Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4981. Non è motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni

Il motivo di ricorso identifica e delimita la domanda giudiziale: in relazione ad esso si pone l’obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, per cui il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a spiegazione e sostegno del motivo, la parte può addurre le sue argomentazioni, vale a dire il ragionamento logico e giuridico che illustra le ragioni della censura, ma siffatti ragionamenti non sono di loro idonei ad ampliare o restringere la censura, dunque la domanda. Rispetto alle argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia del giudice, che è tenuto a motivare la decisione assunta con riferimento ai soli motivi di ricorso. Pertanto, non è motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni.

Sentenza 30 ottobre 2017, n. 4981
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2017, proposto da:

Gi. Sc. e Ca. Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato Va. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);

contro

Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. To., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Tr. in Roma, via (…);

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 02545-2016, resa tra le parti, che ha accolto l’appello n. 1714/09 RG avverso la sentenza del TAR Lecce, Sez. II, n. 74-2008.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gi. Pe. per delega di Va. Pe., e Tr. per delega di Tommasi;

FATTO

Con il ricorso in oggetto si chiede la revocazione della sentenza di questa V Sezione del Consiglio di Stato 13 giugno 2016, n. 2545 per ottenere l’accoglimento dell’appello RG n. 1714-2009 proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia, Lecce, Sez. II, n. 74 del 2008.

Il ricorso specifica che durante il giudizio di primo grado l’Amministrazione resistente aveva riconosciuto ai ricorrenti dapprima il trattamento previdenziale dovuto limitatamente ai periodi lavorativi coperti da convenzione (deliberazioni G.M. nn. 1011 e 1429 del 1996) e, quindi, le competenze retributive e previdenziali dovute per il periodo di sospensione dal servizio dal 1° settembre 1992 al 5 ottobre 1992 (delib. G.M. n. 2354/96).

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