Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5928. Le giustificazioni atte a comprovare la congruita’ dell’offerta hanno un’ineliminabile componente di incertezza

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20. Sennonché in primo luogo la pretesa incoerenza dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla lex specialis non sussiste, dal momento che quest’ultima si limita a richiedere un servizio integrativo “a completamento” di quello già esistente, il che non esclude – ma anzi sembra esigere – corse per tratte non servite dal gestore regionale. Infondate sono poi le censure con cui l’originario ricorrente prospetta una pretesa concorrenzialità della miglioria in questione con il servizio svolto da quest’ultimo, atteso che giammai potrebbe configurarsi l’illegittimità di un nuovo servizio perché concorrenziale con quello esistente.
In secondo luogo, trattandosi di servizi di trasporto locale è del tutto ragionevole che i mezzi previsti siano quelli ordinariamente impiegati per quest’ultimo e non già degli scuolabus, senza che da ciò possa inferirsi l’assenza di un’integrazione con il trasporto scolastico. L’integrazione in questione è appunto data dalla previsione di linee di trasporto locale aggiuntive a quelle esistenti, in grado di aumentare l’offerta complessiva per l’utenza, ivi compresa quella interessata al servizio di scuolabus.
21. Con riguardo alla censura relativa al mancato svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti del subappaltatore indicato dalla Au. On., Ag. Un. s.r.l., è sufficiente rilevare che ai sensi del punto 12.1 del disciplinare di gara tale verifica costituiva oggetto di una facoltà per l’amministrazione e non di un obbligo. La disposizione di lex specialis ora richiamata prevede infatti in caso di “affidamento di subappalti” che quest’ultima “può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa”.
22. Con l’ultimo motivo di impugnazione riproposto dal Co. Lu. Bu. in via incidentale nel presente grado d’appello si censura l’affidamento alla Au. On. dell’esecuzione in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, e precisamente la decorrenza della stessa dall’8 gennaio 2017, disposta in sede di aggiudicazione definitiva (determinazione n. 8 del 5 gennaio 2017). Secondo l’originario ricorrente non sarebbero esternate le ragioni sottostanti a questa scelta, in violazione dell’art. 32, comma 8, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
23. Il motivo è palesemente infondato, poiché se è vero che la motivazione del provvedimento di aggiudicazione non espone le ragioni dell’affidamento anticipato del servizio, le stesse ragioni sono chiaramente riconducibili all’imminente riapertura delle scuole dopo le festività natalizie e all’esigenza di evitare possibili interruzioni del servizio in corso d’anno scolastico.
24. In conclusione, l’appello principale deve essere accolto, mentre va respinto l’appello incidentale.
Per l’effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata e devono quindi essere respinti il ricorso e i motivi aggiunti del Co. Lu. Bu..
Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della peculiarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:
– accoglie l’appello principale;
– respinge l’appello incidentale;
– per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso e i motivi aggiunti del Co. Lu. Bu. – Cl. s.c.p.a.;
– compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Daniele Ravenna – Consigliere

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