Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
Sentenza 30 ottobre 2017, n. 4978
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2017, proposto da:
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Fe., Ga. De Ru., Da. An. e Da. Bo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. Fe. in Roma, alla via (…);
contro
Ci. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Do. Ge. e Ad. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Do. Ge. in Roma, alla via (…);
nei confronti di
Si. S.p.A., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto da:
Si. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Na., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Cl. in Roma, alla via (…);
contro
Ci. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Do. Ge. e Ad. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Do. Ge. in Roma, alla via (…);
RTI Mo. S.r.l. e altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Fe., Ga. De Ru., Da. An. e Da. Bo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. Fe. in Roma, alla via (…);
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia, Sezione II n. 1149/2016, resa tra le parti, con la quale è stata annullata la determinazione n. 232 del 27 aprile 2016, con cui l’INPS – Direzione Regionale del Veneto aveva aggiudicato definitivamente la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione stessa a Si. S.p.A.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ci. S.p.A. e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Fr. Fe.; in sostituzione dell’avv. Ge., Lo. Le. e An. Cl., in sostituzione dell’avv. Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2015, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale del Veneto, per la durata di 36 mesi ed il valore complessivo di ? 1.721.311,48, IVA esclusa.
La lex specialis di procedura specificava che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 30 punti all’offerta tecnica e di 70 all’elemento prezzo. In particolare, i concorrenti dovevano formulare le proprie offerte sulla base dei seguenti prezzi unitari posti a base di gara, oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente:
1) “vigilanza fissa”: ? 23 all’ora;
2) “vigilanza saltuaria in zona”: ? 0,6 al minuto;
3) “vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza”: ? 200 al mese;
4) “noleggio periferica di collegamento”: ? 20 al mese;
5) “intervento su allarme”: ? 20 per intervento.
Il bando prevedeva, altresì, che il punteggio di merito economico totale (pari a 70 punti) venisse attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri (in relazione ai quali era fissato, con riferimento al prezzo unitario offerto, il rispettivo punteggio massimo):
1) vigilanza fissa: 49 punti;
2) vigilanza saltuaria di zona: 5 punti;
3) vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza: 10 punti;
4) noleggio della periferica di collegamento: 3 punti;
5) intervento su allarme: 3 punti.
All’esito della valutazione delle offerte, la graduatoria provvisoria vedeva prevalere la Si. s.p.a. con un punteggio complessivo di 88,41 punti, seguita dalla Ci. s.p.a. con un punteggio complessivo di 80,30 punti.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply