Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5939. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta

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Il TAR ha rilevato sinteticamente che:
– la Commissione di gara ha espresso il giudizio di congruità dell’offerta sulla base delle giustificazioni articolate dall’ATI GE. nella nota assunta a protocollo n. 876166 del 16.12.2015, ad integrazione degli elementi precedente forniti con la precedente nota del 30.11.2015, per cui incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di dimostrare la manifesta illogicità o erroneità del giudizio e la sussistenza di evidenti indizi di anomalia dell’offerta;
– i dati sul costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163-2006 (nella specie assumono rilevanza i decreti ministeriali 10.4.2013 e 2.10.2013), derivanti dai valori medi della contrattazione collettiva di settore, non hanno carattere vincolante e non costituiscono un limite inderogabile;
– dalla documentazione allegata dalla difesa di GE.- CM. risulta che il costo del lavoro indicato tiene conto degli operatori e della rispettiva qualifica, in proporzione con l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché del minimo contrattuale conglobato ex art. 76 CCNL, degli oneri previdenziali e assistenziali, del TFR, senza tener conto dell’indennità di turno ma comprendendo l’incidenza dell’IRAP;
– su questo specifico aspetto, concernente l’eventuale insufficienza delle ore contrattuali computate dall’ATI GE. a coprire lo svolgimento del servizio, non vengono dedotte specifiche e rituali contestazioni dal ricorrente;
– è da escludere che la generica contestazione sulla quantificazione dei costi di sicurezza aziendale e sugli oneri relativi ai trasporti possa trovare considerazione ai fini della dimostrazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’ATI GE..
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità per il seguente, articolato, motivo:
– violazione e falsa applicazione di legge (artt. 86 e 87, d.lgs. n. 163-2006) – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica (par condicio competitorum) – errata ponderazione della fattispecie concreta – erroneità dei presupposti.
Si costituivano la Stazione appaltante e la parte controinteressata chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle preliminari eccezioni di inammissibilità dell’appello e del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, formulate dalla parte controinteressata, stante l’infondatezza dell’appello nel merito.
2. Oggetto del giudizio è l’ipotizzata illegittimità della aggiudicazione disposta in favore dell’ATI appellata, per illegittimità della verifica dell’anomalia con particolare riguardo al costo del lavoro.
Sul punto, occorre innanzitutto prescindere dalla considerazione del TAR, esposta solo ad abundantiam e censurata comunque con l’articolato motivo di appello, secondo cui poiché l’ATI GE. ha offerto un ribasso del 10% e FA. Co. ha offerto un ribasso del 5,075 %, la differenza tra le due offerte non sarebbe così significativa da fa presupporre un’anomalia dell’offerta.
Tale rilievo è del tutto irrilevante e costituisce un argomentazione non decisiva a fondamento della sentenza del TAR impugnata in questa sede.
Tale considerazione può, quindi, essere accantonata.
3. Centrale, è invece, il tenore delle doglianze, già formulate in primo grado, che fanno riferimento allo scostamento dal costo tabellare.
Come è noto, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (da ultimo, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501, ribadita da Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4989, 2 marzo 2015, n. 1020; Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854; Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3937), nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia; in sostanza devono considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso, nel caso di specie le censure riproposte nel presente appello si incentrano in via esclusiva sullo scostamento del ribasso offerto dalle aggiudicatarie rispetto alle tabelle ministeriali e, in particolare, su questo raffronto si diffonde la consulenza di parte allegata al ricorso di primo grado, mentre la violazione dei minimi contrattuali è meramente affermata e non sufficientemente dimostrata.
Pertanto, è l’errore metodologico alla base della censura che ne impedisce il suo accoglimento.
4. Inoltre, si deve rilevare che il costo del personale unitario non può essere sovrapposto al costo complessivo della manodopera dichiarata in gara, la quale ultima è un dato ricavabile dalla somma dei prodotti tra i costi unitari dei singoli lavoratori, per il tempo impiegato da ciascuno di essi.

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