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FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione del signor Lu. Su. alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, in considerazione del punteggio insufficiente di 25 conseguito alla prova motivata di diritto civile e di 25 all’atto giudiziario (cfr. verbale n. 1 del 27 gennaio 2014 della VIII sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Napoli).
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio – Roma – Sezione III, n. 9420 del 14 luglio 2015 – ha accolto il ricorso reputando fondata la censura con la quale il ricorrente ha lamentato che sarebbe stata letta la sola brutta copia del primo elaborato (parere motivato in materia di diritto civile) in quanto il timbro della Commissione è stato apposto sulla brutta copia invece che sulla bella copia; fondata è stata ritenuta anche la censura relativa alla insufficienza motivazionale del voto numerico.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un duplice motivo di appello (pagine 3 – 11 del gravame) deducendo, in sintesi, che:
a) “alcun significato è da attribuire al luogo di apposizione del timbro di fine lettura degli elaborati da parte dell’Organismo di valutazione, in assenza di specifiche prescrizioni normative”;
b) è da ritenere sufficiente, a fini motivazionali, l’attribuzione del voto numerico alla luce della sufficiente specificazione dei criteri stabiliti dalla Commissione centrale;
4. Il signor Lu. Su. non si è costituito in giudizio.
5. Con decreto cautelare n. 3291 del 24 luglio 2015, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 27 agosto 2015.
6. Con ordinanza n. 3817 del 28 agosto 2015, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “Considerato l’orientamento univoco della giurisprudenza della Sezione, nonché il noto arresto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 8 giugno 2011, n, 175) in ordine alla sufficienza del voto numerico e dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che quindi non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione e/o “collegamento” con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione, e all’irrilevanza dell’assenza di segni di correzione, e di considerazioni relative alla sua estensione temporale. laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o altri segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell’elaborato; Considerato, peraltro, che nessun rilievo può annettersi alla disposizione dell’art. 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in funzione del chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l’applicabilità delle norme previgenti “…sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame…” per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell’art. 46 demanda comunque ad apposito regolamento del Ministro della Giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, la definizione delle “…modalità e (le) procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali”, sia pure sulla base dei criteri generali ivi enunciati; “.
7. Dopo il deposito di ulteriore memoria nell’interesse dell’appellante, all’udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.

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