Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4978. Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica

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L’offerta della Si., avendo conseguito un punteggio superiore ai 4/5 di quello massimo stabilito dal bando sia in relazione all’offerta tecnica che a quella economica, veniva sottoposta alla verifica di congruità.

In particolare, con PEC n. 2783 del 7 marzo 2016, l’Istituto inoltrava una richiesta di giustificazioni da fornire, anche tramite la compilazione di una serie di tabelle che contenessero le voci di prezzo che avevano concorso a formare l’importo complessivo offerto.

La Commissione, esaminata la risposta della società pervenuta via PEC il successivo 22 marzo 2016, ritenutala solo parzialmente esaustiva, provvedeva ad inoltrare un’ulteriore richiesta di giustificazioni riguardo al punto 3 – “Prezzo unitario offerto in relazione al servizio di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza” (per il quale la società aveva offerto un prezzo pari a zero).

La Si. rispondeva con nota prot. 4675 del 7 aprile 2016, con giustificazioni ritenute sufficienti: pertanto, con la determinazione n. 232 del 27 aprile 2016 del Direttore regionale, la gara le veniva definitivamente aggiudicata.

2.- Con tempestivo ricorso gli esiti della gara venivano impugnati dinnanzi al TAR Veneto dalla Ci. s.p.a., che ne lamentava – con unico, articolato, motivo di doglianza – l’illegittimità, sul plurimo e critico assunto che l’aggiudicataria: a) avrebbe proceduto al ribasso di circa l’80% degli oneri della sicurezza aziendale, senza allegare giustificazioni; b) avrebbe sottovalutato i costi di tutti i servizi diversi dalla vigilanza fissa; c) avrebbe sostanzialmente modificato la struttura dell’offerta presentata in gara, a fronte di specifica contestazione della stazione appaltante.

3.- Con sentenza n. 1149 del 12 ottobre 2016, il TAR del Veneto accoglieva il ricorso, ritenendo complessivamente inammissibile il prezzo “simbolico” offerto da Si. per il servizio di teleallarme, e, segnatamente, assumendo che:

a) la “struttura delle gara con l’attribuzione di punteggi separati impon[esse] che il prezzo offerto in relazione a ciascuna singola attività copr[isse] i costi delle singola attività per la quale [era] stato indicato il prezzo offerto”;

b) non sarebbe stato, pertanto, “possibile formulare un’offerta di prezzo [?] abbassato quasi a zero, [?] grazie alla possibilità di coprire tali costi per effetto del corrispettivo spettante all’impresa sulla base di altre voci del servizio”;

c) per giunta, l’offerta nummo uno per il servizio di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianzafosse da ritenersi “non sostenibile”, avendo la ditta”essa stessa dichiarato, in sede di verifica dell’anomalia, che il costo del servizio ammonta[va] a 7360 euro nel triennio e dunque non consent[iva] di giustificare il prezzo offerto”.

d) l’offerta dell’aggiudicataria – siccome consapevolmente e dichiaratamente “strutturata” in modo da assicurare che le perdite del servizio di teleallarme venissero compensate dai maggiori ricavi delle restanti prestazioni dell’appalto – avrebbe, di fatto, “alterat[o] la parità delle armi tra i concorrenti”, configurando, come tale, “un abuso dei mezzi giuridici perché adoperati per fini che non [erano] quelli riconosciuti dall’ordinamento”;

e) per tali ragioni, “l’offerta di Si. doveva essere esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta inaffidabile”.

4.- Con distinti appelli, notificati nelle forme e nei tempi di rito, l’Istituto nazionale previdenza sociale e Si. s.p.a. hanno impugnato la ridetta sentenza, di cui lamentano concordemente la complessiva erroneità sia in procedendo che in judicando.

Nella resistenza di parte appellata, alla pubblica udienza del 5 ottobre 2017 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Gli appelli – di cui occorre, in via preliminare, disporre la riunione, in quanto separatamente proposti avverso la medesima sentenza (art. 96, 1° comma cod. proc. amm.) – sono fondati e meritano di essere accolti. Vanno, per contro, respinte le doglianze formulate dall’appellata nei confronti dei provvedimenti impugnati.

2.- Osserva il Collegio che, con distinti e convergenti motivi di gravame, gli appellanti lamentano l’erroneità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e degli artt. 87 ss. del d.lgs. n. 163/2006.

Segnatamente assumono, con plurimo e concorrente motivo critico, che il primo giudice:

a) avrebbe disatteso il principio secondo cui il giudizio di anomalia dell’offerta è complessivo e sintetico, e deve tener conto della possibilità di compensazioni tra sottostime e sovrastime delle varie prestazioni offerte, purché l’offerta risulti affidabile, congrua e remunerativa “nel suo complesso”;

b) non avrebbe tenuto conto del fatto che la lex specialis di gara aveva espressamente previsto la possibilità di offerte “pari a 0” (cfr. art. 15.12. del disciplinare) per una determinata tipologia di servizio, per tal via implicitamente autorizzando le imprese concorrenti a compensare i costi sostenuti per taluni servizi con i benefici ricavabili dall’esecuzione di altri servizi (come, del resto, ammesso da pacifica giurisprudenza);

c) avrebbe omesso di considerare che anche la stessa struttura del capitolato di gara avrebbe consentito di operare compensazioni di costo tra i diversi servizi, nella parte in cui, di fatto, escludeva la possibilità di richiedere i soli servizi di teleallarme (per i quali Si. aveva offerto il prezzo simbolico) senza attivare, contestualmente, anche quelli di vigilanza fissa e di intervento su allarme;

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