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I profili di anomalia in questione sarebbero i seguenti:
– sottostima del costo della manutenzione dei mezzi, pari ad E. 30.000 per tutta la durata del contratto per tutti i veicoli da utilizzare (in numero di sei), ottenuto moltiplicando un ridotto costo chilometrico (E./km 0,07) per un chilometraggio complessivo annuo di km 75.977, che anch’esso non copre tutta la percorrenza richiesta per l’esecuzione del servizio, poiché a questo valore vanno aggiunti i servizi di trasporto locale offerti come miglioria e le gite scolastiche previste, per un totale di 89.257 km;
– sottostima del costo pneumatici un costo unitario rispetto ai prezzi di marcato (rispettivamente E. 85 contro E. 120) e della durata minima per essa previsti (30.000 km), tenuto conto che il servizio va eseguito in zone di montagna;
– incongruità del costo del carburante, valorizzato dalla controinteressata al prezzo unitario del gasolio “alla pompa” di 1,10 euro;
– insufficiente numero degli autisti dedicati al servizio (quattro unità), del personale aggiuntivo e di scorta necessario, degli oneri per la sicurezza aziendale, del costo delle assicurazioni e dello sportello per l’informazione previsto quale elemento dell’offerta tecnica.
11. Anche con riguardo a tali censure deve ribadirsi quanto osservato in relazione a quella accolta dal giudice di primo grado e cioè che le stesse sono al più in grado di fare emergere profili di opinabilità nei confronti del giudizio di congruità dell’offerta della Au. On. che tuttavia non sfociano nell’errore macroscopico e facilmente rilevabile nella presente sede giurisdizionale.
Peraltro, ribadito che il ribasso offerto dal Co. Lu. Bu. è comunque superiore a quello dell’aggiudicataria, ad ulteriore dimostrazione dell’inidoneità di tali censure ad avvalorare l’ipotesi dell’errore del Comune di (omissis) va sottolineato che:
– la pretesa sottostima del chilometraggio complessivo si fonda su una ricostruzione alternativa a quella prospettata dall’aggiudicataria in sede di giustificazione dell’offerta, la quale risulta tuttavia espressamente comprensiva dei servizi aggiuntivi e superiore al chilometraggio previsto dall’amministrazione, nella misura di 58.000 km annui (di ciò si dà tra l’altro atto nella relazione di parte allegata ai motivi aggiunti di primo grado del Co. Lu. Bu.);
– pertanto, l’incongruità del valore di km 75.977, posto dalla Au. On. a base del valore di E 30.000 per i costi di manutenzione, in null’altro consiste se non in un’ipotesi, del tutto inidonea ad infirmare il giudizio positivo espresso dal Comune;
– l’incongruità del prezzo di mercato dei pneumatici è solo affermata e, analogamente, l’inidoneità della chilometraggio dagli stessi assicurata si fonda su congetture prive di effettiva consistenza e verificabilità ex ante;
– il costo del carburante di 1,10 euro al litro è in linea con i valori di mercato, al netto dell’IVA che la Au. On. è legittimata a dedurre;
– la medesima aggiudicataria ha giustificato i costi per i servizi aggiuntivi e gli oneri per la sicurezza che la stessa prevede di sostenere complessivamente;
– con riguardo alle restanti voci, comunque di importo esiguo, le censure formulate dal Co. Lu. Bu. non sono idonee a fare emergere un’inattendibilità evidente delle previsioni;
– con specifico riguardo allo sportello per l’informazione, l’aggiudicataria ha formulato la propria stima, in modo ragionevole, sulla base delle quotazioni medie degli immobili nel Comune di (omissis).
12. A questo punto vanno esaminati i motivi di impugnazione già respinti dal Tribunale amministrativo e riproposto dal Co. Lu. Bu. con il proprio appello incidentale.
L’originaria ricorrente censura l’aggiudicazione a favore della Au. On. e la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
– errata dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse della censura con cui aveva dedotto l’illegittimo utilizzo dello strumento della convalida (con la determinazione n. 316 del 28 febbraio 2017) dell’originaria aggiudicazione (determinazione n. 8 del 5 gennaio 2017), benché quest’ultima fosse affetta da vizi di carattere sostanziale; si sostiene al riguardo che una volta riscontrato che l’atto conclusivo della gara era stato illegittimamente adottato senza previa verifica di anomalia l’amministrazione avrebbe dovuto annullare in autotutela lo stesso e “procedere quindi al compimento dell’attività necessaria omessa”, e non invece attendere l’esito di tale verifica ai fini della successiva convalida, così da costringere a scindere l’impugnazione in un ricorso originario e in un atto di motivi aggiunti;
– mancata specificazione nel verbale di gara in cui sono state esaminate le offerte tecniche (verbale del 19 dicembre 2016) dei punteggi assegnati dai singoli componenti della commissione giudicatrice, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara (punto 7.2) e natura collegiale, anziché individuale, della valutazione delle offerte, desumibile dall’identità di punteggi attribuiti da ciascun commissario nelle schede di valutazione facenti parte del verbale;
– errata attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata per l’offerta migliorativa da essa proposta, consistente nell’offerta di due linee di trasporto pubblico locale aggiuntive, destinate tuttavia a svolgersi in tratte già servite dal gestore del servizio individuato a livello regionale e in concorrenza con quest’ultimo, senza alcuna integrazione con il servizio di scuolabus;
– mancata verifica dei requisiti nei confronti dell’impresa subappaltatrice indicata dalla Au. On., Ag. Un. s.r.l., incaricata dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi;
– affidamento anticipato del servizio in via d’urgenza in assenza dei presupposti di legge.
13. Tutte le censure sono infondate.
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