Le giustificazioni atte a comprovare la congruita’ dell’offerta hanno un’ineliminabile componente di incertezza, che deriva dal carattere previsionale delle sottostanti stime fatte dalla concorrente sottoposta a tale verifica, e che a sua volta si riflette sulle conseguenti valutazioni della stazione appaltante. Nel descritto contesto tali valutazioni assumono una connotazione di carattere tecnico e discrezionale che le rende assoggettabili a sindacato di legittimita’ solo entro limiti ristretti, e segnatamente nelle ipotesi in cui le risultanze del sub-procedimento di verifica di congruita’ siano state travisate o il giudizio finale sia affetto da macroscopica erroneita’
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 5928
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4976 del 2017, proposto da:
Au. On. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato En. Ga., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
contro
Co. Lu. Bu. – Cl. s.c.p.a., in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pi. Lu. Sa., Ri. Fa. e Al. Le., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE I, n. 729/2017, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di (omissis)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale del Co. Lu. Bu. – Cl. s.c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati En. Ga. e Ri. Fa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana il Co. Lu. Bu. – Cl. s.c.p.a. impugnava gli atti della procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico, mediante scuolabus, degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel Comune di (omissis), per gli anni scolastici 2016/2017
– secondo semestre, 2017/2018 e 2018/2019 (procedura indetta da quest’ultima amministrazione con bando pubblicato nel novembre 2016). All’esito della selezione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base d’asta di E. 691.000 la gara era aggiudicata alla Au. On. s.r.l. (determinazione n. 8 del 5 gennaio 2017).
2. La ricorrente, seconda graduata, censurava questo provvedimento sotto plurimi profili e cioè:
– perché adottato senza previa verifica della congruità dell’offerta, malgrado la Au. On. avesse superato i 4/5 dei punteggi disponibili sia per gli elementi tecnici che per quelli economici;
– perché l’offerta migliorativa dell’aggiudicataria era in contrasto con il disciplinare di gara e la legislazione regionale di settore;
– i punteggi per le offerte tecniche non erano stati attribuiti da ciascun commissario;
– non erano stati verificati i requisiti di partecipazione dell’impresa indicata dalla medesima aggiudicataria come subappaltatrice;
– l’esecuzione del servizio era stata affidata in via d’urgenza prima della stipula del contratto senza che ne venissero indicate le ragioni.
3. Con atto di motivi aggiunti il Co. Lu. Bu. censurava gli atti di gara sopravvenuti, e cioè la verifica positiva di anomalia e la conseguente convalida dell’originaria aggiudicazione (determinazioni nn. 315 e 316 del 28 febbraio 2017).
4. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo accoglieva l’impugnazione.
Il giudice di primo grado riteneva fondate le censure relative al giudizio di congruità espresso dall’amministrazione nei confronti dell’offerta della Au. On..
Era in particolare affermato che in base ai giustificativi forniti l’equilibrio economico del servizio sulla base del ribasso offerto dalla Au. On. era assicurato dal valore residuo degli scuolabus alla scadenza del contratto (stimato in E. 86.250), che tuttavia presupponeva “un evento futuro ed incerto”, consistente nella circostanza che alla fine del servizio “i bus possano essere rivenduti e garantiscano un realizzo corrispondente ad una parte del loro costo”. Il Tribunale amministrativo riteneva questo evento non idoneo a giustificare già al momento della gara il ribasso offerto. Esclusa dunque la voce in questione dal quadro economico prospettato dall’aggiudicataria nei propri giustificativi, l’utile dalla stessa esposto, pari ad E. 29.310, risultava completamente eroso, così da dare luogo ad un’offerta in perdita, e come tale anomala.
5. Per la riforma della pronuncia di primo grado l’originaria aggiudicataria ha proposto appello, al quale resiste il Co. Lu. Bu., con appello incidentale in cui sono riproposti i motivi di impugnazione non esaminati o respinti dal giudice di primo grado.
DIRITTO
1. La Au. On. censura la statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado con due motivi d’appello.
Con il primo l’originaria aggiudicataria sostiene che il Tribunale amministrativo avrebbe esorbitato dai limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo rispetto alle valutazioni di carattere discrezionale svolte dalle stazioni appaltanti in sede di verifica di congruità delle offerte.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply