Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 15 dicembre 2017, n. 5911. La responsabilita’ ex art. 192, D.Lgs. 152/2006 non e’ oggettiva, ma dolosa o colposa

La responsabilita’ ex art. 192, D.Lgs. 152/2006 non e’ oggettiva, ma dolosa o colposa; l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilita’, con la conseguenza che va esclusa la responsabilita’ per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

Sentenza 15 dicembre 2017, n. 5911
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2017, proposto dalla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Mo. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Al., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Pa. Mo. in Roma, corso (…);
nei confronti di
Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Ch., Fe. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Vi. An. La. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la CALABRIA – Sede di CATANZARO- SEZIONE I n. 2506/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Milana su delega di Ma., Mo. su delega di Al. e La. su delega di Ch. e Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2506 del 19 dicembre 2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro – ha respinto il ricorso proposto dalla parte odierna appellante Regione Calabria teso ad ottenere l’annullamento della ordinanza del Sindaco del Comune di (omissis) del 19 febbraio 2016, n. 7 impositiva dell’obbligo di rimuovere i rifiuti rifiuti abbandonati nell’alveo del fiume Al., in corrispondenza del ponte sulla strada provinciale n. 13, lungo la stradina in sterrato parallela al fiume, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

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