Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4787. La scelta di non aggiudicazione “non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire

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Nel caso di specie, per il Collegio, Tr. appare aver comunque evidenziato le ragioni di convenienza sia economica che tecnica della scelta. Vale rilevare, in proposito, che la nota informativa del RUP del 27 settembre 2016, resa a valle dell’offerta definitiva di St. del 19 settembre 2016, evidenziava che l’offerta si collocava “ben al di sopra del budget reso disponibile per la gara relativa ai treni diesel oggetto del lotto in argomento”, specificando che il budget assegnato a Tr. per convoglio era “pari al prezzo di acquisto dei treni diesel attualmente in flotta, di caratteristiche analoghe”. La stessa nota informativa evidenziava, sotto il profilo tecnico, le criticità degli indici di affidabilità e disponibilità dei treni offerti da St., “a conferma delle valutazioni già espresse nei verbali di gara della commissione giudicatrice”. Il RUP rilevava (anche con specifici confronti comparativi) che le prestazioni del treno offerte da St. non erano tali da “giustificare un esborso maggiore di quanto preventivato, visto che, in particolar modo gli indici di affidabilità e disponibilità dei treni, risulta[va]no insoddisfacenti rispetto ai livelli di servizio che Tr. intende[va] proporre ai propri clienti, le Regioni, per il Trasporto Pubblico Locale”.

I fatti a base di queste valutazioni restavano immutati all’esito della fase di rinegoziazione. La stazione appaltante ha evidenziato in primo luogo che i miglioramenti proposti erano “poco apprezzabili” (in quanto i valori dei guasti per mln/km offerti, ad esempio, non scendevano mai sotto il già insoddisfacente valore di 30 guasti per mln/km); in secondo luogo, che erano comunque inammissibilmente condizionati a lotti minimi di fornitura, in contrasto con le previsioni del bando di gara.

La sufficienza di tali giustificazioni non è contraddetta dall’attribuzione del punteggio (massimo) conseguito dall’offerta nella prima fase di procedura.

A parte che siffatto punteggio nasceva dall’automatismo determinato dalla riparametrazione in caso di presenza di una sola offerta, si deve rimarcare che, come da tempo chiarito in dottrina, la regola dell’art. 81 d.lgs. n. 163 del 2006 scinde, anche quanto a competenza, i due momenti valutativi: a) la valutazione delle offerte e la scelta di quella migliore nel confronto concorrenziale è, infatti, affidata alla commissione di gara; b) la valutazione della convenienza e della idoneità dell’offerta è, per contro, riservata alla stazione appaltante, perché preordinata a porre l’amministrazione al riparo dal vincolarsi a rapporti contrattuali non convenienti. Perciò la prima valutazione non è in grado di incidere o di condizionare, fatti salvi i limiti della ragionevolezza e della coerenza, la seconda.

7.- Le esposte ragioni inducono al complessivo accoglimento dell’appello, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, compresi quelli inerenti il disposto risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

Condanna parte appellata alla refusione spese di lite a favore di Tr. s.p.a., che quantifica in complessivi ? 10.000 (diecimila), oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore

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