Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4787. La scelta di non aggiudicazione “non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire

La scelta di non aggiudicazione “non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara.

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 4787
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2017, proposto da:

Tr. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. To. e Ko. Pe., con domicilio eletto in Roma, al viale (…);

contro

St. Bu. AG, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Au. Pa. e Ma. La., domiciliata ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio Di Stato in Roma, alla piazza (…);

nei confronti di

St. Po. Sp. Z. Or. Od., mandante del costituendo RTI con St. Bu. AG, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo del Lazio – Roma, Sezione III n. 02928/2017, resa tra le parti, concernente deliberazione di non procedere ad aggiudicazione di una procedura aperta finalizzata all’istituzione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di convogli per il servizio ferroviario regionale, nonché risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di St. Bu. AG;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati To., La. e Pa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, Tr. s.p.a. impugnava la sentenza III, 28 febbraio 2017, n. 2928 del Tribunale amministrativo per il Lazio che aveva accolto il ricorso della St. Bu. AG e, per l’effetto, aveva annullato la decisione di non aggiudicare l’accordo-quadro relativo all’eventuale fornitura di treni per il servizio regionale passeggeri, e condannato la stazione appaltante al risarcimento del danno correlato alla mancata esecuzione del contratto.

2.- A sostegno dell’appello premetteva:

a) che, con bando pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 147-272253 del 1° agosto 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 agosto 2015, aveva indetto una procedura di gara negoziata, suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di accordi-quadro aventi ad oggetto la fornitura a nuovo di convogli per il servizio ferroviario regionale, comprensiva della logistica ricambi;

b) che, in particolare, il lotto n. 3 aveva per oggetto la fornitura a nuovo di “convogli di tipo bidirezionale a trazione diesel, composizione bloccata (DMU)” per il servizio di trasporto passeggeri, senza previsione di un minimo garantito di convogli (par. II.1.5 del bando);

c) che la clausola generale n. VI.3.23 del bando disponeva che “la stipula di ciascun Accordo Quadro non [avrebbe comportato] alcun vincolo di esclusiva a favore dell’aggiudicatario dello stesso, fatte salve le quantità minime garantite di cui al punto II.1.5”: con il che la lex specialis doveva intendersi, in tesi, nel senso che l’aggiudicatario definitivo del lotto in questione non potesse vantare garanzie, né nutrire aspettative, circa l’affidamento di commesse nel corso della vigenza del contratto;

[…segue pagina successiva]

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