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14. L’assunto secondo cui la convalida del provvedimento annullabile sarebbe limitata a vizi formali e non anche sostanziali, su cui si fonda il primo motivo dell’appello incidentale, non trova riscontro normativo.
L’art. 21-nonies, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, si limita a fare salva “la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”, senza alcuna specificazione, dacché è evidente che esso consente all’amministrazione di sanare tutti i vizi di legittimità da cui una propria precedente determinazione autoritativa sia in ipotesi affetta.
15. Le convalida risponde a sua volta a ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, enunciati quali canoni generali dall’art. 1 della citata legge n. 241 del 1990, che l’originaria ricorrente pretende invece di sovvertire per i propri interessi, con la prospettazione di una modalità alternativa e tuttavia maggiormente gravosa per l’amministrazione, oltre che risultata inutile ex post,consistente nell’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione prima della verifica di anomalia.
16. A ben guardare le censure in questione si collocano nuovamente nella sfera del merito amministrativo, laddove attraverso di esse si lamenta il fatto di avere dovuto proporre motivi aggiunti rispetto all’originario ricorso. Le medesime censure non considerano infatti che un eventuale annullamento in autotutela avrebbe presumibilmente causato la contrapposta impugnazione della Au. On..
17. Per quanto riguarda invece il motivo rivolto alla valutazione delle offerte tecniche dei commissari di gara, è sufficiente rilevare che sebbene il verbale del 19 dicembre 2016 non rechi alcuna menzione dei punteggi attribuiti da ciascun componente dell’organo, gli stessi sono tuttavia analiticamente riportati nelle allegate schede prodotte dall’amministrazione nel giudizio di primo grado.
Il fatto che tali schede non siano allegate al verbale medesimo né in esso menzionate – come ulteriormente deduce il Consorzio originario ricorrente – non costituisce motivo di illegittimità della gara. Posto infatti che le schede in questione sono comunque sottoscritte da ciascun membro dell’organo di gara, e dunque attribuibili a quest’ultimo, la mancata allegazione al verbale degrada a mera irregolarità che ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non può tradursi nell’annullamento della procedura.
18. Del pari, la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice non è infirmata dalla circostanza che per tutti gli elementi di valutazione delle offerte i commissari hanno attribuito lo stesso punteggio (al riguardo si rinvia all’orientamento costante formatosi al riguardo presso la giurisprudenza: Cons. Stato, III, 11 agosto 2017, n. 3994, 17 dicembre 2015, n. 5717; VI, 8 luglio 2015, n. 3399).
19. Non sussiste nemmeno alcuna difformità tra l’offerta migliorativa della Au. On. rispetto al disciplinare di gara.
Il Co. Lu. Bu. premette al riguardo che quest’ultimo richiedeva un'”integrazione” del servizio di scuolabus con il trasporto pubblico locale sul territorio comunale “a completamento” di quelli già esistenti (sub-criterio di valutazione delle offerte 4.1, per un massimo di 25 punti) e sottolinea che l’aggiudicataria ha invece offerto “due nuove linee” non servite dal gestore attuale individuato in base alla gara unica regionale (ai sensi della legge regionale della Toscana 29 dicembre 2010, n. 65; Legge finanziaria per l’anno 2011), e dunque in concorrenza con il medesimo. L’appellante incidentale evidenzia inoltre che tale servizio aggiuntivo è destinato ad essere svolto con mezzi di trasporto ordinari anziché con scuolabus e dunque non costituisce un’integrazione del trasporto scolastico.
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