Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4981. Non è motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni

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Pertanto, nella memoria conclusiva di primo grado del 29 dicembre 2007 (pag. 3 e 4) i ricorrenti limitarono la domanda alla sola corresponsione del trattamento previdenziale ed assistenziale dovuto per i periodi, ante 1990, durante i quali il servizio era stato prestato senza una formale copertura convenzionale.

Con sentenza 12 gennaio 2008, n. 74, il Tribunale amministrativo per la Puglia, Lecce, diede atto che nelle more del giudizio con le richiamate deliberazioni G.M. nn. 1011, 1429 e 2354-1996, il Comune aveva eseguito la transazione stipulata con i ricorrenti “corrispondendo agli stessi sia le competenze retributive e previdenziali relative al periodo dal 1° Settembre 1992 al 2 ottobre 1992 (in cui il loro rapporto di lavoro era stato sospeso con delibera GM n. 1352 del 1992,), sia il trattamento previdenziale ed assistenziale inerente i periodi antecedenti al 1° gennaio 1990, limitatamente però ai periodi lavorativi coperti da formale convenzione” e, pertanto, per tutti tali profili di gran lunga prevalenti del contenzioso dichiarò improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

Tuttavia, osserva il ricorrente, contraddittoriamente la sentenza ritenne di poter esaminare nel merito, rigettandole perché infondate, le domande di accertamento e di annullamento proposte con il ricorso introduttivo, anche per i profili di gran lunga prevalenti del contenzioso, per i quali aveva dato atto della cessazione della materia del contendere.

Avverso la sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto appello, censurandola nelle parti in cui ha deciso tutte le domande di accertamento e di annullamento, respingendole nel merito.

Con la sentenza revocanda del Consiglio di Stato 13 giugno 2016, n. 2545 sono stati respinti tutti i motivi d’appello con le seguenti argomentazioni:

– il primo motivo d’appello, ritenendo ai sensi dell’art. 1966 Cod. civ.. “nulla la transazione intercorsa fra Amministrazione e privato in materia di rapporto di impiego nullo ex lege” e sfornita di prova la circostanza che gli appellanti avessero svolto attività lavorativa dal 1° settembre 1992 al 5 ottobre 1992;

– il secondo motivo di appello, inerente il riconoscimento al trattamento previdenziale riferito al rapporto lavorativo ante 1990, evidenziando la “mancata impugnazione dei provvedimenti comunali che hanno definito tra gli appellanti e l’Amministrazione il rapporto di lavoro come autonomo” e sottolineando inoltre la mancanza, nella documentazione prodotta in giudizio, di indici rivelatori della presenza di un rapporto di lavoro subordinato;

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