio, in una vicenda analoga, ha già avuto modo di osservare che “in difetto di diversi e ulteriori elementi indiziari che depongano nel senso ipotizzato dall’appellante – elementi non sussistenti nel caso che occupa – la circostanza evidenziata va qualificata come mera irregolarità formale, ex se inidonea a integrare un vizio di legittimità della procedura” (cfr. sentenza n. 124/2011). Va, infatti, rilevato, che la doglianza, contenuta nel ricorso originario, fa leva sulla sola predetta circostanza, dalla quale non è dato evincere che la Commissione non abbia sottoposto a valutazione l’elaborato nella sua versione definitiva.
9. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello del Ministero della giustizia deve essere accolto.
10. Da ciò consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
11. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 6561/2015), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellata a rifondere, in favore del Ministero della giustizia, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

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